Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20524 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 29544 del Ruolo Generale degli affari
civili dell’anno 2007, proposto da:
COMUNE DI SCICLI, in persona del sindaco p.t. autorizzato a stare in
giudizio da Delib. G.M. 24 ottobre 2006, n. 289 ed elettivamente
domiciliato in Roma alla Via Celimontana n. 38, presso l’avv.
Panariti Benito Piero, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare
Borrometi da Ragusa, per procura a margine, del ricorso.
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
Monte Zebio n. 37, presso l’avv. Cecilia Furitano e rappresentata e
difesa dall’avv. Luigi Piccione, per procura a margine del
controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 794/06, del
21 dicembre 2005 – 26 settembre 2006.
Udita, all’udienza del 21 giugno 2011, la relazione del consigliere
dr. Fabrizio Forte.
Udito l’avv. Furitano per delega dell’avv. Piccione il P.M. dr.
PATRUNO Ignazio, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a P.G. il 14 novembre 2007, il Comune di Scicli ha chiesto la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, della Corte d’appello di Catania, che ha accolto la domanda di risarcimento del danno di P.G. da occupazione illecita di terreni di questa dal 1979 al 1999, confermando la sentenza di primo grado che aveva anche riconosciuto l’indennità di occupazione legittima, rigettando le domande di danni arrecati all’immobile durante detta occupazione e quella di restituzione del fondo proposta dall’appellata nei confronti del Comune di Scicli, compensando le spese di causa tra le parti.
Ad avviso della Corte, a differenza da quanto ritenuto dal tribunale, l’annullamento dal TAR dell’autorizzazione alla occupazione legittima, comportava che quest’ultima era da qualificare come avvenuta senza titolo e che i danni da risarcire dovevano liquidarsi a titolo di occupazione usurpativa, negli interessi legali sul valore venale delle aree occupate per i sei periodi in cui detta occupazione si era attuata.
La Corte ha rigettato la domanda di risarcimento per i danni arrecati al fondo occupato e quella di restituzione del fondo alla P..
Al ricorso che precede del Comune di Scicli, articolato in due motivi, replica con controricorso notificato il 21 dicembre 2007, la P. che preliminarmente eccepisce la tardività della impugnazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile perchè notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. di un anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 26 settembre 2006, dovendosi computare nel suo decorso il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre del 2007, che comporta che ultimo giorno del termine perentorio di decadenza cd. lungo per la impugnazione accadeva l’11 novembre 2007 (domenica), e doveva quindi prorogarsi al primo giorno successivo non festivo (art. 155 c.p.c., comma 4) con la conseguenza che la notifica perfezionatasi il 14 novembre dello stesso anno aveva violato il termine di cui sopra per l’impugnazione (su tale termine cfr. di recente S.U. 5 ottobre 2009 n. 21197 e Cass. 3 ottobre 2009 n. 15635).
La inammissibilità connessa alla violazione dei termini per impugnare esime la Corte dall’esaminare la assoluta inidoneità dei quesiti ai sensi dell’art. 366 bis che concludono i due motivi di ricorso con ciascuno dei quali “si sottopone la questione relativa all’applicabilità delle norme, delle quali si eccepisce la violazione con il presente motivo”, con affermazione palesemente tautologica (Cass. 8 maggio 2008 n. 11210) e che comunque non indica l’errore di diritto della decisione impugnata nè formula il principio applicabile in luogo di quello adottato dai giudici del merito (Cass. 21 febbraio 2011 n. 4146, ord. 19 febbraio 2009 n. 4044 e S.U. 9 luglio 2008 n. 18759).
Poichè l’art. 366 bis c.p.c. è norma processuale applicabile ratione temporis anche dopo che è stata abrogata e per i ricorsi proposti fino alla abrogazione per il principio tempus regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119), nel caso anche ai sensi di detta norma, il ricorso è da ritenere precluso.
2. In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente, per la soccombenza, dovrà corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011