Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2053 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2053 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 3245-2016 proposto da:
AISSA MOHAMED, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato COSIMO CASTRIGNANO giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrentenonchè contro
QUESTURA di BRINDISI;

– intimata avverso il decreto n. Proc. 1538/15 del TR1BUN ALE di 13RIN1)ISI,
depositato il 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO R AGON

Data pubblicazione: 26/01/2018

La Corte rilevato che sul ricorso n. 3245/16 proposto da
Aissa Mohamed nei ,confronti della Questura Brindisi il
Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi

Aissa Mohamed ha presentato ricorso avverso il decreto di
convalida del trattenimento del Giudice del Tribunale di Brindisi
che assume in contrasto con la corretta applicazione della norma
contenuta nell’art. 4 d.lgs. 286/98 in quanto non è stato dato
avviso dell’udienza innanzi al giudice di pace al proprio
difensore di fiducia.
Il ricorso è inammissibile.
Dal provvedimento impugnato non risulta la nomina del difensore
di fiducia, né il ricorrente indica la presenza di detta nomina nel
fascicolo d’ufficio.
Il motivo risulta pertanto basato su una mera propalazione del
ricorrente senza alcun possibile riscontro dell’esattezza di guanto
affermato.

dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Da ciò discende che la censura proposta nel ricorso sotto il profilo
deve ritenersi inammissibile.
Ricorrono i requisiti di cui all ‘art 375 c.p.c. per la trattazione in

PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio.
Roma 9.05.2016
Il Cons. relatore

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di
condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo
l’amministrazione svolto attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni per
l’applicazione del doppio contributo.
Roma 5.12.16

camera di consiglio.

IL Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA