Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20530 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5736/2016 proposto da:

AUROGEST S.r.l, in liquidazione, D.R.C., S.A.,

rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Laurito, con domicilio

eletto in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte di

Cassazione;

D.R.C., S.A., elettivamente domiciliati in

Roma, via G.G. Belli 36, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela

Fieni, e dall’avv. Andrea Totò;

– ricorrenti –

contro

G.E., elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Tiepolo

4, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Smargiassi, rappresentata

e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dagli avv.ti Marco Giani, e Alberto Tedoldi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4913/2015 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la Corte d’appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da Autogest S.r.l., D.R.C. e S.A. contro G.E., in controversia riguardante la proprietà di un piccolo appezzamento di terreno;

– il tribunale aveva riconosciuto che la porzione in contesa era compresa nell’unità immobiliare alienata da Aurogest a D.R. e S., mentre la Corte d’appello di Milano è andata in contrario avviso, riconoscendo la proprietà della stessa porzione in capo alla G., anch’essa avente causa della Aurogest in relazione a una diversa unità immobiliare;

– per la cassazione della sentenza Aurogest S.r.l, in liquidazione, D.R.C. e S.A. hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi;

– G.E. ha resistito con controricorso;

– le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– due degli originari ricorrenti ( D.R.C. e S.A.) hanno depositato in data 4 febbraio 2010 atto denominato “Memoria di costituzione con istanza di rimessione in termini nell’interesse dei sigg. D.R. e S.”;

– con tale atto si chiede la rimessione in termini, a causa della esiguità del termine utile per i nuovi difensori per approntare la difesa;

– si argomenta che il difensore avv. Francesco Laurito si era cancellato volontariamente dall’albo il 20 dicembre 2019 e che i clienti si erano rivolti ai nuovi difensori solo il 30 gennaio 2020, in prossimità della scadenza del termine per depositare memorie;

– a sua volta la controricorrente, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, perchè, pur enunciandosi nel medesimo che la sentenza è stata notificata il 2 febbraio 2016, non è stato poi curato il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c.;

– i nuovi difensori dei ricorrenti hanno a loro volta depositato ulteriore istanza, con la quale hanno chiesto il differimento della udienza per consentire la ricostituzione del fascicolo, in quanto dall’indice “della nota di deposito e iscrizione a ruolo dell’8 marzo 2016 a firma dell’avv. Laurito e formazione del fascicolo d’ufficio a cura del cancelliere, risulta l’avvenuto deposito, in data 10 marzo 2016, da parte del ricorrente della copia autentica della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4913/15 notificata in data 02.02.2016”;

– va preliminarmente dichiarata la nullità della memoria di costituzione dei nuovi difensori di S. e D.R., depositata dai difensori avv.ti Daniela Fieni e Andrea Totò, “giusta procura speciale a margine della presente memoria ex art. 378 c.p.c.”;

– nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati; pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata;

– a tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass. n. 23816/2010);

– c’è solo da aggiungere che al presente giudizio non si applica la norma inserita nell’art. 83 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), che consente il rilascio della procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati;

– infatti, per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009;

-essendo il presente giudizio iniziato con citazione notificata il 18 febbraio 2009, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione (Cass. n. 12831/2014; n. 7241/2010);

– va conseguentemente dichiarata la nullità anche della istanza di differimento dell’udienza;

-si deve aggiungere, quanto alla cancellazione volontaria del difensore dall’albo, che la circostanza non rileva nel presente giudizio di cassazione (a prescindere cioè dalla rilevanza della cancellazione volontaria quale causa di interruzione del processo ai sensi dell’art. 301 c.p.c., in termini generali: cfr. Cass., S.U., n. 3702/2017), non essendo applicabile ad esso l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e segg. (Cass. n. 24635/2017; n. 1757/2016);

– il ricorso è improcedibile;

– i ricorrenti, infatti, pur avendo indicato nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata il 2 febbraio 2016, hanno poi omesso la produzione della stessa sentenza con la relazione di notificazione, imposta dall’art. 369 c.p.c., n. 2;

– nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso del 10 marzo 2016, al n. 5 dell’indice delle produzioni, è indicata la “copia autentica del provvedimento impugnato” e non c’è alcun accenno nè alla notificazione nè alla relazione di notificazione;

– nel fascicolo, conformemente all’indicazione riportata nell’indice della produzione, si ritrova solo la copia della sentenza impugnata, depositata in formato digitale, con l’attestazione di conformità del difensore;

– nell’attestazione di conformità non c’è alcuna menzione dell’avvenuta notificazione della sentenza;

-la sentenza notificata non è stata prodotta neanche dalla parte resistente (Cass., S.U., n. 10648/2017), nè il ricorso risulta comunque tempestivo in rapporto alla data di pubblicazione della sentenza: questa infatti è stata pubblicata il 21 dicembre 2015, mentre il ricorso è stato notificato il 2 marzo 2016, decorsi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione;

– non è quindi applicabile il principio secondo cui pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma z” (Cass. n. 11386/2019; n. 17066/2013);

– è stato anche chiarito che il deposito deve avvenire entro il termine perentorio di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 21386/2017), essendo consentito al ricorrente, il quale abbia allegato l’avvenuta notificazione ma abbia poi prodotto la sola copia autentica della sentenza, di integrare la produzione in un secondo tempo ex art. 372 c.p.c. (applicabile estensivamente), “purchè entro il termine, di cui al comma 1 dell’art. 369 c.p.c. (Cass. n. 15232/2008; n. 25070/2010: n. 1443/2015)”;

– si ricorda ancora per completezza di esame il principio, pacifico in materia, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità” (Cass. n. 21386/2017);

– discende dalle considerazioni che precedono l’improcedibilità del ricorso;

– spese a carico dei ricorrenti;

– si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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