Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20527 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23217/2005 proposto da:

SABAM S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

unico prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso l’avvocato PAOLANTONIO NINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CERCEO Giulio, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN SALVO (p.i. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso l’avvocato MANZI LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati

PUTATURO Walter, GIOVANNI CERELLA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO CERCEO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato EMANUELE COGLITORE, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.06.2000, la S.r.l. Sabam, adiva la Corte di appello di L’Aquila in opposizione alla stima in L. 76.180.460,00, dell’indennità di espropriazione, somma a suo dire incongrua data la natura edificabile e non agricola dei terreni di sua proprietà (in catasto al F 2 p.lle 9, 10 e 51), che il Comune di San Salvo aveva espropriato con decreto definitivo del 25.10.1999, per realizzarvi aree verdi nel quartiere (OMISSIS). Deduceva, inoltre, che i medesimi fondi erano stati assoggettati anche a procedimento di occupazione d’urgenza (decreto del 5.05.1995), per la quale chiedeva la determinazione della prevista indennità.

Con sentenza del 23.11.2004-15.02.2005, la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento dell’eccezione proposta dal Comune di San Salvo, riteneva l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, tardiva rispetto al termine perentorio di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, ed accoglieva, invece, la domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, che, per il periodo decorso dal 5.05.1995 al 25.10.1999, calcolava in misura pari al saggio legale degli interessi sull’indennità definitiva di esproprio e che conclusivamente quantificava in Euro 7.292,27, con interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità, disponendone il deposito presso la Cassa DDPP. Compensava, infine, per la metà le spese processuali, ponendo la residua parte a carico del Comune.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

che la sequenza degli atti del procedimento espropriativo non aveva seguito il suo corso ordinario;

che il Comune di San Salvo aveva emesso il decreto di espropriazione con il quale, senza attendere gli altri adempimenti richiesti dal procedimento, aveva direttamente determinato l’indennità definitiva nella misura precedentemente fissata in via provvisoria (“cfr. il preambolo del decreto, nel quale è espressamente affermato che l’indennità con esso determinata era da considerarsi definitiva”);

che quando l’anomalia procedimentale si caratterizzava da un “eccesso” di comunicazione, per essere già inserita nel decreto di esproprio l’indicazione della misura dell’indennità definitiva ancor prima che questa fosse venuta ad emergere nella relazione di stima, il termine di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, doveva decorrere dal giorno della notifica del decreto, attraverso il quale il proprietario aveva acquisito conoscenza legale della determinazione dell’indennità;

che quindi, l’ 11.11.1999, data di notificazione del decreto definitivo di espropriazione, già contenente l’indicazione dell’indennità di espropriazione espressamente qualificata come definitiva, la SABAM aveva avuto conoscenza legale di tale indennità definitiva di espropriazione, sicchè l’opposizione della espropriata alla stima dell’indennità in questione, notificata il 26.06.2000, si rivelava tardiva rispetto al termine di 30 giorni imposto dalla citata L. n. 865 del 1971, art. 19.

Avverso questa sentenza la società SABAM ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria e notificato il 22.09.2005 al Comune di San Salvo, che ha resistito con controricorso notificato il 6.06.2006. All’udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata rinviata all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in rito va rilevata l’inammissibilità del controricorso, in quanto tardivamente notificato oltre il termine prescritto dall’art. 370 cod. proc. civ..

A sostegno del ricorso la S.r.l. Sabam deduce:

1. “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 19”.

Censura la ritenuta tardività della sua opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, sostenendo che il termine per proporla non sarebbe potuto decorrere dalla data di notificazione del decreto di espropriazione, essendo tale notificazione mancante/nulla (per incompetenza del messo notificatore comunale in luogo dell’ufficiale giudiziario e per consegna dell’atto ad un socio privo della rappresentanza legale della società in liquidazione) e non sanata dalla introduzione del presente giudizio;

2. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 11, e segg.”.

Censura la ritenuta tardività della sua opposizione alla stima dell’indennità (definitiva) di espropriazione, deducendo di non avere ricevuto la comunicazione nè dell’indennità provvisoria di espropriazione nè di quella definitiva con i relativi criteri di calcolo, e sostenendo che il termine previsto dall’art. 19 della rubricata legge non può iniziare a decorrere ove non risulti regolarmente adempiuta la sequenza procedimentale disciplinata dalla L. n. 865 del 1971, art. 11, e segg..

Il secondo motivo del ricorso, che assume priorità logico-giuridica è fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del primo motivo.

La domanda della società SABAM è stata ritenuta proposta (non già contro l’indennità provvisoria di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 12 ma) contro l’indennità definitiva di espropriazione, in quanto così qualificata nel decreto di esproprio, nonchè tardiva per inosservanza del termine decadenziale prescritto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19, per l’opposizione alla stima resa dagli organi a ciò deputati. Per la decorrenza di tale termine devono ricorrere oltre alla notifica ai proprietari espropriati della determinazione concreta dell’indennità definitiva, entrambi gli adempimenti previsti dalla norma, ossia il deposito della relazione di stima della Commissione (e non più dall’ufficio tecnico erariale, a seguito della modifica apportata alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, art. 15), nonchè l’inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia dell’avviso del deposito stesso (atto finale del procedimento espropriativo), in quanto rivolti a rendere conoscibili i parametri seguiti per la determinazione medesima (in tema cfr.

Cass. n. 23966 del 2010). Nella fattispecie tali adempimenti non risultano intervenuti prima della notificazione del decreto ablativo, che, quindi, non ne ha integrato l’atto conclusivo, e ciò secondo l’ordinaria (non anomala) sequenza procedimentale.

Dunque, la notificazione del decreto ablativo nel quale l’indennità di espropriazione, pure in assenza degli altri adempimenti richiesti dal procedimento di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 11, e segg., venga indicata nella misura dall’ente precedentemente fissata in via provvisoria ma nell’atto stesso qualificata (in via sostitutiva) come definitiva, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni, di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, per proporre opposizione alla stima definitiva da parte dei proprietari espropriati, occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune, l’inserzione dell’avviso di deposito nel Foglio degli annunci legali della Provincia e la notifica agli stessi della determinazione concreta dell’indennità definitiva.

Conclusivamente si deve accogliere il secondo motivo del ricorso con assorbimento del primo, e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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