Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20532 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 30/07/2019), n.20532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 773-2017 proposto da:

B.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositate il

24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte d’Appello di Firenze, con decreto del 24.5.2016, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, dichiarava inefficace il decreto del Consigliere Delegato, nei confronti di tutti gli opposti, ad eccezione di Br.Gi.Ma.;

– a sostegno della decisione, la corte territoriale rilevava che il decreto del Consigliere Delegato era stato notificato al Ministero della Giustizia su istanza della sola Br.Gi.Ma., ricorrente capofila, e non degli altri 320 istanti nel processo monitorio;

– per la cassazione di detto decreto hanno proposto ricorso Bo.Ma.Pa. ed altri soggetti, indicati in epigrafe;

– ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia;

– in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e 5 ter degli artt. 156,644 e 645 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inefficace il decreto del Consigliere Delegato per omessa notifica dello stesso da parte di tutti gli istanti nel giudizio monitorio, ad eccezione della Bo.; si contesta la decisione della Corte d’appello per aver ritenuto che non fosse sufficiente, per manifestare la volontà di notificare il decreto, l’indicazione del solo nominativo della Br., mentre, trattandosi di notifica telematica, la volontà degli altri ricorrenti risulterebbe dalla notifica della copia autentica del ricorso e del decreto monitorio, contenente il nominativo di tutti gli istanti. Soggiungono che, nonostante la notifica del decreto monitorio fosse stata effettuata in via telematica presso all’Avvocatura dello Stato di Firenze, l’opposizione da parte del Ministero, avrebbe avuto efficacia sanante della nullità, con conseguente obbligo della corte territoriale si decidere la causa nel merito, in quanto la L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno.

– il motivo è fondato.

– come già chiarito da questa Corte, con orientamento consolidato, al quale si il collegio intende dare continuità, la notifica a nome del primo dei ricorrenti sostituisce a tutti gli effetti l’elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi degli altri ricorrenti, la cui presenza si ricavava dal provvedimento notificato; (Cassazione civile sez. II, 09/05/2018, n. 11154);

– pertanto, nonostante la richiesta di notificazione menzioni il solo primo ricorrente non può desumersi che la notifica sia stata effettuata soltanto nel suo interesse;

– quanto alla validità della notifica, effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, va osservato che, l’impiego dell’indirizzo di PEC dell’Avvocatura dello Stato deputato alle comunicazioni istituzionali, invece di quello riservato alle comunicazioni processuali, essendo causa di nullità e non d’inesistenza della notificazione, è sanata dall’opposizione del Ministero L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter con efficacia ex tunc (Cass. S.U. n. 14916/16, Cass. n. 3159/16);

– alla produzione di tale effetto sanante non osta l’affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per far valere l’inefficacia del decreto prevista dall’art. 5, comma 2 cit. legge, atteso che detta norma prevede la diversa ipotesi della mancata notificazione, non assimilabile alla figura della nullità processuale (Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2016, n. 20695);

– tale indirizzo è coerente con i principi dettati in materia di equa riparazione nei casi di notificazione del decreto oltre il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2;

– è stato, infatti, affermato che l’opposizione prevista dalla L. n. 89 del 2001, dall’art. 5 ter, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla Corte d’appello di esaminare non solo l’eccezione d’inefficacia del decreto ma anche la domanda giudiziale introdotta con il ricorso di cui all’art. 3, comma 1, in relazione al quale detta Corte deve emettere la sua pronuncia di merito sulla fondatezza o meno della pretesa (Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2016 n. 20695);

– la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, ha indotto la giurisprudenza di questa Corte ad estendere a detto procedimento norme e principi elaborati in riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, sicchè l’opposizione al collegio L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non è un mezzo d’impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi (Cass. n. 20463/15), come previsto dall’art. 645 c.p.c.;

– ne consegue che, qualora il decreto sia stato notificato, anche se la notifica è nulla o fuori termine, l’unico rimedio esperibile contro di esso è l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c., che non può limitarsi a dedurre la nullità o la tardività della notificazione, dovendo la parte opponente svolgere anche le proprie difese nel merito (v. Cass. n. 18791/09);

– l’instaurazione, in sede di opposizione, di un contraddittorio pieno tra le parti, impone alla Corte d’appello di esaminare non solo l’eccezione d’inefficacia del decreto ma anche la domanda giudiziale introdotta con il ricorso di cui all’art. 3, comma 1;

– la corte fiorentina non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, escludendo la sanatoria della nullità della notifica del decreto, nonostante l’opposizione da parte del Ministero della Giustizia;

– ha errato, inoltre, nel ritenere che il decreto fosse stato notificato dalla sola Br. e non dagli altri istanti in sede monitoria, che erano indicati nel ricorso e nel decreto del Consigliere Delegato notificato all’Avvocatura dello Stato di Firenze;

– infine, non si è attenuta al principio secondo cui l’opposizione prevista dall’art. 5-ter, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla Corte d’appello di esaminare non solo l’eccezione d’inefficacia del decreto ma anche la domanda giudiziale introdotta con il ricorso di cui all’art. 3, comma 1, in relazione al quale va esaminata la fondatezza o meno della pretesa.

– il ricorso va, pertanto, accolto; il decreto va cassato e rinviato innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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