Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20525 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6352/2016 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SETTIMIO HONORATI;

– ricorrente –

contro

FRATELLI P. SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 61,

presso lo studio dell’avvocato NORBERTO MANENTI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SERGIO GABRIELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Settimio HONORATI, difensore della ricorrente, che

si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato Norberto MANENTI, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sig.ra J.S. ha proposto ricorso, sulla scorta di tredici motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona ha confermato, salvo che per il capo relativo alla regolazione delle spese, la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla società Fratelli P. s.p.a., aveva dichiarato risolto per inadempimento della stessa sig.ra J. il contratto preliminare del 6.5.92 con cui quest’ultima aveva promesso di comprare dalla società Fratelli P. s.p.a. un appartamento in (OMISSIS); altresì condannandola al rilascio di detto immobile, di cui ella aveva la detenzione.

La decisione della Corte d’appello si fonda sulle seguenti argomentazioni:

a) i documenti offerti dalla sig.ra J. per dimostrare l’avvenuto pagamento del prezzo pattuito non erano valutabili, perchè essendo stati già prodotti, sia pure tardivamente (e senza alcuna richiesta di remissione in termini), in primo grado – la loro indispensabilità non varrebbe, in difetto del requisito della novità, a renderli ammissibili in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012);

b) l’argomento della sig.ra J. secondo cui la società venditrice non avrebbe offerto la prova dell’importo del prezzo pattuito (dipendente, in ragione della clausola contrattuale “salvo eventuali conguagli”, dalla misurazione della esatta superficie dell’immobile promesso in vendita) andava disatteso, perchè il prezzo indicato nell’atto introduttivo della Fratelli P. s.p.a. non aveva formato oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, nel quale la sig.ra J. si era limitata ad affermare il proprio adempimento;

c) le argomentazioni della sig.ra J. sul giudicato penale formatosi in relazione alla falsità delle testimonianze rese in primo grado dai testi P.M. e Ma. erano irrilevanti, non avendo in alcun modo il Tribunale preso in considerazione tali testimonianze;

d) il giuramento decisorio deferito dalla sig.ra J. in sede di memoria di replica nel giudizio di secondo grado era inammissibile perchè tardivo.

La società Fratelli P. ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 febbraio 2020, per la quale solo la ricorrente ha depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’esame dei tredici motivi di ricorso va condotto raggruppando i medesimi in relazione alle diverse statuizioni con gli stessi censurate.

Con i primi quattro mezzi d’impugnazione si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto sfornito di prova il fatto che la sig.ra J. avesse pagato alla società Fratelli P. il complessivo importo di Lire 114.765.785, di cui Lire 81.000.000 recate da cambiali regolarmente onorate, nonostante che costei avesse prodotto in giudizio dapprima le copie di tali cambiali e successivamente, all’udienza del 23 febbraio 2006, i relativi originali, oltre alle quietanze di versamento degli altri importi, analiticamente descritte alle pagg. 2 e 3, nella nota n. 6, del ricorso.

In particolare, con i primi due motivi di ricorso – rispettivamente riferiti al vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 (in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.) ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 – si censura specificamente la violazione del principio di non contestazione in cui la Corte dorica sarebbe incorsa trascurando la circostanza che – a fronte dell’affermazione svolta dalla sig.ra J., nella propria comparsa di costituzione in primo grado, di aver pagato cambiali per 81 milioni di lire, ottenendo dal creditore la restituzione dei relativi originali – la società Fratelli P. non aveva negato di aver restituito alla debitrice l’originale delle suddette cambiali, ma si era limitata ad affermare (senza, tuttavia, offrirsi di provare) che tali cambiali sarebbero state rinnovate.

Con il terzo e il quarto mezzo di ricorso – entrambi riferiti al vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 345 c.p.c. – la ricorrente denuncia la mancata valutazione di documenti che, in quanto indispensabili, dovevano ritenersi producibili in grado di appello, in ragione della indispensabilità dei medesimi (terzo motivo); nonchè la violazione dei principi sull’overruling processuale in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non rimettendo l’appellante in termini per effettuare detta produzione (quarto motivo).

Il terzo motivo è fondato e il relativo accoglimento determina l’assorbimento del primo, del secondo e del quarto motivo.

Va preliminarmente sottolineato che, come questa Corte ha più volte precisato (cfr. Cass. n. 1277/2016, Cass. n. 3309/2017), l’ammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilità della prova che ben può essere effettuata dalla Corte di cassazione, in quanto detto giudizio non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte; con la conseguenza che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si tratti di prova indispensabile.

Tanto premesso, va qui richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10790/17, alla cui stregua nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

La sentenza impugnata non risulta allineata a tale principio, perchè la Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili (“nè possono essere tenuti in conto ai fini della decisione nel presente grado”, vedi pag. 6, primo rigo, della sentenza) gli originali delle cambiali de quibus, e le altre quietanze pure versate in atti dall’odierna ricorrente, in base alla sola ragione, di per sè insufficiente, che tali documenti erano stati prodotti in primo grado tardivamente, cosicchè essi non potevano considerarsi “nuovi”. Tale argomentazione postula che la tardività della produzione in primo grado impedisca di produrre documenti in secondo grado anche quando essi siano in concreto indispensabili, ma tale postulato, come si è visto, è stato smentito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in relazione al testo dell’art. 345 c.p.c. anteriore alla novella del 2012, con la suddetta sentenza n. 10790/17.

In definitiva l’efficacia di presunzione di pagamento di una cambiale che si connette al possesso del relativo originale da parte del debitore (Cass. nn. 7503/86, 13462/13, 3130/18), così come l’efficacia probatoria delle quietanze, autorizza un apprezzamento astratto di indispensabilità dei documenti prodotti in primo grado dalla sig.ra J. – le cambiali, appunto, e le quietanze – ai sensi e per gli effetti dell’art. 345 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile. Nè tale astratto apprezzamento di indispensabilità risulta impedito dalla circostanza che il prenditore delle cambiali fosse il sig. P.M.P. e non la società Fratelli P. s.p.a.. Il suddetto apprezzamento di indispensabilità, va infatti precisato, compete a questa Corte non ai fini del merito della decisione ma ai più limitati fini dell’accertamento della insussistenza di una preclusione processuale formatasi in ordine all’ammissibilità della relativa produzione in appello (Cass. nn. 1277/2016 e 3309/2017, citate sopra). Il Collegio intende dare conferma a seguito a questi ultimi precedenti, enunciando il seguente principio di diritto:

Ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, l’ammissibilità di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilità della prova che deve essere effettuata dalla Corte di Cassazione, trattandosi di giudizio che non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo”, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile. Tale apprezzamento di indispensabilità viene svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della Suprema Corte, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l’apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.

L’accoglimento del motivo di ricorso impone, quindi, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte distrettuale perchè la stessa, preso atto dell’indispensabilità delle cambiali e delle quietanze de quibus, le valuti ai fini dell’accertamento della prova del pagamento effettuato dalla promissaria acquirente in favore della società promittente venditrice; in quella sede specificamente apprezzando, per quanto concerne le cambiali, la portata della circostanza che il prenditore delle stesse non è la società Fratelli P. ma il sig. P.M.P..

Con il quinto, sesto e settimo mezzo di ricorso – riferiti, il quinto, al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 e il sesto e settimo al vizio di violazione di legge, rispettivamente in relazione all’art. 153 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c. – si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimessione in termini formulata dalla sig.ra J. nella propria comparsa di replica conclusionale in appello per la produzione dei documenti tardivamente depositati nel primo grado di giudizio.

I motivi devono giudicarsi assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso e dalla conseguente cassazione della statuizione di inutilizzabilità dei documenti de quibus nel giudizio di appello.

Con l’ottavo e nono mezzo di ricorso – rispettivamente riferiti al vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 2909 c.c., ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 – si lamenta che la Corte territoriale abbia totalmente trascurato il giudicato penale di condanna per falsa testimonianza a carico di P.M. e Ma., formatosi con la sentenza della Cassazione penale n. 35537/11; giudicato contenente – si argomenta nel mezzo di gravame – l’accertamento dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo pattuito nel preliminare oggetto del presente giudizio. La ricorrente deduce, per un verso, che la sentenza penale, pur pronunciata in un giudizio a cui la società Fratelli P. non aveva partecipato, sarebbe alla stessa opponibile, per essere gli imputati soci e componenti del consiglio d’amministrazione (e il sig. p.m. anche legale rappresentante) della società; per altro verso, che la Corte d’appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che gli esponenti della società avevano reso falsa testimonianza per poter vincere la causa.

I motivi non possono trovare accoglimento. Quanto alla denuncia di violazione di legge, la stessa è inammissibile per mancanza di specificità; la norma di cui si lamenta la violazione, ossia l’art. 2909 c.c., non regola l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, nè la ricorrente chiarisce quale delle disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile sarebbe stata violata dell’impugnata sentenza. Quanto alla denuncia di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, la stessa va disattesa perchè la Corte territoriale non ha omesso di esaminare il fatto che i fratelli P.M. e Ma. erano stati condannati per falsa testimonianza, ma ha esaminato tale fatto e ha indicato le ragioni (la mancata utilizzazione delle testimonianze rese nei condannati) per cui lo ha giudicato irrilevante.

Con i motivi decimo e undicesimo (entrambi riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione, rispettivamente, agli artt. 116 e 167 c.p.c. e all’art. 112 c.p.c.) e dodicesimo (riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente censura la statuizione dell’impugnata sentenza secondo cui nel giudizio di primo grado la sig.ra J. non avrebbe contestato la quantificazione del prezzo operata dalla società Fratelli P. nella citazione introduttiva.

In particolare, con il decimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle regole sulla mancata contestazione in primo grado, sottolineando come nel presente giudizio trovi applicazione il testo dell’art. 115 c.p.c. anteriore alla modifiche allegata alla L. n. 69 del 2009; con l’undicesimo motivo si lamenta l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla deduzione della signora J. relativa alla mancata determinazione del prezzo contrattuale; con il dodicesimo motivo si lamenta l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata prova del prezzo contrattuale da parte della società attrice. Nel mezzo di impugnazione si sottolinea come, trattandosi di una vendita a misura, l’accertamento del prezzo di compravendita postulava la misurazione della superficie dei locali, come comprovato dal rilievo che nel contratto preliminare si prevedeva soltanto un prezzo indicativo “salvo eventuali conguagli”.

I motivi in esame non possono trovare accoglimento.

In linea di diritto va ricordato che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (Cass. n. 19865/15), anche prima della formale introduzione del principio di “non contestazione”, mediante la modifica dell’art. 115 c.p.c., il convenuto era tenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali dovevano ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si fosse limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza sollevare alcuna contestazione chiara e specifica.

Ciò posto, dall’esame diretto della citazione introduttiva, operato dal Collegio in ragione della natura processuale delle censure in esame, emerge che in tale atto la società Fratelli P. aveva indicato precisamente non solo l’ammontare del prezzo contrattuale, ma anche il percorso argomentativo mediante il quale si perveniva a tale ammontare. Sussistono, quindi, i presupposti che consentono di interpretare la mancata replica della convenuta a dette deduzioni dell’attrice come non contestazione dei fatti ivi enunciati (cfr. Cass. n. 3023/16: “Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione”). D’altra parte, come pure la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di sottolineare (con riferimento al novellato art. 115 c.p.c., ma, come sopra evidenziato, il principio di non contestazione era implicito nell’ordinamento anche prima di tale esplicitazione legislativa), spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/19, Cass. n. 27490/19). Donde il rigetto dei tre motivi di ricorso in esame.

Con il tredicesimo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa condannando l’odierna ricorrente a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio di merito.

Il motivo va giudicato inammissibile, perchè esso non contiene alcuna censura alla regolazione delle spese operata dalla Corte territoriale, ma si limita a sottolineare come la regolazione delle spese di lite debba essere modificata nel caso di accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.

Il ricorso va quindi in definitiva accolto con riferimento al terzo motivo, con assorbimento dei motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, rigetto dei motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo e declaratoria di inammissibilità del tredicesimo motivo. L’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, rigetta i motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo e dichiara inammissibile il tredicesimo motivo.

Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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