Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20532 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 12/10/2016), n.20532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Alessandro (Avvocatura

comunale), giusta delega margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria (Perugia), Sez. 3 n. 1/3/09 del 26 novembre 2008,

depositata il 13 gennaio 2009, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 22 settembre

2016 dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;

Udito l’avv. Alessandro Maddalo per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione da parte del Comune di Terni dell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio accertava il mancato pagamento per gli anni (OMISSIS) della “tassa di concessione governativa per l’utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri”, prevista dal n. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641: a sostegno del proprio ricorso l’ente locale eccepiva la non debenza della tassa in ragione sia della propria equiparabilità all’amministrazione statale, sia dell’implicita abrogazione della tassa per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), il quale aveva liberalizzato il settore delle radiocomunicazioni e soppresso le autorizzazioni amministrative precedentemente richieste.

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo sia l’equiparabilità dell’ente locale all’amministrazione statale, sia l’intervenuta abrogazione della norma impositiva. L’appello dell’Ufficio veniva respinto con la sentenza in epigrafe, sulla base della ritenuta abrogazione della tassa per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il Comune di Terni resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato con unico motivo.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che non sarebbe stato abrogato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

2. Il ricorso è fondato. Sulla questione è ormai consolidato l’orientamento della Corte sulla base della pronuncia adottata a Sezioni Unite con la sentenza n. 9560 del 2014, la quale ha fissato i seguenti principi di diritto:

A) “In tema di radiofonia mobile, l’abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318 ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259, art. 160 cit. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Nè, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013)”;

B) “In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa”.

3. Questi principi hanno trovato conferma nella giurisprudenza successiva della Corte (v. in particolare Cass n 25522 del 2014) e sono stati di recente confermati con la sentenza n. 9707 del 2016, la quale ha tenuto anche conto della pronuncia con la quale la Corte di Giustizia con sentenza del 17 settembre 2015 in causa C-416/14 ha stabilito che:

a. le direttive europee nn. 1999/5/CE del 9 marzo 1999, 2002/19/CE del 7 marzo 2002, 2002/20/CE del 7 marzo 2002 (come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, 2002/21/CE del 7 marzo 2002, 2002/22/CE del 7 marzo 2002 (come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 “vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione governativa, in forza della quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un’autorizzazione generale o a una licenza nonchè al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sè la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’amministrazione al riguardo”;

b. “l’art. 20 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, e l’art. 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell’applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all’equiparazione a un’autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto”;

c. “il diritto dell’Unione, quale risulta dalle direttive 1999/5, 2002/19, 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, 2002/21 e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, nonchè dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa”.

4. Questa pronuncia, afferma la citata sentenza n. 9707 del 2016 di questa Corte, ha “ulteriormente ribadito l’esclusione di ogni incompatibilità tra diritto comunitario e diritto nazionale, circa la legittima prevedibilità di una tassa di concessione governativa applicabile ai c.d. “telefoni cellulari”, e non si ravvisano argomentazioni… idonee ad “inficiare” le motivazioni espresse” dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9560 del 2014 sull’interpretazione della normativa nazionale: “dopo l’ulteriore intervento della Corte di giustizia, da un lato, non è più in discussione la compatibilità della tassa di concessione governativa con l’ordinamento UE e, dall’altro lato, sul piano interno, l’esistenza di un quadro normativo non equivoco, in ordine alla necessità di autorizzazione, individua il presupposto d’imposta ed esclude la sussistenza dei presupposti per una nuova rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

5. Inoltre questa Corte, ancora con la ricordata sentenza n. 9707 del 2016, conferma la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 641 del 1973, art. 1 e art. 21 della tariffa allegata, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., già statuita dalla stessa Corte nella sentenza n. 25522 del 2014: “in particolare, in relazione alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., si è già osservato, con motivazione condivisa da questo Collegio, che “la fruizione di servizi di telefonia mobile in base ad un rapporto contrattuale di abbonamento col gestore presenta caratteristiche giuridiche e fattuali non sovrapponibili all’acquisto di un certo tempo di conversazione telefonica mediante la ricarica di una carta prepagata”, considerato che “l’utente nel primo caso gode del servizio continuativamente e si obbliga al pagamento di un canone periodico, mentre nel secondo caso acquista un pacchetto di minuti di conversazione telefonica”, cosicchè “la differenza obbiettiva tra le due situazioni esclude l’irragionevolezza della diversità del relativo trattamento tributario””.

6. Poichè le considerazioni dapprima sviluppate comportano l’accoglimento del ricorso principale, deve essere valutato il ricorso incidentale condizionato.

7. Con l’unico motivo di tale ricorso, l’ente locale denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per non essere stata accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’amministrazione per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, consistiti nella sostanziale riproduzione dei motivi proposti in primo grado a sostegno della propria posizione difensiva.

8. La censura non è fondata in base all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui “nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza” (Cass. n. 14908 del 2014).

8. Pertanto deve essere accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale.

8.1. La sentenza impugnata deve essere cassata e ricorrendone le condizioni, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

9. In ragione del consolidamento dei principi affermati in epoca successiva alla proposizione del ricorso è giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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