Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20529 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21145/2016 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour 17,

presso lo studio dell’avvocato Massimo Panzarani, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Ganz Daniele, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1678/2016 del Tribunale di Venezia, depositata

il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, un agente di Polizia di Frontiera, libero dal servizio ma in divisa, a bordo di autovettura civile, affiancava l’autovettura condotta dalla R.N., alla quale contestava alcune violazioni di norme del C.d.S., accertate il giorno (OMISSIS) alle ore 11:40: più sorpassi in corrispondenza di curva o di dossi su tratti di strada segnalati da doppia striscia longitudinale continua;

– seguiva poi, a distanza di due giorni dall’accertamento delle infrazioni (il 10 aprile 2010), la redazione di due verbali contro i quali R.N. proponeva opposizione avanti al Giudice di pace di Mestre;

– il giudice di pace rigettava l’opposizione, con sentenza che era poi confermato in appello dal Tribunale di Venezia;

– secondo il tribunale gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale, operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio;

– nella specie l’agente, nel momento in cui aveva affiancato la vettura, era in divisa e aveva intimato l’ALT con segnale manuale;

– la mancata redazione immediata del verbale di contestazione doveva ritenersi giustificata, essendo plausibile che l’agente accertatore, in viaggio per raggiungere il proprio posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale;

– il tribunale ancora, condividendo la valutazione del giudice di pace, riconosceva che, al fine di contestare i fatti descritti nel verbale, occorreva la querela di falso, trattandosi di fatti che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza e, quindi, muniti di fede privilegiata;

– aggiungeva che l’errore incorso nel verbale quanto alla descrizione della segnaletica sui tratti di strada dove sarebbero avvenuti i sorpassi, segnalati da una sola striscia continua invece che una doppia striscia continua, non incideva sulla sussistenza dell’illecito, essendo il sorpasso comunque vietato anche se la striscia continua non è doppia, soprattutto in prossimità di dossi;

– il tribunale proponeva analoga considerazione in ordine all’indicazione di un identico orario per tutte violazioni, rilevando che tale incongruenza, in presenza di violazioni realizzate nello spazio di pochi chilometri, non incideva sulla coerenza dell’accertamento e della verbalizzazione nel suo complesso;

– per la cassazione della sentenza R.N. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi;

– la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– la ricorrente ha provveduto alla rinnovazione e il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.;

– la norma, nel consentire agli agenti di polizia stradale in uniforme di intimare l’ALT manuale, si riferisce a fattispecie nella quali la divisa e il distintivo siano chiaramente percepibili dal soggetto destinatario dell’ordine;

– la dinamica dei fatti smentisce che tale possibilità di percezione sussistesse nel caso di specie;

– il motivo è infondato;

– l’art. 24, comma 4, del Regolamento dispone: “Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l’ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso”;

– dal confronto fra la norma e la sentenza impugnata risulta chiaro che la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, censura la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, laddove questi ha riconosciuto che ricorrevano nella specie i presupposti che consentivano all’agente di intimare l’ALT manuale in base alla norma del regolamento;

– ma al di là di tale rilievo deve rimarcarsi la irrilevanza della questione, giacchè alla R. non è stata contestata la violazione dell’art. 192 nuovo C.d.S., avendo l’attuale ricorrente ottemperato all’intimazione dell’ALT impartita dall’agente;

– il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 200 nuovo C.d.S.;

– la contestazione nella specie avrebbe dovuto essere fatta immediatamente, essendo palesemente inidonea la giustificazione individuata dal tribunale per giustificare la contestazione differita (la indisponibilità dei moduli per redigere il verbale);

– il motivo è infondato, anche se la motivazione del tribunale deve essere corretta (art. 384 c.p.c., comma 4);

– questa Corte ha affermato che: a) l’operazione di accertamento delle violazione al C.d.S. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale; b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento; c) tuttavia l’art. 201 C.d.S., contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva; d) la “verbalizzazione” è operazione distinta e successiva, rispetto alla già “avvenuta” contestazione; e) a norma dell’art. 200 C.d.S., comma 3, copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni (Cass. n. 14668/2008);

– l’ipotesi da ultima indicata (lett. f) è quella riscontrabile nel caso in esame in considerazione della dinamica dei fatti e del contenuto dei verbali oggetto di opposizione, nei quali è contenuta infine la seguente menzione: “Violazione contestata successivamente oralmente al trasgressore, in quanto libero dal servizio e con veicolo privato”;

– l’avverbio “successivamente” non allude a una contestazione differita fatta con la postuma verbalizzazione, ma all’accertamento delle violazioni, già contestate oralmente;

– i rilievi operati dal tribunale a questo proposito – e cioè che era plausibile che l’agente, in viaggio per raggiungere il posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale – non sono perciò da riferire alla carenza della contestazione immediata, ma al differimento della verbalizzazione di una contestazione già avvenuta, in conformità alla menzione fatta nei due verbali;

– d’altra parte, non risulta che la R. nei motivi di opposizione abbia specificato quale delle garanzie previste dalla legge per la difesa delle ragioni del trasgressore sarebbero state sacrificate o compresse in virtù della contestazione verbale delle infrazioni;

– nello stesso tempo nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa della R. è derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale che è stato poi notificato all’interessata con l’espressa precisazione che la contestazione era avvenuta oralmente;

– si deve aggiungere che la motivazione addotta dal tribunale per giustificare la momentanea indisponibilità dei moduli (agente in viaggio su auto privata per raggiungere il posto di lavoro) è logica e plausibile: conseguentemente essa è incensurabile in questa sede;

– il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.;

– si sostiene che non poteva riconoscersi fede privilegiata alla descrizione dei fatti operata dall’agente con i due verbali, trattandosi di circostanze oggetto di percezione sensoriale, suscettibili di errori di fatto;

– la ricorrente evidenzia a questo proposito gli errori incorsi nei verbali quanto alla descrizione della segnaletica e l’incongruenza derivante dalla indicazione, negli stessi verbali, di un orario unico per le tre violazioni;

– il motivo è infondato;

– il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, oramai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale;

– la stessa giurisprudenza chiarisce che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva (Cass. n. 3705/2013; n. 232/2010; S.U., n. 17355/2009);

– il tribunale ha esaminato gli errori, denunciati dall’attuale ricorrente, e ha riconosciuto che essi non incrinavano nè la sussistenza dell’illecito, atteso che è vietato il sorpasso anche se la linea bianca non è doppia, specialmente in prossimità di dossi, e perchè, in presenza di violazioni realizzate nello spazio di pochi chilometri, “il dato temporale non è tale da incidere sulla coerenza dell’accertamento e delle verbalizzazione nel suo complesso”;

– si tratta all’evidenza di apprezzamenti di fatto, logici e coerenti, e quindi incensurabili in questa sede;

– il ricorso va rigettato;

– nulla spese;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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