Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20523 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.29/08/2017),  n. 20523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23763/2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del Responsabile Settore Dipartimentale Recupero Crediti di

Milano, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MERCALLI 80,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROMEO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARRADI;

– ricorrente –

contro

E.R., quale Curatore del FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. in

liquidazione;

– intimata –

avverso il decreto n. 1249/2015 del TRIBUNALE di PAVIA, depositato il

06/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pavia depositato il 6 agosto 2015, con il quale è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca, L. Fall., ex art. 99, avverso la mancata ammissione del credito chirografario di Euro 250.585,59 nel passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

la procedura intimata non ha svolto attività difensiva;

Ritenuto che:

a fronte della decisione della Corte territoriale che ha motivato l’esclusione con la mancata produzione, da parte del creditore istante, “degli estratti conto integrali, elemento necessario per la prova dell’intero credito nei confronti del soggetto terzo non parte contrattuale”, mancando il periodo dal 2 gennaio 2009 al 21 novembre 2011, la censura si traduca sostanzialmente nell’allegazione di una non corretta valutazione del materiale probatorio in atti (estratti conto, contratto di conto corrente, contratti di anticipo fatture ed anticipazioni), dalla quale si sarebbe dovuta desumere che una parte del credito azionato con la domanda di insinuazione non derivava da scoperto di conto corrente, bensì da rapporti di anticipo fatture ed anticipazioni solo transitate sul conto corrente;

tuttavia, da un lato, la rilevanza, ai fini indicati, di tale diversità tra i crediti azionati non risulti meglio precisata, neppure nel giudizio di merito (i crediti derivanti da anticipazioni vengono regolati in conto corrente, il conto anticipi costituendo una mera evidenza contabile provvisoria; cfr. Cass. 21/08/2013, n. 19325), dall’altro, il preteso vizio dedotto non sia denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nè nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio), nè in quello del n. 4, che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 10/06/2016, n. 11892), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie;

il secondo motivo sia inammissibile, in quanto la censura manca della specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 02/08/2005, n. 16132; Cass. 29/04/2006, n. 10043; Cass. 28/02/2012, n. 3010; Cass. 01/12/2014, n. 25419; Cass. 12/01/2016, n. 287), non essendo idoneo allo scopo il mero riferimento fattuale, operato dalla istante, all’incompletezza degli estratti conto, erroneamente ritenuta tale dalla Corte territoriale;

Ritenuto che:

pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata nel presente giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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