Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20532 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.30/08/2017),  n. 20532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18095-2012 proposto da:

EDILNOVA di L.G.M. e M. e C. S.a.s. (p.iva

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIORENZO CIERI;

– ricorrente –

contro

A. di G.A. & C. S.a.s., (p.iva (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO ALVISI;

M.G. detto G. ((OMISSIS)), domiciliato ex lege in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SERANTONI;

M. S.r.l. (p.iva (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI SERANTONI;

S.A., ((OMISSIS)), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SERANTONI;

CONDOMINIO di (OMISSIS), (p.iva (OMISSIS)) domiciliato ex lege in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SERANTONI;

F.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LA LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

FOLGARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MERIGHI;

– controricorrenti –

e contro

AR.MA.LU., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 679/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

uditi i difensori delle controparti costituite e rispettivamente

l’Avvocato ROBERTO ALVISI che deposita n. 1 avviso di ricevimento,

l’Avvocato LUIGI SERANTONI che ha deposita n. 4 avvisi di

ricevimento e l’Avvocato STEFANO MERIGHI i quali si riportano agli

atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 22.3.1994 Edilnova di L.G. e M. e C. sas citava davanti al tribunale di Bologna i condomini ed il condominio di (OMISSIS) per la condanna in solido o in via alternativa al pagamento del corrispettivo di opere edilizie nelle singole proprietà immobiliari facenti parte di (OMISSIS).

I convenuti contestavano la fondatezza della domanda e taluni anche la legittimazione passiva mente rimanevano contumaci G., D.D. ed E..

Con sentenza 35465/2002 il Tribunale rigettava le domande e la Corte di appello rigettava il gravame richiamando il contratto di appalto tra Edilnova e Fema srl, la tesi dell’appellante circa la risoluzione dello stesso e la ripresa dei lavori per l’impegno assunto dai condomini, ritenuto non dimostrato sulla scorta dei documenti e delle deposizioni richiamati.

Ricorre Edilnova con due motivi variamente articolati, resistono, con distinti controricorsi A. snc, M. srl, il condominio (OMISSIS), S., M.$..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si denunziano, col primo motivo, violazione degli artt. 1655,1350,2697 c.c.artt. 113,115 e 116 c.p.c., omesso esame di atti e documenti, col secondo violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’azione di indebito arricchimento.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

La Corte territoriale, come dedotto, ha richiamato il contratto di appalto tra Edilnova e Fema srl, la tesi dell’appellante circa la risoluzione dello stesso e la ripresa dei lavori per l’impegno assunto dai condomini, ritenuto non dimostrato sulla scorta dei documenti e delle deposizioni richiamati.

Le odierne censure deducono unicamente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove e sono meramente assertive oltre che difettare di specificità pur nella sovrabbondante contestazione delle risultanze processuali.

In particolare il primo motivo critica l’asserita adesione per relationem alla sentenza di primo grado, verso la quale rivolge in parte le sue doglianze, senza considerare che è legittima la condivisione della prima decisione quando risultano confutati i motivi di gravame.

La motivazione della sentenza di appello che contenga espliciti riferimenti alla pronunzia di primo grado, facendo proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3636).

Il motivo nella tecnica espositiva si dilunga nel riportare passi della decisione contrapponendo una propria tesi ed è inidoneo a superare la motivazione e le conclusioni di pagina venti circa la domanda insinuazione al passivo dell’intero credito relativo al contratto di appalto mentre il condominio aveva provveduto al pagamento dei lavori richiesti, oggetto del successivo rapporto contrattuale mentre generiche erano le prove fornite per ottenere il pagamento da ciascun condomino.

In ordine al secondo motivo ed al richiesto arricchimento senza causa la sentenza, a pagina ventidue, ha statuito che l’esistenza di un rapporto contrattuale originario non risolto comportava che l’appellante poteva agire con l’azione tipica rilevando, nel contempo, che vi era assenza di prova sulla prestazione oggetto di arricchimento in ogni caso non riferibile ai singoli condomini.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese che vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto che alcuni controricorsi sono del tutto identici e con unico difensore e per gli stessi la liquidazione del compenso in Euro 2000 va aumentato del 60% in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, art. 4, comma 2.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200 ciascuno di cui 200 per spese in favore di A. e F., ed in Euro 3400 di cui 200 per spese vive complessivamente in favore del condominio (OMISSIS), S., M.G. e M. srl, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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