Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20528 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 22/05/2018, dep. 30/07/2019), n.20528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20927-2017 proposto da:

D.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATTARO

28, presso studio dell’avvocato PAOLA ANGOTTI, rappresentato difeso

dall’avvocato LEONARDO RANIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositate il

03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con decreto del 27.1.2017, la Corte d’appello di Catanzaro, accoglieva parzialmente l’opposizione di D.M.F., avverso il decreto del Consigliere delegato del 27.9.-1.10.2016, che, in relazione ad un ricorso ex L. n. 89 del 29919, aveva liquidato i compensi professionali in Euro 100,00;

– la corte territoriale riteneva applicabili ai giudizi di equa riparazione fossero le tariffe professionali relative ai procedimenti contenziosi (tabella 12 del D.M. n. 55 del 2014) e non a quelli di volontaria giurisdizione; liquidava, pertanto, la fase di studio e la fase introduttiva secondo i valori minimi, senza ulteriore riduzione D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4 per l’assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione D.M.V. sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la corte territoriale, una volta esclusa l’applicabilità delle tariffe professionali relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione, avrebbe dovuto applicare i parametri relativi ai procedimenti monitori, di cui alla tabella 8 del D.M. n. 55 del 2014, liquidando un compenso professionale di Euro 450,00; in ogni caso, pur ritenendo applicabile la tabella 12 del citato D.M., relativa ai compensi innanzi alla corte d’appello, parimenti errata sarebbe la liquidazione della somma di Euro 136,00 per la fase introduttiva e di studio; nell’ambito dello stesso motivo, il ricorrente contesta la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate nella misura di Euro 118,00, perchè inferiore ai minimi tariffari;

– il motivo non è fondato;

– secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ai fini della liquidazione delle spese processuali il procedimento camerale per la equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (Cassazione civile sez. II, 27/06/2018, n. 16996; Cassazione civile sez. VI, 14/11/2016, n. 23187);

– la corte territoriale ha liquidato, per la fase monitoria il valore minimo relativo allo scaglione fino ad Euro 1100,00, pari ad Euro 136,00 per la fase introduttiva e la fase di studio, tenendo conto dei valori minimi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4;

– ne consegue che è corretta la liquidazione, quanto alla fase monitoria della somma di Euro 136,00 (Euro 68,00+ Euro 68,00);

– quanto al giudizio di opposizione, alla somma di Euro 68.00 per la fase introduttiva ed Euro 68,00 per la fase di studio, va aggiunta la somma di Euro 100,00 per la fase decisionale (Euro 200,00 ridotto della metà D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4), pervenendosi alla somma finale di Euro 236,00;

– è, pertanto corretta, in virtù della compensazione per metà delle spese di lite del giudizio di opposizione, la liquidazione della somma di Euro 118,00;

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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