Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2053 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27112-2009 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 232, presso lo studio dell’avvocato

RANDO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARAVINO

SALVATORE, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS) in

persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI TRAPANI (già CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1236/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

26.5.09, depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 26.5 – 9.7.2009 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva rigettato la domanda di G.A., già dipendente della Ferrovie dello Stato spa e trasferito ad altra Amministrazione dello Stato per mobilità volontaria ex D.P.C.M. n. 325 del 1988, diretta ad ottenere, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, della Direzione Generale della Regione Sicilia e del Centro Servizi Amministrativi di Trapani (ora Ufficio Scolastico Provinciale) il riconoscimento del diritto al controvalore economico delle concessioni di viaggio.

La Corte territoriale, a sostegno del decisum, ha ritenuto che:

il passaggio ad altra amministrazione dello Stato non può costituire titolo al mantenimento del diritto alla concessione gratuita di viaggio, ove disancorato dal requisito di fonte legale della maturazione del diritto a pensione;

essendo la fruizione delle concessioni di viaggio legata ad un comportamento facoltativo ed eventuale del dipendente, se ne doveva escludere strutturalmente la corrispettività con la prestazione lavorativa;

non risultavano forniti validi elementi di comparazione tra il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento dalla amministrazione di provenienza e quello previsto per la qualifica di nuovo inquadramento.

Avverso la suddetta sentenza G.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimato Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso.

La Direzione Generale della Regione Sicilia e il Centro Servizi Amministrativi di Trapani (ora Ufficio Scolastico Provinciale) non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. Con i due motivi, fra loro connessi, il ricorrente, denunciando violazioni di norme di diritto, deduce che, nella specie, non rileva la sussistenza o meno del diritto alla pensione, poichè il petitum concerne non il godimento della concessione, ma l’attribuzione del controvalore economico della stessa, spettante perchè, giusta le previsioni della contrattazione collettiva, le concessioni di viaggio rientrano nel concetto di “trattamento economico in godimento”, con conseguente diritto alla conservazione sotto forma di assegno ad personam.

3. Osserva il Collegio che il ricorrente fonda le proprie doglianze su una clausola – di cui non indica la numerazione – del “CCNL, datato 15 maggio 1991”, ma, in violazione della previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, posta a pena di improcedibilità, non ha provveduto al deposito del suddetto contratto collettivo.

Inoltre le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata sono in linea con l’orientamento già espresso al riguardo da questa Corte di legittimità (cfr, Cass., n. 1916/1999, anche in motivazione, seguita da copiosa giurisprudenza conforme: ex plurimis, Cass., nn. 2636/1999; 11724/1999; 10457/2000; 9819/2000; 5590/2002), nè i motivi svolti offrono elementi per mutare tale orientamento, sicchè anche sotto questo profilo il ricorso si presenta inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo a favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è luogo a provvedere al riguardo quanto agli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 2.000,00 per onorari e accessori di legge; nulle per le spese quanto agli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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