Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20529 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 12/10/2016), n.20529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18572/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CITERNA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO PIETROSANTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2011 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata l’08/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte del comune di Citerna, dell’avviso d’accertamento con il quale si recuperavano a tassazione le tasse di concessione governativa per l’anno (OMISSIS), per l’impiego di apparecchi terminali, ai sensi dell’art. 21 lett. b) della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. Il comune ricorrente ha dedotto che l’abrogazione – ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, comma 1, lett. s) – del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318, che prevedeva il rilascio di apposita licenza per le stazioni trasmittenti e l’abbonamento che teneva luogo alla licenza per quelle riceventi aveva implicitamente abrogato l’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, istitutivo della tassa sulla licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. Il medesimo comune osservava inoltre, che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali (tra cui i comuni, quali enti locali), perseguono anch’esse finalità di interesse pubblico (v. art. 114 Cost.) e, dovevano considerarsi comunque esclusi dal pagamento della tassa prevista dall’art. 21 della Tabella allegata al D.P.R. n. 641 cit..

L’Agenzia si opponeva all’accoglimento del ricorso, osservando che l’art. 160 del codice delle comunicazioni elettroniche riproponendo il disposto del citato art. 318 abrogato, confermava l’attuale vigenza dell’art. 21, prevedendo espressamente che per le stazioni riceventi del servizio di radio diffusione, il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

La CTP accoglieva il ricorso mentre la CTR, rigettando le ragioni dell’Ufficio, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima sentenza, l’Ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il comune di Citerna ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare, del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1 e dell’art. 21 della Tariffa allegata, anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 1, con il D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, con il D.L. n. 151 del 1991, art. 3, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 202, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, infatti, l’Ufficio lamenta sotto più profili che erroneamente la CTR aveva ritenuto implicitamente abrogato l’art. 21 della Tabella D.P.R. n. 641 cit., in particolare evidenziando che il presupposto della tassa di concessione governativa di cui all’art. 21 della Tabella allegata al D.P.R. n. 641 cit. non era venuto affatto meno a seguito dell’abrogazione del cit. D.P.R. n. 156, art. 318 e questo perchè il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160, prevedeva il rilascio di una generale autorizzazione alla stazione trasmittente e alla stazione ricevente di un abbonamento che D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, ex art. 3, comma 2, sostituiva a tutti gli effetti la licenza presupposto della tassa governativa di concessione; inoltre, deduceva che erroneamente la CTR aveva sostenuto che il Comune potesse andare esente dal pagamento della tassa perseguendo finalità di interesse pubblico, in particolare rilevando che solo lo Stato, in quanto titolare del potere di autorizzare la radiofonia mobile, è perciò esente.

In via preliminare, va esaminata la prima eccezione sollevata nel controricorso, di tardività di proposizione del ricorso.

L’eccezione è fondata, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata all’Agenzia delle Entrate il 24 maggio 2011 (come confermato dall’Ufficio alla p. 1 del suo ricorso) e tenendo conto della sospensione dei termini d’impugnativa, dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 (per l’eventuale adesione al condono delle liti pendenti sotto i ventimila euro, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12), alla data di avvio della notifica del ricorso il 20 luglio 2012, risultano decorsi 62 gg. quindi, eccedenti i 60 gg. prescritti come termine breve decorrente dal giorno della ricezione della notifica della sentenza impugnata all’Agenzia fiscale presso l’ufficio periferico che è stato in giudizio senza il ministero dell’Avvocatura di Stato (Cass. 18936/2015, 25980/2014, 15563/2006).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica a pagare al Comune di Citerna, in persona del Sindaco, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 1.200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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