Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20531 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20531
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.S.R., rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO V.
GIULIANO, elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv.to Maria Zaira Lo
Bugilo in Roma, Via Nomentana 574, per procura a margine del ricorso
per cassazione;
– ricorrente –
contro
A.V., domiciliato presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine
del controricorso, dall’avvocato ARICO’ Antonino presso il quale
desidera ricevere le notificazioni/comunicazioni di Cancelleria, a
mezzo fax ((OMISSIS)) o a mezzo posta elettronica (c/o
(OMISSIS));
– controricorrente –
nonchè sul ricorso incidentale proposto da:
A.V., come sopra rappresentato e difeso;
– ricorrente incidentale –
contro
D.S.R.;
– intimata –
avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, Sezione Prima
Civile, depositato il 7 aprile 2009, R.G.V.G. n. 371/05;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 luglio 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato A. Cutolo (in delega) per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.S.R. propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che ha esonerato il suo ex coniuge A.V. dall’obbligo contributivo nei suoi confronti e nei confronti della figlia maggiorenne T.S..
Si difende con controricorso A.V. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo di impugnazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti.
Il ricorso principale va dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis che prescrive la formulazione di un quesito di diritto relativamente all’impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e di una sintesi che evidenzi l’oggetto della controversia rispetto al quale si assume l’omissione o la contraddittorietà della motivazione ovvero le ragioni per le quali si ritiene che l’insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione assunta dalla sentenza impugnata per cassazione. La ricorrente non ha adempiuto a queste prescrizioni in nessuno dei tre motivi del ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale A.V. deduce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di pronunciare, ex art. 360, comma 1, n. 5, sulla domanda di restituzione di somme illegittimamente percepite dalla sig.ra D. S.R..
Il motivo di ricorso incidentale va respinto. La Corte di appello ha infatti statuito escludendo l’obbligo di contribuzione del sig. A. a partire dall’epoca di pronuncia della sentenza e ciò in considerazione di una serie di circostanze di fatto fra le quali ha assunto particolare rilievo il matrimonio, nel corso del procedimento, della figlia T.S. in precedenza convivente e a carico della madre.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate in ragione dell’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Spese del giudizio di cassazione interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011