Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20525 del 29/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 12/06/2017, dep.29/08/2017),  n. 20525

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma viale Giulio

Cesare 78, presso l’avv. Alessandro Orsini, rappresentato e difeso,

giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Fabrizio

Ferracuti che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative

al processo al fax n. 0734/623607 e alla p.e.c.

fabrizio.ferracuti(at)ordineavvocatifermopec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.L., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca

Palma (0734/226149 fax,

francesca.palma(at)ordineavvocatifermopec.it) giusta delega in

margine alla comparsa di costituzione di primo grado e procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 617/15 della Corte di appello di Ancona,

emessa il 15 gennaio 2015 e depositata il 26 maggio 2015, n. R.G.

1103/14.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Fermo ha statuito sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da B.M. e C.L. imponendo la corresponsione di un assegno divorzile in favore della C. in ragione della forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. 617/2015.

3. Ricorre per cassazione B.M. deducendo, con il primo motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 4, e dei parametri legali ivi indicati nonchè la contraddittorietà intrinseca della pronuncia. Lamenta il ricorrente che non sia stata adeguatamente valutata la circostanza dell’attribuzione alla C. della somma di Lire 157.000.000 prima della pronuncia relativa al divorzio e che non si sia tenuto conto delle condizioni economiche della C. (stipendio mensile di professoressa di matematica, casa di abitazione di sua proprietà, recenti investimenti immobiliari) che escludono la sussistenza dei presupposti per la attribuzione di un assegno divorzile in suo favore.

4. Si difende con controricorso la C..

Ritenuto che:

5. Il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. 1^ n. 11504 del 10 maggio 2017) secondo cui il diritto all’assegno di divorzio, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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