Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20533 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 30/07/2019), n.20533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12587-2017 proposto da:

N.U., quale erede di M.B.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio

dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2583/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.U., in proprio e quale, erede di M.B.M., a sua volta erede di M.J., proponeva ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, per chiedere l’equa riparazione del danno da irragionevole durata di un giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma dalla de cuius M.B.M., al fine di ottenere il pagamento della rivalutazione e degli interessi corrisposti tardivamente a M.J..

Deduceva che il giudizio presupposto era stato instaurato nel 2000 e definito nel 2011.

La Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 23.11.2016, per quel che rileva in questa sede, rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente, non ritenendo provata la sua qualità di erede. Nella fattispecie, la ricorrente aveva prodotto un documento, definito “decreto di successione”, autenticato da un notaio croato, seguito dall’autenticazione della firma e dalla traduzione giurata, che il giudice d’appello qualificava come una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Detto atto era inidoneo a provare la qualità di erede di N.U., in quanto tempestivamente e specificamente contestato dal Ministero della Giustizia.

Per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso N.U. sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 100 e 232 c.p.c., art. 2967 c.c., della Convenzione di Bruxelles del 23.5.1987, degli artt. 2699 e 2700 c.c., la violazione e falsa applicazione del Regolamento UE N. 650/2012. Il ricorrente contesta la decisione della corte territoriale, che ha riconosciuto valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio alla dichiarazione, rilasciata da N.U. innanzi al notaio croato, con la quale attestava di essere l’unico erede di M.B.M., perchè in contrasto con la Convenzione di Bruxelles del 23.5.1987, che ha abolito la legalizzazione degli atti, e del Regolamento N. 650/2012 che ha introdotto il certificato successorio Europeo. Secondo il “ricorrente, l’atto” – sarebbe dotato “di pubblica fede;” sia in relazione.’ alla provenienza del documento, che delle dichiarazioni recepite dal notaio e dei fatti avvenuti in sua presenza, sicchè l’Amministrazione avrebbe dovuto impugnarlo con querela di falso. In ogni caso, la corte territoriale avrebbe omesso. qualunque indagine sul contenuto dell’atto notarile, nonostante la generica contestazione delle dichiarazioni contenute nell’atto di notorietà.

Il ricorso non è fondato e va rigettato, ma la motivazione deve essere corretta.

La Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con L. n. 106 del 24 aprile 1990, ha soppresso ogni forma di legalizzazione degli atti.

Ai sensi della L. n. 106 del 1990, art. 1 la convenzione si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte alla presente convenzione.

Ai sensi dell’art. 2 sono considerati come atti pubblici:

a) i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendenti da un’autorità giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;

b) i documenti amministrativi;

c) gli atti notarili;

d) le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata.

La convenzione, avente natura pattizia, non è stata ratificata dalla Croazia, ragione per la quale la dichiarazione rilasciata da N.U. innanzi al notaio croato, anche se contenente l’autentica di firma, non ha natura di atto pubblico.

La natura di atto pubblico è esclusa anche ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, avendo lo Stato Croato aderito alla Convenzione il 6.7.2016, dopo la formazione della “dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio” innanzi al notaio croato, avvenuta il 30.4.2008 e, in ogni caso, difettando dell’apostille.

In base alla Convenzione sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961, infatti, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita “apostille”, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione (Cassazione civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15073)

Privo di pertinenza è il riferimento al certificato successorio Europeo, introdotto con il regolamento dell’UE N. 650/2012e prevista dalla L.161/2014, che ha lo scopo di consentire a chi risiede nell’Unione Europea di organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare in maniera efficace i diritti degli eredi e/o legatari e degli altri congiunti del defunto, nonchè dei creditori della successione.

Nella specie, la dichiarazione rilasciata da N.U., oltre ad essere anteriore alla data di entrata in vigore del Regolamento, è estraneo al suo ambito di applicazione, in quanto riferibile all’erede e non al de cuius.

In definitiva, la dichiarazione rilasciata da N.U. innanzi al notaio croato, riportata a pag. 4 del ricorso, con la quale la ricorrente, in qualità di nipote di M.B.M., dichiara di essere l’unica erede del pensionato, non può essere qualificata nè atto pubblico, nè dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Essa va qualificata come una mera scrittura privata, inidonea a provare la qualità di erede di N.U..

L’Amministrazione convenuta non doveva, pertanto, proporre querela di falso, per contestare la veridicità della provenienza e del contenuto dell’atto.

Non era, pertanto, richiesta una contestazione specifica da parte dell’amministrazione convenuta, strettamente correlata e proporzionata al grado di specificità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come affermato da S.U. 29.5.2014 N. 12065.

Nella fattispecie, trattandosi di scrittura privata era sufficiente una contestazione, anche generica, sull’idoneità del documento a fornire la prova dello status di erede.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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