Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20524 del 29/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20524 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 12413-2012 proposto da:
BOZZI FABRIZIO BZZFRZ54TO8D548T, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO,
LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 29/09/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 634/2010 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA dell’1.6.2010, depositata il 09/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta
agli scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio,
preso atto dell’assenza di memorie delle parti.
La Corte di appello di Bologna, accogliendo l’impugnazione
proposta dall’Inps che aveva eccepito la violazione del divieto del ne bis

in idem, dichiarava inammissibile la domanda proposta da Bozzi
Fabrizio diretta al riconoscimento della rivalutazione dei periodi
contributivi ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1997.
Osservava che il Bozzi aveva agito una prima volta per il periodo
successivo al 14.11.87 -e tale domanda era stata rigettata con sentenza
passata in giudicato – e una seconda volta per il periodo dal 1973 al
novembre 1987; che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato non
soltanto sulle questioni fatte valere in via di azione o di eccezione, ma
anche sulle questioni non dedotte in giudizio che costituiscano tuttavia
un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione; che il
primo giudice aveva trascurato di considerare che le questioni di fatto e
di diritto fatte valere in via di azione dal Bozzi costituivano il
presupposto logico ed indefettibile della decisione passata in giudicato
e, pertanto, dovevano essere prospettate nel precedente giudizio.

Ric. 2012 n. 12413 sez. ML – ud. 08-07-2014
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BLASUTTO;

Per la cassazione di tale sentenza Bozzi Fabrizio propone ricorso
argomentando che i due giudizi avevano riguardato periodi diversi e
che, pertanto, su quello oggetto della seconda domanda non si era
formato alcun giudicato e che la Corte territoriale, interpretando
erroneamente il giudicato, aveva omesso di pronunciare sulla seconda

In limine, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 375, primo
comma, n. 1 cod. proc. civ., per cui la causa può essere trattata in
camera di consiglio ex art. 380 bis, primo comma, cod. proc. civ..
Il ricorso è del tutto privo di indicazioni circa la natura del vizio
denunciato: il ricorrente non lo descrive in una rubrica, né il contenuto
del motivo consente di specificarlo; non sono neppure indicate le
norme che sarebbero state violate (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.).
Il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione privo
di effetto devolutivo ed a critica vincolata. La mancanza dei “motivi”,
così intesi, sorregge la sanzione di inammissibilità del gravame, con la
procedura abbreviata camerale di cui all’art. 375 cod. proc. civ..
Dalla tassatività dei motivi di ricorso, si desume che non sia
consentito alla parte omettere di precisare per quale, tra i tipi elencati
dall’art. 360 cod. proc. civ., la singola censura sia proposta, dovendo il
ricorrente individuare sia la natura del lamentato vizio che affligge la
sentenza, di modo che esso rientri esattamente nelle categorie logiche
enucleate dal codice di rito, sia i punti o i capi del provvedimento
gravato ad esso riferibili. Il motivo di ricorso non può, dunque, essere
affidato a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali
la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure
esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal
giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa.

Ric. 2012 n. 12413 sez. ML – ud. 08-07-2014
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domanda. L’Inps resiste con controricorso.

In altri termini, il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli
asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, proprio
per la natura di giudizio a critica vincolata caratteristica del processo di
cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il
devo lutum della sentenza impugnata; il motivo deve consentire di

individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio
espresso nella pronuncia impugnata e deve contenere la specificazione
delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella
decisione.
L’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. richiede che il ricorso indichi pure le
norme di diritto su cui si fondano i motivi; questo dato non
rappresenta un requisito autonomo rispetto a quello di specificazione
dei motivi, ma una modalità nominata di detta specificazione; la
mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare
l’inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti
non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si
denunci la violazione. Nel caso di specie, gli argomenti addotti dal
ricorrente non consentono di individuare le norme ed i principi di
diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle
questioni sollevate; pertanto, l’omissione concorre ad integrare
l’inammissibilità del motivo.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla deve
disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att.
c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre
2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326,
nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti, le limitazioni di reddito
per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono
applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato
depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.
Ric. 2012 n. 12413 sez. ML – ud. 08-07-2014
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P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2014

Il Presidente

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