Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20525 del 29/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20525 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 13704-2012 proposto da:
MACCIONI CELESTINO ROBERTO MCCCST45T02E451F,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 2, presso lo
studio dell’avvocato MARIO ROSATI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ed
AGRICOLTURA DI PISTOIA in persona del Segretario Generale legale rappresentante pro tempor,, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo Studio Legale
LESSONA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MONTINI,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 29/09/2014

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 137/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 31.1.2012, depositata il 03/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio,
preso atto dell’assenza di memorie delle parti.
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, riformando
la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da
Maccioni Celestino Roberto nei confronti della Camera Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze per far dichiarare il
diritto al computo di alcune voci retributive (buoni pasto, compenso
incentivante, indennità maneggio valori, indennità di compatto e
responsabilità e straordinario) nell’indennità di buonuscita.
Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con unico motivo. La
CCIAA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
condizionato, affidato a due motivi, con cui lamenta l’omessa
pronuncia su motivo di appello vertente sull’erroneità dei conteggi
effettuati dal Maccioni per la quantificazione delle somme rivendicate e
l’omessa pronuncia sul motivo di appello vertente sull’erroneo
riconoscimento della rivalutazione monetaria (art. 360 n. 4 c.p.c., in
relazione all’art. 112 c.p.c.). Le impugnazioni vanno riunite ex art. 335
c.p.c..
In limine, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso

principale ex art. 375, primo comma, n. 5 c.p.c.,con assorbimento

Ric. 2012 n. 13704 sez. ML – ud. 08-07-2014
-2-

BLASUTTO.

dell’incidentale condizionato, per cui la causa può essere trattata in
camera di consiglio ex art. 380 bis, primo comma, c.p.c..
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass.
n. 18288 del 2009; conf. Cass. n. 18382 e n. 20037 del 2009, nonché
Cass. n. 10654 del 2012), in tema di indennità di anzianità per il

anteriormente al primo gennaio 1996, la cui unica fonte di disciplina è
costituita, ex L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 7, dalla
contrattazione collettiva, alla stregua dell’interpretazione letterale e
logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14
settembre 2000 e, in particolare, dell’allegata dichiarazione congiunta n.
3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto
interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi
l’omnicomprensività dell’indennità di anzianità e il computo, nell’ultima
retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini
diversi dalla citata L. n. 335, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una
diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di
trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di
armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati,
oltreché idonea ad inficiare la disposizione contrattuale “de qua” per il
maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.
In particolare, con la sentenza n. 18288 del 2009, la S.C. ha
proceduto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 65, comma 5
all’interpretazione diretta del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14
settembre 2000 per l’anno 2000 e dell’allegata dichiarazione congiunta
n. 3, confermando la decisione della Corte territoriale che aveva
escluso il computo, nell’ultima retribuzione, del compenso per lavoro
straordinario, del compenso incentivante, e dell’indennità ex art. 36 del
CCNL di comparto.
Ric. 2012 n. 13704 sez. ML – ud. 08-07-2014
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personale dipendente delle Camere di commercio assunto

Con dette sentenze il Collegio ha motivatamente disatteso le
precedenti sentenze di questa Corte n. 10437 e n. 11519 dell’8 maggio
2006, n. 3189 del 9 febbraio 2009. A tale orientamento la Corte
intende dare continuità.
In conclusione, il ricorso va respinto.

cassazione (maggio 2012) la giurisprudenza di legittimità in argomento
si era già formata, non ricorrono le condizioni per la compensazione
tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per
esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura
del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale, assorbito l’incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente
giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese
forfettarie nella misura del 15 per cento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2014
Il Presidente

Considerato che al momento della proposizione del ricorso per

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