Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20529 del 03/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 20529 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 03/08/2018

SENTENZA
sul ricorso 10419-2016 proposto da:
PERNTHALER ARTHUR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE
PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTA DE PRETIS;
– ricorrente –

contro
COMUNE DI CALDARO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
– intimati avverso la sentenza n. 738/2016 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 23/02/2016.

27/02/2018 dal Consigliere PASQUALE D’ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per l’inammissibilità, in
subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Roberta De Pretis.

Fatti di causa

Nel 2004 il ricorrente, proprietario di un capanno per deposito attrezzi
sito in Caldaro, chiedeva sanatoria edilizia per la trasformazione,
effettuata negli anni ’90, in “abitazione per le vacanze”.
Respinta la domanda a causa del diniego di nulla osta paesaggistico,
impugnava il provvedimento davanti al Tar competente, che rigettava
il ricorso, con sentenza n. 303/2008, confermata dal Consiglio di
Stato (sentenza 4893/13).
Emanata l’ordinanza di demolizione, il ricorrente la impugnava,
adducendo che si era avveduto che nell’istanza di sanatoria era stato
a suo tempo commesso un errore di descrizione della cubatura,
errore che aveva comportato l’erroneo convincimento che vi fosse

I
Ric. 2016 n. 10419 sez. SU – ud. 27-02- 018

-2-

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

stato ampliamento del capanno e quindi nuova costruzione e non
mera ristrutturazione.
Si doleva di vizi del procedimento e in particolare del mancato avvio
di un nuovo accertamento dei fatti, al quale si era opposta la

Il nuovo ricorso al giudice amministrativo è stato respinto dal Tar di
Bolzano nel 2015, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato il
23 febbraio 2016.
Il ricorrente ha impugnato questa sentenza per motivi inerenti la
giurisdizione.
Comune di Caldaro e Provincia autonoma di Bolzano sono rimasti
intimati.
E’ stata depositata memoria.

Ragioni della decisione
2)

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il giudicato formatosi a

seguito della sentenza n.4893 precludeva la deducibilità dell’asserito
errore di computo della volumetria.
Ha chiarito che l’errore concernente una situazione di fatto che
preesisteva al procedimento amministrativo e alle sentenze di rigetto
della domanda di condono edilizio non poteva essere considerato
fatto sopravvenuto al giudicato, idoneo a riaprire i termini della
pratica di condono o a radicare il potere/dovere dell’Amministrazione


Ric. 2016 n. 10419 sez. SU – ud. 27-02-2018

-3-

Provincia di Bolzano, cui il Comune si era piegato.

di provvedere al riesame, in sede di procedimento per la demolizione
dell’opera abusiva.
3)

Il primo motivo di ricorso denuncia “rifiuto di giurisdizione per

aver il Consiglio di stato negato la giurisdizione del giudice

esso proposta non possa essere più oggetto della funzione
giurisdizionale”.
Il ricorrente sostiene che, avendo egli scoperto l’errore di calcolo
soltanto dopo la sentenza n.4893, non avrebbe potuto né dovuto
sollevare la questione nell’originario ricorso. Aggiunge che non si
sarebbe verificata alcuna preclusione da giudicato, perché altrimenti
si costringerebbe l’amministrazione ad “abdicare” al suo ruolo di “cura
dell’interesse pubblico”, impedendole di intervenire in caso di
scoperta di una realtà materiale diversa da quella supposta.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione dei limiti
esterni della funzione giurisdizionale amministrativa rispetto alle
legittime prerogative dell’amministrazione nella sua funzione di cura
dell’interesse pubblico anche in sede di autotutela.”
Dopo aver ricordato che il comune di Caldaro aveva inizialmente
manifestato piena disponibilità a riesaminare la domanda di
concessione in sanatoria, parte ricorrente afferma che la statuizione
del Consiglio di Stato sottrae all’amministrazione la possibilità di

ji

//t.

Ric. 2016 n. 10419 sez. SU – ud. 27-02-2018

-4-

amministrativo sul presupposto (erroneo) che la domanda dinanzi ad

verificare la sussistenza degli elementi utili all’accoglimento della
domanda, impedendo l’esercizio del rimedio dell’autotutela.
Il Consiglio di Stato avrebbe in tal modo errato nell’interpretare i
limiti della propria giurisdizione in punto di effetto preclusivo del

dell’amministrazione.
4)

Le censure, pur se accortamente presentate in modo da

prospettare in astratto motivi inerenti la giurisdizione, sono infondate.
La decisione resa dal Consiglio di stato si basa infatti su una precisa
individuazione dei limiti del giudicato formatosi sulla istanza di
condono edilizio, respinta dall’amministrazione e fatta oggetto di
ricorso rigettato definitivamente con la sentenza 4893/13 del
Consiglio di stato.
Quest’ultimo, in sede di impugnazione della ordinanza di demolizione,
ha ritenuto di non poter sindacare tale atto sulla base di una
riconsiderazione di quei fatti (l’esistenza dell’abuso) che erano stati
oggetto del giudizio presupposto e che avrebbero dovuto essere
dedotti in quella sede. Ha chiarito che l’errore nella prospettazione di
fatti preesistenti, errore peraltro imputabile allo stesso ricorrente, non
poteva costituire oggetto di riesame in sede di impugnazione del
provvedimento conseguenziale.
L’asserito errore che il giudice amministrativo avrebbe compiuto
nell’assumere la nozione di giudicato non rientra nell’ambito dei vizi

l;

Ric. 2016 n. 10419 sez. SUL u’cl. 2-O2-2O18

-5-

giudicato e avrebbe invaso “il campo di esercizio del potere”

denunciabili davanti alle Sezioni Unite, risolvendosi in un mero errore
di giudizio.
Di recente la Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 2018) ha negato
in radice che con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla

sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, possano
censurarsi anche errores in procedendo o in iudicando.
Trattasi di riaffermazione di principi già enunciati dalle Sezioni Unite
di questa Corte, la quale ha chiarito più volte (cfr. 12497/17) che
l’accertamento in ordine ad “errores in procedendo” o ad “errores in
iudicando” rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni
della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili
in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o
allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cuì è
stata esercitata (v. inoltre utilmente SU n. 21617/17, n. 13976/17 e
n. 8117/17).
Si è chiarito pertanto che « La violazione del giudicato esterno
(nella specie, giudicato penale) non può essere dedotta come motivo
di ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le
decisioni del giudice amministrativo in grado di appello, trattandosi di
doglianza che attiene ad un “error in iudicando” e non al superamento
dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa» (SU
n.300/2013). Si è precisato che non è configurabile l’eccesso di

Ric. 2016 10419 sez. SU – ud. 27-02-2018

-6-

giurisdizione, previsto dall’art. 111, comma 8, Cost. contro le

potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo
amministrativo nel caso di mero dissenso del ricorrente
nell’interpretazione della legge (SU n.24468/13). Si è detto che
neppure la violazione del giudicato interno può essere dedotta come

decisioni del Consiglio di Stato, trattandosi di doglianza che non
attiene al superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice
amministrativo (SU 27618/08).
4.1)

Ne consegue che in alcun modo è ravvisabile nell’odierna

controversia un rifiuto di giurisdizione, che è stata invece pienamente
esercitata decidendo la causa sulla base dei principi giuridici in tema
di cosa giudicata. Né è ravvisabile violazione dei limiti esterni della
giurisdizione, poiché resta irrilevante, ai fini di cui all’art. 362 comma
1 c.p.c., la circostanza che il rigetto dell’ordinanza di demolizione
induca l’amministrazione a non valersi del potere relativo alla
concessione in sanatoria.
Ciò che rileva è infatti che il giudice amministrativo si sia pronunciato
nell’ambito della sua cognizione, senza che, in tal caso, eventuali suoi
errori di giudizio possano essere denunciati in questa sede.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso cui non segue la
pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività
difensiva delle amministrazioni intimate.

Ric. 2016 n. 10419 sez. SU – ud. 27-02-2018

-7-

motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del
contributo unificato, trattandosi di impugnazione proposta dopo il 31
gennaio 2013.
PQM

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1
quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17
dell’art. 1 della legge n. 228/12, per il versamento di ulteriore
importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili
tenuta il 27 febbraio 2018
Il Consigliere est.
dr Pasquale D’Ascola

Il Presidente
dr Giovanni Mammone

La Corte rigetta il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA