Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20528 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G.P., in proprio e quale legale rappresentante

della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROBERTO ROMANO, elettivamente domiciliato in

Roma piazza Cavour 17, presso lo studio dell’avv.to Massimo Terra,

giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi, s.p.a. rappresentata e difesa

dagli avvocati ZUCCHETTI Alberto e Bartolo Spallina, elettivamente

domiciliata in Roma, piazza Sallustio 9, come da procura speciale

rilasciata in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Dialoghi Necessari – Associazione culturale e di promozione sociale;

C.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6419/07 del Tribunale di Milano emessa e

depositata il 24 maggio 2007 nella procedura iscritta al n. 70348/06

R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 22 giugno 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Spallina per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le associazioni Robin Hood e Dialoghi necessari e i loro rappresentanti P.G.P. e C.A. agivano con ricorso per accertamento tecnico preventivo per far verificare le condizioni climatiche e di rumorosità all’interno della metropolitana milanese. Il giudice dichiarava il difetto di procura delle associazioni, revocava i provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio e condannava i legali rapp.ti in proprio al pagamento delle spese. Tale decisione veniva impugnata dalle associazioni e dai rapp.ti e il Giudice del Tribunale di Milano dichiarava inammissibili le opposizioni delle associazioni per carenza di legittimazione ed interesse ad agire e dei sigg.ri G. e C. per carenza di legittimazione processuale.

Ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost., G. e la Onlus Robin Hood affidandosi a 5 motivi di ricorso.

Si difende con controricorso ATM eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., per decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. e per indeterminatezza dell’impugnazione, oltre che l’infondatezza del ricorso stesso.

Non svolgono difese l’associazione Dialoghi necessari e la C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità per mancata formulazione dei quesiti di diritto è fondata e va accolta. Va rilevata altresì la mancata formulazione della sintesi identificativa del fatto controverso, su cui la motivazione sarebbe stata omessa o avrebbe avuto un contenuto illogico, ovvero indicativa delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione adottata.

Nè presenta alcuna specificità o fondamento l’impugnazione di cui al primo, secondo e quinto motivo per il riferimento nella rubrica all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000, oltre 200,00 Euro per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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