Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20530 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.30/08/2017),  n. 20530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6987-2012 proposto da:

G.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANTO MANES;

– ricorrente –

contro

F.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

GIUSEPPE MAZZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato LAURA VERUCCI

(Studio Legale Manasse), rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCA MARIA RITA LA CARRUBBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato LAURA VERUCCI, con delega dell’Avvocato FRANCESCA

MARIA RITA LA CARRUBBA difensore del controricorrente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.R. con citazione notificata in data 25/05/2001 ha esposto che la stessa era stata convenuta in precedente giudizio da F. (cognome) O. (nome) e che con sentenza depositata il 09/02/2001 il Tribunale di Paola aveva escluso il sussistere di un rapporto agrario tra le parti stesse sui terreni e fabbricato al f. (OMISSIS) del catasto del comune di San Lucido.

Lasciando detta pronuncia impregiudicato il diritto di G.R. di ottenere la restituzione degli immobili, da ritenersi dunque detenuti senza titolo, ella ha chiesto la condanna del convenuto al rilascio degli stessi.

Si è costituito in giudizio F.O. il quale ha contestato la domanda dell’attrice e ha proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare l’acquisto per usucapione degli immobili.

3. Con sentenza depositata il 03/10/2004 il tribunale di Paola ha accolto la domanda avanzata dalla signora G. e per l’effetto ha ordinato al signor F. il rilascio dei quattro distinti immobili descritti in sentenza, rigettando la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione.

4. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello F.O. chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata.

5. Sulla resistenza di G.R., con sentenza depositata il 26/01/2011 la corte d’appello di Catanzaro ha accolto in parte l’appello, riconoscendo in favore di F.O. l’acquisto per usucapione del terreno seminativo e del bosco ceduo p.lle (OMISSIS), confermando per il resto la sentenza di primo grado.

5.1 A sostegno della decisione la corte territoriale ha evidenziato da un lato che le prove testimoniali assunte in primo grado consentivano di affermare il possesso ultraventennale del signor F. sui due beni indicati (e non anche sugli altri due immobili), e dall’altro che in tema di usucapione vige la presunzione, posta dall’art. 1142 c.c., della continuità del possesso, principio che determina un’inversione dell’onere della prova, per cui spettava alla parte che negava l’acquisto altrui per usucapione provare l’interruzione del possesso uti dominus; la signora G. però non aveva dato dimostrazione di aver posto in essere atti idonei a privare il convenuto del possesso per oltre un anno, secondo il principio di cui all’art. 1167 c.c..

6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.R. formulando due motivi illustrati da memoria. Ha resistito F.O. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 1158,1141 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente la corte d’appello avrebbe indebitamente limitato il proprio accertamento probatorio in ordine all’intervenuta usucapione al solo requisito materiale del possesso dei due immobili da parte del signor F., senza verificare in alcun modo il sussistere del requisito dell’animus possidendi, elemento al pari necessario per affermare la configurabilità dell’acquisto per usucapione.

1.1. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, giova richiamare che il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65) mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cit. art. 360, comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

1.2. Nel caso in esame, la stessa parte ricorrente non deduce che la corte d’appello abbia malamente interpretato o erroneamente applicato la regula iuris invocata, ma indica come vizio quello della mancata verifica in concreto, da parte dei giudici di merito, di uno dei presupposti di applicabilità della norma. Trattasi, dunque, di censura non esaminabile quale violazione di legge, ma al più – ove diversamente formulata – come vizio di motivazione.

1.3. D’altronde, il vizio di violazione di legge, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Tali indicazioni sono del tutto assenti nel caso di specie; ciò che del resto è coerente con il rilievo per cui in effetti non si denuncia alcuna violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

1.4. Solo per completezza, dunque, si può richiamare che, quand’anche la corte di merito avesse affermato un principio di diritto – quale quello ipotizzato dalla parte ricorrente – che presupponesse la sufficienza, ai fini della dimostrazione dell’acquisto a titolo originario, della prova da parte dell’usucapiente del solo corpus possessionis (mediante, nel caso di specie, coltivazione del fondo) con le caratteristiche anche di durata di legge, tale principio non sarebbe stato in contraddizione con la giurisprudenza di questa corte, secondo la quale ai fini della prova dell’intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall’art. 1158 c.c. ben può configurare l’elemento materiale del possesso, mentre la sussistenza dell’elemento psicologico (animus possidendi) è desumibile in via presuntiva ed implicita dall’esercizio dell’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (così tra le altre Cass. 10/07/2007, n. 15446; e v. ad es. Cass. 02/12/2013, n. 26984 per l’inversione dell’onere della prova che alla presunzione consegue).

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il vizio di motivazione riguardo a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la motivazione sarebbe omessa o comunque carente sul punto riguardante la prova del possesso da parte del signor F. del bosco ceduo (quello di Ha 3.76.20, di cui alla partita (OMISSIS)); infatti, secondo la parte ricorrente, le risposte dei testimoni, considerate dalla corte d’appello idonee a provare il relativo possesso, sarebbero del tutto generiche, non consentendo ai giudici di distinguere la relazione di fatto con quel bene specifico, anzichè su altro bosco ceduo (quello di Ha 3,34.20, di cui alla partita (OMISSIS)), anch’esso oggetto di causa. La sentenza impugnata non offrirebbe perciò una sufficiente motivazione sul punto inerente l’individuazione precisa del bosco che sarebbe stato oggetto dell’usucapione.

2.1. Il motivo è infondato. Dalla lettura della pag. 8 e dell’inizio della p. 9 della sentenza impugnata emerge infatti che i giudici di merito si sono mostrati, dandone atto nella motivazione, in grado, evidentemente in base alle altre risultanze (anche in relazione alle evidenze catastali) di causa, di mettere in rapporto alcune deposizioni dei testi al “fabbricato diruto” e al “bosco ceduo” alle p.lle (OMISSIS) e altre deposizioni al “terreno seminativo arborato” e all’altro “bosco ceduo” di cui alle p.lle (OMISSIS). Di fronte a tale congrua giustificazione della lettura delle deposizioni, com’è noto, ogni altro accertamento è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da motivazione congrua ed immune da vizi logici (cfr. ad es., proprio in tema di accertamento del possesso ad usucapionem, Cass. 21/02/2007, n. 4035). Benchè, infatti, non sia stato esplicitato in motivazione il percorso probatorio che ha permesso di ritenere la sussistenza dell’usucapione con riferimento a un bosco ceduo (quello di cui alla particella (OMISSIS)), anzichè con riguardo ad altro bosco ceduo (particella (OMISSIS)), anch’esso oggetto di causa, per il quale invece si è ritenuta non raggiunta la prova del possesso ultraventennale, dal contesto della motivazione emerge con chiarezza come la differenziazione sia evidente al giudice del merito (cfr. ad es. l’incipit della p. 8, ove un bosco è messo in relazione al terreno e l’altro bosco al fabbricato diruto), che non è obbligato a fornire dettagli desumibili dagli atti di causa. Del resto, la parte ricorrente – nel motivo di ricorso – non si fa carico di smentire la valutazione di fatto predetta che, si ribadisce, è incensurabile – indicando semplicemente non avere i “testi… chiarito a quale dei due boschi cedui si riferissero quando confermavano che il sig. F. era nel possesso di un solo bosco”, e non indicando invece un’erronea ricostruzione delle risultanze probatorie da parte della corte.

3. Il ricorso dovendo in definitiva essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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