Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20525 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20525 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 10228/2014 proposto da:
Riscossione Sicilia S.p.a. (già SERIT SICILIA S.p.a.) – Agente della
Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Carlo Conti Rossini n.13, presso lo studio dell’avvocato Parisi
Francesco Paolo, rappresentata e difesa dall’avvocato Firinu Laura,
giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 03/08/2018

Curatela del Fallimento Prefabbricati Nord S.r.l.;
– intimata avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il
14/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che la Corte
di Cassazione, accolga il primo motivo di ricorso, con cassazione
dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese, al Tribunale di
Palermo in diversa composizione.

Rilevato che:
Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del
decreto in data 14-3-2014 col quale il tribunale di Palermo ha dichiarato
inammissibile l’opposizione al passivo del fallimento di Prefabbricati Nord
s.r.I., da essa avanzata per crediti derivanti da sanzioni pecuniarie sull’Iva,
interessi sulle somme dovute a titolo d’imposta e aggio;
denunziando, per quanto unicamente rileva, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. lamenta che il tribunale abbia
ravvisato, quale causa di inammissibilità dell’opposizione, il difetto di
procura ad litem, all’uopo richiamando una non più attuale giurisprudenza in
ordine al necessario deposito in copia della delibera del c.d.a. al fondo del
conferimento dei poteri di rappresentanza processuale al direttore generale
pro tempore;

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20/06/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

la curatela non ha svolto difese;
Considerato che:
il ricorso è fondato nel senso che segue;
il tribunale di Palermo ha posto a base della decisione il principio reso da

giuridiche, trattandosi di uno dei presupposti della capacità di stare in
giudizio, è onere della parte che ha conferito la procura – in caso di
contestazione della controparte specifica e tempestiva, cioè proposta non
appena raggiunta la certezza della carenza di prova sul punto – fornire la
dimostrazione dell’effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi, non
potendo il giudice procedere d’ufficio al relativo accertamento”;
ha quindi sottolineato che era nello specifico mancato il deposito della
delibera del c.d.a. in data 27-11-2012, richiamata nella procura speciale per
giustificare i poteri di conferimento del mandato al difensore;
sennonché il principio non consentiva la declaratoria di inammissibilità,
poiché l’art. 182 cod. proc. civ., nel testo conseguente alle modifiche
introdotte dalla I. n. 69 del 2009 (ma lo stesso varrebbe anche per il testo
anteriore, in base a Cass. Sez. U n. 9217-10; di recente cfr. Cass. n.
15156-17), presuppone che alla rilevazione di un difetto di rappresentanza,
di assistenza o di autorizzazione ovvero di un vizio che determini la nullità
della procura al difensore, il giudice debba previamente assegnare alla parte
un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni,
ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa;
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Cass. n. 961-09: “in tema di rappresentanza in giudizio delle persone

e l’osservanza di tale termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione;
in sostanza il giudice che rilevi l’omesso deposito dell’atto richiamato nella

difensivo, è tenuto a invitare la parte a produrre l’atto mancante, e tale
invito può e deve essere fatto in qualsiasi momento anche dal giudice del
gravame, sicché solo in esito a esso il giudice può adottare le conseguenti
determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola
invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso (cfr. per
analoga soluzione in tema mancato deposito di procura speciale Cass. n.
11359-14; Cass. n. 3894-17);
questa Corte ha già affermato che la norma citata (art. 182, secondo
comma, cod. proc. civ.), imponendo al giudice di promuovere la sanatoria,
con effetto ex tunc, dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i
vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali, è
applicabile anche al giudizio di opposizione al passivo (v. Cass. n. 2448516);
il secondo motivo, in sé ultroneo in quanto attinente al merito della
controversia che il tribunale non ha affrontato, resta in ogni caso assorbito;
la causa deve essere rinvia al tribunale di Palermo, il quale, in diversa
composizione, si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvederà
anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
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procura speciale, idoneo a giustificare i poteri di conferimento del mandato

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, al tribunale di Palermo.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile,

addì 20 giugno 2018.

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