Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20533 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 20533 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 03/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso, iscritto al NRG 4500 del 2018, per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 14/2018 depositata in
data 5 febbraio 2018, nella causa vertente tra:
BOTINDARI Renzo, qui rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo
Cangemi e Riccardo Andriani;
– ricorrente e
COMUNE DI PALERMO;
– resistente non costituito in questa sede e
PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;

uuk

- non costituito in questa sede –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17
luglio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti-

rarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto che, con atto di citazione notificato il 16 luglio 2015,
Renzo Botindari ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 3 del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, all’ordinanza di ingiunzione emessa a
suo carico dal Comune di Palermo per il recupero del compenso percepito nell’anno d’imposta 2011 per attività extraistituzionale non autorizzata svolta in costanza di rapporto di lavoro con il Comune;
che l’ingiunzione di pagamento è stata adottata sulla base dell’art.
53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale, per un verso, stabilisce il divieto, per i dipendenti pubblici, di svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza, e, per l’altro verso, prevede
che, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico deve essere versato all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
che l’opposizione è stata proposta al Tribunale ordinario di Palermo;
che l’attore ha chiesto dichiararsi che la pretesa della P.A. opposta
è riservata all’azione del pubblico ministero contabile e
all’accertamento giudiziale della Corte dei conti; in via subordinata,
ha concluso per la declaratoria di infondatezza della pretesa del Comune;

tuto Procuratore generale Carmelo Celentano, che ha chiesto dichia-

che il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 10 maggio 2016,
ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
della Corte dei conti;
che il Tribunale ha fondato la pronuncia declinatoria sul richiamo
all’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall’art.

condo cui «L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;
che, con atto depositato il 10 marzo 2017, il Botindari ha provveduto alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana;
che, con ordinanza in data 5 febbraio 2018, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato d’ufficio il
regolamento di giurisdizione;
che, ad avviso del giudice confliggente, la giurisdizione appartiene
al giudice ordinario;
che il Botindari ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 47 cod.
proc. civ., concludendo, in via principale, per l’inammissibilità del conflitto di attribuzione, perché sollevato tardivamente, e, in subordine,
per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti;
che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione
in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico
ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto
dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Considerato che, preliminarmente, il conflitto va dichiarato ammissibile, essendo stato sollevato tempestivamente, come rilevato
anche dal pubblico ministero presso questa Corte;
che, invero, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del codice di giustizia
contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, «[q]uando
il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile,

1, comma 42, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, se-


quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione»;
che tenendo conto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi in
seno a questa Corte regolatrice con riferimento alle corrispondenti disposizioni dettate dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e

giustizia contabile va interpretata nel senso che il limite oltre il quale
il giudice ad quem non può sollevare il conflitto di giurisdizione non è
costituito dal compimento della prima udienza, se in essa il giudice si
sia limitato all’adozione di provvedimenti ordinatori (Cass., Sez. U.,
13 aprile 2012, n. 5873; Cass., Sez. U., 27 gennaio 2014, n. 1527;
Cass., Sez. U., 15 maggio 2017, n. 11988);
che nella specie alla prima udienza dell’8 novembre 2017 la Corte
dei conti ha soltanto concesso un “differimento dell’udienza”, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dal difensore del Botindari,
senza adottare provvedimenti decisori o comunque provvedimenti logicamente dipendenti dalla risoluzione della questione di giurisdizione;
che il conflitto è stato ritualmente sollevato dalla Corte dei conti in
esito alla successiva udienza del 31 gennaio 2018, nella quale le parti
sono state invitate dal giudice ad quem a prendere posizione proprio
sulla questione di giurisdizione, in considerazione anche dell’eccezione
in tal senso formulata dal pubblico ministero contabile con l’atto depositato in data 14 settembre 2017;
che, quanto al fondo della questione di giurisdizione, si tratta di
stabilire a chi spetti conoscere della controversia promossa per contestare l’ingiunzione della P.A. rivolta ad ottenere dal proprio dipendente il recupero dei compensi da questo percepiti per lo svolgimento, in
costanza di rapporto di lavoro, di attività extraistituzionale non autorizzata, in violazione del divieto posto dall’art. 53, comma 7, del
d.lgs. n. 165 del 2001;

dall’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., la previsione del codice di

che la questione di riparto di giurisdizione sorge in una vicenda
nella quale l’ordinanza di ingiunzione è stata emessa per il recupero
delle somme percepite nel 2011 da parte del dipendente comunale
per lo svolgimento dell’incarico, non autorizzato, di collaudo conferitogli nell’anno 2008 dalla Provincia Regionale di Palermo;

19072; Cass., Sez. U., 4 aprile 2017, n. 8688; Cass., Sez. U., 28
maggio 2018, n. 13239) hanno già affermato che la controversia
avente ad oggetto la domanda della P.A. nei confronti del proprio dipendente, diretta ad ottenere il versamento dei corrispettivi percepiti
nello svolgimento di un incarico non autorizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l’amministrazione creditrice
ha titolo per richiedere l’adempimento dell’obbligazione senza doversi
rivolgere alla Procura della Corte dei conti, la quale sarà notiziata soltanto ove possa prospettarsi l’esistenza di danni;
che si è d’altra parte chiarito (Cass., Sez. U., 19 gennaio 2018, n.
1415) che quando viene in gioco il pagamento, richiesto dalla P.A.,
dei corrispettivi percepiti a seguito di incarico non autorizzato
nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la
controversia ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, stante la
natura sanzionatoria – conseguente alla violazione del dovere di fedeltà – dell’obbligo di pagamento previsto dall’art. 53, comma 7, del
d.lgs. n. 165 del 2001, che prescinde dalla sussistenza di specifici ed
ulteriori profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile;
che neppure è rilevante in questa sede stabilire l’effettiva portata
del comma 7-bis del citato art. 53, introdotto dalla legge n. 190 del
2012, giacché la controversia si riferisce ad un periodo temporale anteriore alla novella (Cass., Sez. U., 9 marzo 2018, n. 5789);
che, in continuità con i citati precedenti, e non ricorrendo nella
specie alcuna specifica ragione di danno ulteriore rispetto al recupero

che queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 28 settembre 2016, n.

delle somme percepite per l’attività extraistituzionale svolta senza autorizzazione, va dichiarata – in conformità delle conclusioni del pubblico ministero – la giurisdizione del giudice ordinario;
che, di conseguenza, va cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Palermo;

mento di giurisdizione richiesto d’ufficio.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza in
data 10 maggio 2016 del Tribunale di Palermo, dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 luglio 2018.
Il Presidente

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regola-

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