Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20526 del 03/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20526 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 10582/2014 proposto da:
Equitalia Centro S.p.a. – Agente della Riscossione per le Province di
Ascoli Piceno e Fermo, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n.12,
presso lo studio dell’avvocato Papa Malatesta Alfonso, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-riGQnte contro

Data pubblicazione: 03/08/2018

Fallimento Marollo Organizzazione Produttori Societa’ Consortile per
Azioni,
– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che la Corte
di Cassazione, accolga il ricorso con le conseguenze previste dalla
legge.

Rilevato che:
il tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l’opposizione al passivo del
fallimento di Marollo Organizzazione Produttori soc. consortile per azioni,
che era stata proposta da Equitalia Centro s.p.a. per l’avvenuta esclusione
di un credito portato da estratti di ruolo;
ha motivato la decisione affermando che l’art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973
prevede modalità operative non più attuali rispetto alla nuova legge
fallimentare, la quale a differenza del passato “contiene una compiuta
regolamentazione delle ammissioni con riserva”, mediante l’art. 96, secondo
comma, n. 3, relativo all’ammissione dei crediti accertati con sentenza
pronunciata prima del fallimento, e mediante il susseguente art. 113-bis,
relativo allo scioglimento della riserva;

7

18/03/2014;

ha quindi sottolineato che l’opponente non aveva allegato né dimostrato che
all’atto della proposizione della domanda di ammissione al passivo fosse
stata resa una sentenza, anche non passata in giudicato, da parte della
commissione tributaria provinciale;

motivi, illustrati da memoria;
la curatela del fallimento non ha svolto difese.
Considerato che:
coi primi due motivi la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, 96 e 113-bis della legge fall., per
avere il tribunale fatto malgoverno dei principi concernenti la disciplina
speciale dell’ammissione con riserva dei crediti erariali portati da estratti di
ruolo;
i motivi sono manifestamente fondati;
diversamente da ciò che assume il tribunale di Ascoli Piceno, la domanda di
ammissione al passivo fallimentare di un credito di natura tributaria,
presentata dall’Amministrazione finanziaria o dalla società di riscossione,
non presuppone necessariamente l’esistenza di un titolo giudiziale (la
sentenza, ancorché non passata in giudicato) anteriore al fallimento,;
l’ammissione detta può essere richiesta dalle società concessionarie per la
riscossione, come stabilito dall’art. 87, secondo comma, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, sulla base del semplice ruolo, e non occorre neppure, in difetto di
espressa previsione normativa, la previa notifica della cartella esattoriale,
3

Equitalia centro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre

salva la necessità, dinanzi a contestazioni del curatore, dell’ammissione con
riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del d.P.R. n.
602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione
esperibile davanti al giudice tributario (v. per tutte Cass. n. 12019-11, Cass.

il provvedimento impugnato va dunque cassato;
segue il rinvio al medesimo tribunale che, in diversa composizione, deciderà
la controversia uniformandosi ai principi di diritto esposti;
il terzo motivo è assorbito;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede
di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa
il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
al tribunale di Ascoli Piceno.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile,
addì 20 giugno 2018.

n. 6126-14, Cass. n. 23110-16, Cass. n. 26296-17);

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA