Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20529 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 19/07/2018, dep. 30/07/2019), n.20529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7799-2017 proposto da:

I.V.M., e I.G., anche quali eredi di

I.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE PROVINCIE

114/B/23, presso lo studio dell’avvocato PAOLA D’AMICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELLO MANFELLOTTO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

27/07/2016, Cron. 2661/2016, R.G.n. 568/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso depositato il 30 aprile 2015 ai sensi della L. n. 89 del 2001 V.M., G. ed I.E. hanno richiesto equa riparazione per la durata, ritenuta irragionevole, di un procedimento di divisione ereditaria introdotto con citazione del 10 marzo 1387 e definito con sentenza del tribunale di Melfi del 1 marzo 2006, avverso la quale è stato proposto appello in data 12 dicembre 2006, definito con sentenza della corte d’appello di Potenza del 26 agosto 2013.

2. Con decreto del 10 giugno 2015 il magistrato designato della corte d’appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta. Contro il decreto gli istanti hanno proposto opposizione con ricorso depositato il 14 luglio 2015.

3. Con decreto pubblicato il 27 luglio 2016 la corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’opposizione.

4. Avverso tale provvedimento V.M. e I.G., anche quali eredi di I.E., hanno proposto ricorso per cassazione la cui notificazione è stata avviata a mezzo posta in data 6 marzo 2017, deducendo tre motivi, poi illustrati da memoria. Ha resistito il ministero della giustizia con controricorso, con cui ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso per cassazione è ammissibile, non sussistendo la tardività eccepita dal ministero.

1.1. Va anzitutto chiarito che si applica al presente procedimento la L. n. 69 del 2009, che ha ridotto a sei mesi dalla pubblicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Al riguardo, cuesta corte ha chiarito che la data rilevante per individuare il testo dell’art. 327 applicabile ratione temporis è quella dell’inizio del procedimento ex L. n. 89 del 2001, e non del procedimento presupposto. Infatti il procedimento previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3 non è la prosecuzione del giudizio presupposto, ma costituisce, rispetto ad esso, giudizio autonomo, da proporre mediante deposito della domanda presso la cancelleria della corte d’appello (così Cass. n. 22726 del 24/10/2014). Essendo stato il procedimento ex L. n. 89 del 2001 avviato dopo il 4 luglio 2009, il decorso del predetto termine di decadenza ex art. 327 si compie quindi nei sei mesi.

1.2. Essendosi avuta la pubblicazione del decreto della corte d’appello il 27 luglio 2016, deve rilevarsi – e di ciò non tiene conto il ministero – che dal ricorso emerge che in data 23 febbraio 2017, allorchè, computata la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 162 del 2014 che ha riformato la L. n. 742 del 1969, art. 1 il semestre non era ancora scaduto (la scadenza si sarebbe verificata il 27 febbraio), è deceduto I.E. (onde il ricorso stesso è stato avanzato da V.M. e I.G. anche quali suoi eredi).

1.3. In tale situazione si pone l’esigenza di applicare l’art. 328 c.p.c. (norma sulla c.d. interruzione dei termini, istituto parallelo ma diverso dall’interruzione del processo per eventi quali la morte della parte), disposizione che – in tutti i suoi commi, il terzo soltanto, riferito alla precedente disposizione dell’art. 327, comma 1, essendo qui direttamente rilevante – legge:

“Se, durante la decorrenza del termine di cui all’art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.”

1.3.1. Il testo citato è rimasto immutato pur dopo la riforma del 2009 che, nel ridurre da un anno a sei mesi il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., non ha investito l’art. 328, comma 3 che, come riportato, al precedente articolo fa richiamo.

Tale comma 3, nell’impianto originario del codice, faceva sì che, se l’evento interruttivo si fosse verificato nei primi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (lasso temporale allora pari alla metà del termine complessivo), lo stesso restasse irrilevante, potendo gli eredi – secondo l’id quod plerumque accidit – disporre di tempo sufficiente nei successivi sei mesi prima del passaggio in giudicato per apprendere dell’esistenza di una sentenza impugnabile e, se del caso, impugnarla; viceversa, se l’evento si fosse verificato nei secondi sei mesi, con valutazione di opportunità operata dal legislatore correlata all’esigenza di permettere un maggior tempo per le predette esigenze informative e di vaglio, si disponeva che il termine fosse prorogato di sei mesi, con proroga operante però “per tutte le parti” – sì da far salva la parità di posizioni e la contemporaneità di scadenza del termine – e con decorrenza “dal giorno dell’evento”, sì da contemperare le predette esigenze con una flessibilità del termine correlata al verificarsi di esse in ciascun caso concreto.

Il posto centrale rivestito dalla norma nell’ordinamento processuale (lumeggiato da numerosi precedenti di questa corte, tra i quali ie pronunce a sez. U n. 11394 del 1996, n. 15783 del 2005 e n. 15295 del 2014) è stato sottolineato come “cardine del sistema”, in quanto rivolto non solo o non tanto a modificare la decorrenza dei termini per impugnare, ma soprattutto a codificare il principio generale secondo il quale il mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione alla notificazione attiva e passiva della senten2a, su quella attiva a impugnare e quella passiva a ricevere la relativa notificazione, e così a riconoscere, in relazione ai successivi gradi del giudizio, l’efficacia dell’evento morte o della perdita o dell’acquisto della capacità della parte costituita nel precedente grado.

1.3.2. A una mera applicazione letterale, oggi, invece, la norma non assolverebbe ad alcuna ratio: restando irrilevanti gli eventi interruttivi occorsi nei primi sei mesi di decorrenza del termine, ed essendo oggi il termine ex art. 327, comma 1 ridotto a sei mesi, stante il passaggio in giudicato al sesto mese non si aprirebbe mai – a prescindere dall’intervento del periodo di sospensione feriale – spazio all’operatività della proroga disposta per eventi avveratisi nel periodo successivo. In tale lettura, dunque, la norma sarebbe in effetti implicitamente abrogata.

1.3.3. Nella consapevolezza degli effetti negativi di una siffatta lettura abrogatrice del quadro normativo, suscettibile – oltre ad altre conseguenze – di privare di un effettivo accesso alla giustizia, in talune circostanze, gli eredi dei soggetti deceduti dopo la pubblicazione di sentenze non notificate, che non disporrebbero più in ogni caso di almeno sei mesi dopo l’evento, sono state avanzate, tra le altre, due principali proposte di lettura alternative:

– l’una – in qualche modo tesa a trarre dalle pregresse discipline applicabili agli eventi verificatisi nei primi sei mesi e nei secondi sei mesi il nucleo normativo di affermazione della necessità che, prima del passaggio in giudicato, decorrano almeno sei mesi da un evento interruttivo – secondo la quale dovrebbe applicarsi una proroga del termine di decadenza (dagli originari sei mesi a un anno) ogni qualvolta si verifichi un evento interruttivo, indipendentemente dal momento di verificazione dell’evento stesso;

– l’altra volta a riprodurre, nel nuovo regime di durata del termine ex art. 327 c.p.c., comma 1, il precedente meccanismo di irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi nella prima metà del termine, mentre determinerebbero una proroga per tutte le parti, decorrente dall’evento, quelli verificatisi nella seconda metà, essendo la proroga pari alla metà del termine.

In tale seconda visione ermeneutica, in sostanza, delle due occorrenze della dizione “sei mesi” che si rinvengono nell’art. 328 c.p.c., comma 2 l’interprete dovrebbe effettuare una lettura coordinata con l’art. 327 c.p.c., comma 1, (come modificato con la riduzione del termine di decadenza da un anno a sei mesi). In tale ottica la dizione “sei mesi” nell’art. 328 c.p.c., comma 3 varrebbe quale sintesi verbale di un significato, voluto dal legislatore del 1942 e permanente, seppur letteralmente non adeguato con la novella del 2009, che sarebbe stata più precisamente espresso dalla dizione “metà del termine di cui all’articolo precedente”, o breviter “tre mesi”; di tal che il comma va interpretato, secondo la voluntas legis, come se fosse formulata “Se dopo (il decorso del) (la metà del termine di cui all’articolo precedente) si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti d(el) (la metà del termine di cui all’articolo precedente) dal giorno dell’evento.”

1.3.4. Tale seconda opzione appare alla corte non solo consentita in base ai poteri interpretativi che appartengono al giudice comune, in una logica sistematica, ma anche conforme alla ratio della norma, quale sopravvive dopo la novellazione. Invero, proprio perchè sopravvive uno spazio applicativo della norma va esclusa l’abrogazione implicita per incompatibilità, delle cui gravi conseguenze anche di ordine costituzione sì è accennato e si dirà ancora in appresso. Se, poi, è vero che l’intento originaria del legislatore, posto a base della prima opzione adeguatrice, era quello di consentire un lasso temporale di sei mesi dopo un evento interruttivo perchè gli eredi potessero organizzare le loro difese, non sarebbe razionale – alla luce della novella che, riducendo il termine di cui all’art. 327 c.p.c. da un anno a sei mesi per velocizzare la formazione del giudicato, ha tenuto conto dei miglioramenti nelle comunicazioni, anche informatiche, che consentono un più rapido accesso alle sentenze – ritenere che le stesse finalità acceleratrici non si debbano estendere, riducendolo in proporzione, al lasso temporale contemplato dall’art. 328 c.p.c. per l’ipotesi di interruzione dei termini. Dunque la seconda opzione interpretativa realizza appieno la ratio delle norma, tenendo anche conto dello stretto nesso testuale tra art. 327 e art. 328, disposizioni peraltro susseguente la seconda rispetto alla prima. In tal senso:

– lo stretto nesso tra gli articoli, oltre al loro susseguirsi, è confermato dalla lettura del comma 1, che addirittura istituisce analogo nesso con il precedente art. 325;

– esso è viepiù corroborato dal testo dell’art. 328, comma 3 espressamente richiamante il “termine di cui all’articolo precedente”. In presenza del nesso siffatto, la stretta connessione deve ravvisarsi anche sul fronte della “ratio legis”: abbreviando da un anno a sei mesi il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., lei dimenticanza del legislatore concernente l’art. 328 c.p.c., comma 3 non produce l’ipotizzato effetto di abrogazione implicita con le lumeggiate connesse gravi conseguenze (ad es., la lesione del principio di ragionevolezza di cui, tra l’altro, all’art. 3 Cost., comma 1, o dell’accesso alla giustizia e del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost., oltre che di analoghi principi di fonti unionali e, per il tramite dell’art. 117 Cost., dell’art. 6 c.e.d.u.), essendo possibile – in base ai poteri ermeneutici del giudice comune, anche in una lettura costituzionalmente conforme – e, anzi, necessario, interpretare, dopo la novellazione dell’art. 327 c.p.c., l’art. 328 c.p.c., comma 3 in modo da preservare la ratio della disposizione di considerare irrilevanti gli eventi verificatisi nella prima metà del termine dell’art. 327 c.p.c. e, viceversa, produttivi di interruzione e proroga gli eventi verificatisi nella seconda metà di esso; in tal senso, come detto, non è di ostacolo il permanere della dizione “sei mesi” nell’art. 328 c.p.c., comma 3 atteso che essa è mera sintesi verbale del più ampio significato, voluto dal legislatore del 1942, che sarebbe stato espresso dalla più precisa dizione “metà del termine di cui all’articolo precedente”, oggi pari a tre mesi.

1.4. Applicando dunque l’art. 328 c.p.c., comma 3, come sopra interpretato, alla fattispecie in esame, va tenuto conto che I.E. è deceduto in data 23 febbraio 2017, allorchè, tenuto conto della sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 162 del 2014 che ha riformato la L. n. 742 del 1969, art. 1 si era nel secondo trimestre dei complessivi sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. (la scadenza si sarebbe verificata il 27 febbraio). Secondo la lettura sopra accolta dell’art. 328 c.p.c., comma 3, pertanto, dal 23 febbraio, verificatasi interruzione dei termini per tutte le parti, è iniziato a decorrere un trimestre di proroga, onde il ricorso avviato con notifica il 6 marzo 2017 è senz’altro tempestivo.

2. Può dunque passarsi all’esame dei motivi. Con il primo motivo si deduce nullità del decreto per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2. Il rilievo d’ufficio da parte della corte d’appello circa l’essere decorso il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 (per essere stato il ricorso in equa riparazione depositato il 30.4.2015 a fronte di sentenza della corte d’appello relativamente al procedimento presupposto passata in giudicato, come da attestazione in atti, il 9.1.2014) non avrebbe previamente formato oggetto di dibattito processuale; sarebbe stato quindi onere della corte d’appello segnalare il rilievo alle parti, suscitandone il contraddittorio; ciò tanto più alla luce della dedotta erroneità della data assunta quale passaggio in giudicato, di cui al motivo successivo.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 327 c.p.c.: essendo stato il procedimento presupposto instaurato prima del 2009, il termine lungo per il passaggio in giudicato era annuale, oltre sospensione dei termini, anche quest’ultima regolata dalla disciplina anteriore al 2015; conseguentemente, poichè la sentenza della corte d’appello nel procedimento presupposto era stata pubblicata il 26 agosto 2013, si era verificata una doppia sospensione feriale, con scadenza del termine il 31 ottobre 2014; il passaggio in giudicato il 9 gennaio 2014 sarebbe stato erroneamente certificato dalla cancelleria; con la conseguenza della tempestività dell’istanza di equa riparazione, siccome proposta nel prescritto semestre.

2.1. I due motivi, strettamente connessi, possono formare oggetto di unitaria disamina.

2.2. La censura in ordine alla presunta violazione dell’art. 101 c.p.c. è infondata, in quanto con essa si pretende che l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, rafforzato dall’aggiunta del comma 2 all’art. 101 cit. ad opera della L. n. 69 del 2009, si estenda anche alla questione rilevata nel caso concreto dalla corte di Catanzaro, concernente una preclusione per decorso di un termine processuale.

Viceversa, il predetto obbligo concerne solo le questioni di fatto, qua e non è quella in esame (cfr. Cass. n. 10353 del 19/05/2016); del resto è evidente che la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alte parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione, può al limite essere affetta da un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza (ma solo se tale errore sia in concreto consumato – cfr. Cass. n. 2984 del 16/02/2016).

2.3. Tanto esime da ogni rilievo in ordine al dato per cui, quand’anche, trattandosi di questione di fatto, fosse stato esigibile l’obbligo di segnalazione ex art. 101 cit., il motivo di censura – per – essere correttamente proposto – avrebbe dovuto comunque dimostrare che la violazione del principio del contraddittorio avesse comportato, in via riflessa, l’ingiustizia della decisione (cfr. Cass. n. 25054 del 07/11/2013); sul tema la parte ricorrente si sofferma. fuori dalla sedes materiae pertinente costituita dal motivo di impugnazione, nella memoria, deducendo che – se segnalata dalla corte d’appello – la questione avrebbe potuto essere superata con la produzione di un certificato di passaggio in giudicato rettificato; anche da tale punto di vista, trascurando il profilo per cui l’argomento è stato proposto in memoria, la questione è superata giusta quanto in appresso.

2.4. Possono ora esaminarsi le deduzioni, essenzialmente contenute nel secondo motivo, in ordine al presunto errore, compiuto in attestazione di cancelleria, circa il computo del termine di passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il procedimento presupposto. I ricorrenti deducono doversi fare riferimento al termine lungo ex art. 327 c.p.c.per effettuare detto computo, rispetto alla data di passaggio in giudicato risultante dall’attestazione di cancelleria quale trascritta nel ricorso (9 gennaio 2014) e presa a base della decisione impugnata per pronunciare l’inammissibilità dell’istanza di equa riparazione per essere elasso il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 (essendo stato il ricorso in equa riparazione depositato il 30 aprile 2015). Sul punto. va considerato che il ministero controricorrente deduce l’infondatezza delle avverse asserzioni, per essere “la stessa cancelleria ad accertare l’avvenuto passaggio in giudicato… in data 9.1.2014, evidentemente prendendo in considerazione la notificazione della sentenza”.

2.5. Al riguardo, tenuto conto che non risulta da alcun elemento un errore palese nell’attestazione (non si tratta in particolare, con ogni evidenza, di un’erronea applicazione del termine lungo post. novellazione dell’art. 327 c.c., su cui si sofferma la parte ricorrente; detto termine, infatti, comunque non scadrebbe il 9.1.2014), va affermato che l’unica base per la determinazione della data di passaggio in giudicato deve essere l’attestato della cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 27881 del 24/11/2008 e n. 28515 del 29/11/2017). Di fronte alla prescrizione di tale norma, va notato che – pur avendo dedotto i ricorrenti in memoria che una tempestiva segnalazione avrebbe indotto gli stessi a ottenere un attestato rettificato – nessuna ulteriore iniziativa certificativa risulta menzionata nel ricorso nè nella stessa memoria; ciò a fronte dell’accennata deduzione del ministero per cui la data del 9.1.2014 corrisponde a un computo consequenziale a notificazione della sentenza.

2.6. Ne consegue che, essendo infondato anche il secondo motivo, ciò ridonda sull’infondatezza del primo in relazione alla stretta connessione tra gli stessi.

3. E’ inammissibile, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. Pur a fronte della soccombenza e ammettendo che la liquidazione dei compensi operata dalla corte d’appello fosse contenuta all’interno delle somme di cui ai parametri, i ricorrenti deducono che alla luce della minima attività difensiva espletata dall’amministrazione la liquidazione avrebbe dovuto essere ridotta al 50% ex art. 4, commi 4 e 9 D.M. cit.

3.1. L’inammissibilità discende dalla circostanza che, attraverso un’apparente deduzione di violazione di norme, il motivo sottopone in sostanza alla corte di legittimità un’istanza di revisione della scelta discrezionale operata dal giudice di merito di liquidare i compensi all’interno dei previsti parametri, senza alcuna riduzione.

3.2. In argomento, invero, va data continuità all’approccio giurisprudenziale per cui sussiste esenzione per il giudice motivare circa i criteri di liquidazione del compenso, salvi i casi di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con conseguente incensurabilità in cassazione del relativo apprezzamento (cfr. Cass. n. 30286 del 15/12/2017).

4. Dovendo in conclusione rigettarsi il ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1.000 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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