Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20531 del 30/08/2017
Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.30/08/2017), n. 20531
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19979-2012 proposto da:
SOC. COOP. SOCIALE EMMAUS, c.f. (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
A. LOCATELLI 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PROSPERO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI PICCIONE;
– ricorrente –
contro
ASSENNATO COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l., c.f. (OMISSIS) in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo
studio dell’avvocato LINA PERISSINOTTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato RAFFAELE SPECCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1065/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 22/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La cooperativa Emmaus proponeva opposizione al d.i. richiesto ed ottenuto dalla Assennato costruzioni edilizie srl dal Pretore di Siracusa per il pagamento di Lire 19.996.140 a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di impianti elettrico, di allarme e antincendio nella casa di riposo per anziani di (OMISSIS) in base a 4 fatture.
Deduceva di aver stipulato un contratto di appalto con la M.P.M. con la clausola chiavi in mano e tutto compreso e che a sua insaputa l’appaltatrice aveva subappaltato i lavori.
La opposta svolgeva riconvenzionale per il maggior danno da svalutazione monetaria.
Con sentenza n. 3566/2006 il Tribunale di Siracusa dichiarava che nessun debito era da attribuire alla cooperativa, revocava il d.i. e rigettava ogni altra domanda tra le parti mentre la Corte di appello di Catania, con sentenza 22.7.2011, accoglieva il gravame della Assennato costruzioni, rigettava l’opposizione, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e condannava l’opponente alle spese.
La Corte territoriale richiamava il ricorso per ingiunzione circa lavori espressamente ordinati dal Presidente della cooperativa, la non contestazione sulla effettiva esecuzione tanto che erano stati lamentati dei vizi, la compatibilità tra l’appalto originario e la conclusione di un accordo tra cooperativa ed Assennato costruzioni per l’esecuzione di lavori non rientranti nel novero degli interventi contemplati dal contratto di subappalto tra M.P.M. ed Assennato costruzioni.
In tal senso deponevano le dichiarazioni testimoniali richiamate mentre la ctu aveva escluso vizi.
Ricorre la Cooperativa Emmaus con otto motivi variamente articolati, resiste Assennato costruzioni.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si denunziano A) violazione di norme di diritto, nullità della sentenza e vizi di motivazione; A1) violazione dell’art. 2697 c.c.; A2) violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2702 e 2721 c.c.; A3) violazione dell’art. 1659 c.c.; A4) dell’art. 1363; ed a seguire A5), A6, A7/ degli artt. 1366, 1337, 1656 c.c.. Seguono brani della sentenza impugnata e vari quesiti di diritto.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
La Corte territoriale, come dedotto, ha richiamato il ricorso per ingiunzione circa lavori espressamente ordinati dal Presidente della cooperativa, la non contestazione sulla effettiva esecuzione tanto che erano stati lamentati dei vizi, la compatibilità tra l’appalto originario e la conclusione di un accordo tra cooperativa ed Assennato costruzioni per l’esecuzione di lavori non rientranti nel novero degli interventi contemplati dal contratto di subappalto tra M.P.M. ed Assennato costruzioni.
In tal senso deponevano le dichiarazioni testimoniali richiamate mentre la ctu aveva escluso vizi.
Le odierne generiche censure deducono unicamente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove e sono meramente assertive oltre che difettare di specificità e di autosufficienza nel richiamare gli atti di causa contrapponendo una propria tesi rispetto alla riportata motivazione verso la quale manifestano dissenso.
In particolare i primi due motivi attengono sostanzialmente ad un apprezzamento in fatto sull’esistenza di un autonomo contratto e gli altri non dimostrano le denunziate violazioni di legge nel riferimento (art. 2721 c.c.) all’attendibilità dei testi, ad opere aggiuntive che non esistono (art. 1659 c.c.), all’inconferente responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.), al subappalto (1656 c.c.).
I quesiti, non più necessari ratione temporis, essendo previsti nel limiti temporali di vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006, trattandosi di sentenza pubblicata il 22.7.2011 (S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009), del pari confermano la genericità delle censure precedentemente svolte tendenti ad un riesame del merito non consentito in questa sede.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017