Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20529 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23234/2005 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.S.L. N. (OMISSIS) DI

MADDALONI, in

persona del Direttore generale della A.S.L. Caserta (OMISSIS) pro

tempore,

nella qualità di Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE IPPOCRATE 33, presso l’avvocato NUCARO AMICI MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONELLI Nicola, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CETAC S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

PIMENTEL 2, presso l’avvocato COSTA MICHELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PEPE Vittorio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3442/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato N. SIMONELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7.1.03, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla USL (OMISSIS) di Maddaloni avverso il decreto ingiuntivo con il quale la CETAC s.r.l. le aveva intimato il pagamento della somma di L. 255.375.891 per l’avvenuta esecuzione di prestazioni specialistiche eseguite in regime di convenzionamento esterno, ritenuto che le distinte riepilogative prodotte in via monitoria dalla società istante non costituissero prova piena del credito, revocò il provvedimento monitorio.

Il gravame proposto dalla CETAC s.r.l. contro la decisione fu accolto dalla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza del 2.12.04, respinse l’opposizione.

A sostegno della pronuncia la Corte territoriale affermò: che le distinte riepilogative munite del timbro di ricezione della c.d. USL capofila erano l’unica prova documentale del credito nella disponibilità dell’appellante, essendo incontestato che le impegnative del medico di base, controfirmate dagli assistiti per dimostrare il ricevimento della prestazione diagnostica, fossero state trasmesse dalla CETAC alla medesima USL; che in tale situazione spettava all’appellata di provare che alle distinte inviate non corrispondevano, in tutto o in parte, le relative prestazioni, peraltro in esse descritte in modo particolareggiato; che l’appellata si era invece limitata a negare il diritto al rimborso della società convenzionata; che pertanto il credito, non contestato quanto al suo effettivo ammontare nè in ordine alla decorrenza ed all’incidenza degli accessori, doveva ritenersi provato.

La Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) di Maddaloni ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

La CETAC s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, la Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) di Maddaloni denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., e sostiene che spettava alla CETAC di dare prova che al riepilogo portato dalle distinte corrispondeva l’effettiva erogazione delle prestazioni diagnostiche delle quali aveva chiesto il rimborso.

2) Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata e deduce che, poichè le impegnative dei medici di base non erano nella sua disponibilità, ma erano state depositate presso la USL capofila, la Corte avrebbe dovuto chiarire perchè gravava su di essa l’onere di contestare l’avvenuta effettuazione delle prestazioni.

I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti.

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l’opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del dovere/potere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorchè il decreto sia stato emesso in difetto dei requisiti richiesti dalla legge (per tutte: Cass. n. 7188/03).

Ne consegue che, ove il credito risulti provato in sede di opposizione, l’eventuale mancanza di prova scritta idonea all’emissione del decreto non ne comporta la caducazione, ma resta tutt’al più confinata sul piano della regolamentazione delle spese (Cass. nn. 3319/96, 7188/03 cit.).

Tali principi sono stati pienamente osservati dalla Corte territoriale che, pur avendo dato atto che le distinte riepilogative prodotte in sede monitoria dalla CETAC non costituivano prova sufficiente del credito, ha ritenuto che tale prova fosse stata pienamente raggiunta nel corso del giudizio di merito, in quanto, poichè l’opposta aveva osservato la disposizione che le imponeva di depositare presso la c.d. USL capofila le singole impegnative provenienti dai medici di base, controfirmate dagli assistiti, l’opponente non poteva limitarsi ad eccepire la carenza di prova documentale della pretesa.

Invero, l’avvenuta designazione di una USL capofila, avente meri compiti di cassa in relazione alla spesa sanitaria derivante da prestazioni eseguite in regime di convenzionamento, non esonerava la USL (OMISSIS) di Maddaloni, quale soggetto che aveva stipulato la convenzione, e che era obbligato al pagamento, dall’effettuare i dovuti controlli in ordine alla documentazione depositata dalla CETAC; va aggiunto che tale documentazione, contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di censura, doveva ritenersi nella piena disponibilità della ricorrente, attesa la rilevanza meramente interna del provvedimento dell’assessorato regionale con il quale era stata individuata nella capofila la destinataria delle quote del fondo (stanziato per i pagamenti) usufruibile da ciascuna USL. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato, in ossequio al disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., che, in assenza di specifiche contestazioni della USL concernenti la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle singole prestazioni elencate nella distinta, sulla CETAC non incombesse alcun onere probatorio.

3) Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando ulteriore vizio di motivazione della sentenza, rileva che l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il credito non sarebbe stato contestato “nè quanto al suo ammontare, nè quanto all’incidenza e decorrenza degli accessori” trova smentita nei suoi scritti difensivi, nei quali essa ha dedotto l’erroneità dei conteggi.

Il motivo, che non richiama neppure un passo delle difese della USL dalle quali dovrebbe desumersi l’erroneità dell’accertamento del giudice del merito concernente l’assenza di contestazioni sul quantum e che, pertanto – difettando del requisito dell’autosufficienza – non consente a questa Corte di operare il dovuto controllo circa la ricorrenza del vizio lamentato, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della CETAC s.r.l. delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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