Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20526 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11557/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, QUARANTADUESIMO CIRCOLO DIDATTICO

DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CENTRO RISTORO MENSE SOC.COOP. A R.L., in persona del

Curatore Avv. G.N., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CIVITAVECCHIA 7, presso l’avvocato BAGNASCO Pierpaolo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3977/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAOLA DESIDERI ZANARDELLI,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4.07.2001, il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contro il Decreto Ingiuntivo n. 3785 del 1997, con cui al 42^ Circolo Didattico era stato intimato di pagare, a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite in forza di contratto di appalto di servizi del settembre 1995, la somma di L. 239.554.121, all’ingiungente S.c.r.l. CRM Centro Ristoro Mense, fallita nel corso del giudizio poi riassunto nei confronti della Curatela.

Con sentenza del 24.03-20.09.2004, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, respingeva l’impugnazione del Ministero.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro:

– che si fosse formato il giudicato sulla legittimazione del Ministero opponente ed appellante a contraddire la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Circolo Didattico, che secondo la stessa tesi dell’Amministrazione, era un organo privo di personalità giuridica e costituiva sua “articolazione”;

che i primi due motivi di appello erano inammissibili, perchè fondati su eccezioni nuove ed improponibili, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;

che in particolare, con l’opposizione il ministero si era limitato ad eccepire la non debenza della somma per inadempimento della controparte, dunque implicitamente riconoscendo la validità del contratto in tesi inadempiuto, e solo tardivamente (in sede di precisazione delle conclusioni) aveva, invece, eccepito la nullità del medesimo contratto;

– che il terzo motivo di appello era infondato, giacchè l’eccezione di inadempimento della controparte, inizialmente riferita all’obbligazione di corrispondere i contributi previdenziali e poi all’intervenuta cessione del contratto, in parte presentava profili di novità ed in parte era rimasta indimostrata, non avendo l’appellante depositato il proprio fascicolo di primo grado, contenente la missiva Inps che confortava l’asserito inadempimento della controparte nè in ogni caso consentito di stabilire a quale periodo esso si riferisse.

Avverso questa sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche per il 42^ Circolo Didattico ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 4.05.2005 al Fallimento CRM Centro Ristoro Mense Soc coop a r.l., che ha resistito con controricorso notificato il 9.11 e 13-06-2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione della curatela d’inammissibilità del ricorso del Circolo Didattico per difetto di procura. Anche l’intestazione del ricorso, riferita al Ministero competente, rende evidente che il contestuale richiamo al suddetto Circolo serve solo a ribadire, come d’altra parte ritenuto pure dalla Corte d’appello, che questi sul piano amministrativo è privo di autonoma soggettività e di capacità di stare in giudizio, in quanto mera articolazione del Ministero stesso, cui unicamente spetta di esprimere la volontà dell’amministrazione nei confronti dei terzi e che, quindi, ha proposto l’impugnazione, debitamente rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato.

A sostegno del ricorso l’Amministrazione cui fa capo il 42^ Circolo Didattico denunzia:

1. “Violazione art. 345 c.p.c., comma 2, art. 184 c.p.c., art. 1421 c.c.”.

Si duole del rilievo d’inammissibilità delle eccezioni di nullità del contratto, a suo parere illegittimamente ritenute non rilevabili d’ufficio e soggette alle preclusioni di cui ai rubricati articoli.

Il motivo è inammissibile per genericità, perchè non specifica la causa di nullità del contratto cui intende riferirsi e non ne consente in alcun modo il riscontro.

2. “Insufficienza della motivazione e sua illogicità – Violazione art. 365 c.p.c.” con riguardo ai rilevati profili di novità dell’eccezione, sollevata ai sensi dell’art. 1460 c.c., dal Ministero d’inadempim dell’appaltatore del servizio.

Il motivo non ha pregio.

Quanto alla denunciata violazione di legge il richiamo all’art. 365 c.p.c., si rivela non correi abile al decisum e non chiarito nell’illustrazione del motivo e quanto ai denunciati vizi motivazionali specificamente ricondotti alla sorte della sollevata eccezione d’inadempimento, le censure non appaiono pertinenti rispetto alle ragioni della sfavorevole decisione, che per tale profilo (a differenza che per quello ulteriore inerente all’indebita cessione dell’accordo) non risultano affidate a rilievi di novità ma al riscontro del difetto della dovuta prova.

3. “Illogica motivazione – Violazione art. 2697 c.c.” con riguardo al riscontrata mancanza di prova della svolta eccezione d’inadempimento e segnatamente della violazione dell’obbligo della controparte di pagare all’INPS gli oneri contributivi, sostenendo che si trattava di fatto pacifico e che, comunque, gravava sul creditore ingiungente la dimostrazione di avere adempiuto tali oneri.

La censura è inammissibile per genericità, dal momento che non si allegano neanche in questa sede gli estremi fattuali del dedotto inadempimento addebitato alla controparte nè si chiariscono le ragioni dell’instaurazione tra le contrapposte obbligazioni della interdipendenza che costituisce fondamento per un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., e che, dunque, non emergono le circostanze in funzione delle quali esso avrebbe dovuto assumere rilevanza nell’ambito dello stipulato contratto d’appalto, non evincibili nemmeno dal trascritto passo delle difese svolte dall’opposta.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a rimborsare al Fallimento C.R.M. Centro Ristoro Mense Soc coop a r.l, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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