Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20532 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20532
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A.F. e L.D., rappresentate e difese dagli
avvocati TREVISI Angelo e Dario, elett.te dom. te presso lo studio
dell’avv.to Filippo Bauzulli, in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi
26, per mandato a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrenti –
contro
L.C., rappresentato e difeso dall’avvocato, presso il cui
studio in Roma, è elett.te dom.to, per procura in calce al a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 560/08 della Corte di appello di Lecce, emessa
il 17 luglio 2008, depositata il 18 settembre 2008, R.G. n. 541/07;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 luglio 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Simona Penduia (con delega) per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. L.C. conveniva davanti al Tribunale di Lecce C. A.F. e L.D. per sentir dichiarare che quest’ultima era figlia naturale della C. e adduceva la circostanza della nascita prima del centottantesimo giorno dalla celebrazione del matrimonio con la C. che all’epoca aveva intrattenuto relazioni sessuali con altri uomini.
2. Si costituivano le convenute che eccepivano la intempestività e inammissibilità della domanda di cui chiedevano il rigetto per infondatezza.
3. Con ordinanza del 3 maggio 2007 il Presidente istruttore rigettava l’ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e disponeva consulenza tecnica ecogenetica fissando per il conferimento dell’incarico l’udienza del 3 ottobre 2007.
4. Avverso la predetta ordinanza hanno interposto appello C.A. F. e L.D.. Ha resistito all’appello L. C..
5. La Corte di appello di Lecce ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in relazione al contenuto meramente istruttorio della ordinanza.
6. Ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce la C. e la L. affidandosi a tre motivi di impugnazione.
7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su una domanda e, comunque, su un tema dedotto in giudizio, come oggetto di vera e propria decisione, violazione dell’art. 244 c.c., comma 2, violazione dell’art. 2969 cod. civ., art. 2697 cod. civ., comma 1.
8. Secondo le ricorrenti il previo accertamento della tempestività e ammissibilità della domanda di disconoscimento non subisce deroghe di sorta e implica l’accertamento, il cui onere incombe sull’attore a pena di decadenza dal diritto e dall’azione, della data in cui l’attore è venuto a conoscenza del commesso adulterio e non della prova dell’avvenuto effettivo adulterio.
9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2969 c.c. (rilievo d’ufficio della decadenza), e dell’art. 2697 cod. civ. (onere della prova) oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c..
10. Secondo le ricorrenti ai fini dell’ammissione delle prove tecniche occorre necessariamente la prova, da parte dell’attore, della data di avvenuta conoscenza dell’adulterio, altrimenti non è dato accedere alle stesse.
11. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del’art. 279 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4 (forma dei provvedimenti del collegio) e violazione dell’art. 187 c.p.c., comma 2 (provvedimenti del giudice istruttore) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa e contraddittoria motivazione di un punto decisivo della controversia.
12. Secondo le ricorrenti il provvedimento impugnato aveva natura sostanziale di sentenza poichè involgeva questioni pregiudiziali di rito preclusive della possibilità di prosecuzione del processo, dato che la tardività della domanda di disconoscimento di paternità preclude l’esame di ogni altra questione di merito ed ancor di più ogni ulteriore attività istruttoria ivi comprese, soprattutto, le prove emogenetiche disposte dal Presidente istruttore pur in difetto della prova della tempestività della domanda.
13. Non svolge difese L.C..
14. La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
Il ricorso va dichiarato inammissibile in considerazione della natura meramente istruttoria del provvedimento appellato. Tale contenuto è stato del resto acclarato dalla sentenza della Corte di appello sicchè difetta anche l’interesse delle ricorrenti all’impugnazione per cassazione. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011