Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20523 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 27129 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2007, proposto da:

COMUNE DI GALLIPOLI (Lecce), in persona del commissario prefettizio

p.t., autorizzato a stare in giudizio da propria Delib. 30 agosto

2007, n. 80 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Taurianova

n. 101 (studio avv. Giovanni Damiani), presso l’avv. Fasano

Francesco, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del

ricorso.

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Adriatico

n. 23 (c/o studio avv. Renato Ricci), presso l’avv. De Marini

Marcello da Lecce, che lo rappresenta e difende per procura a margine

del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 517/06, del 12

giugno – 14 luglio 2006.

Udita, all’udienza del 21 giugno 2011, la relazione del consigliere

dr.. Fabrizio Forte.

Udito il P.M. dr. PATRONE Ignazio, che conclude per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 19 ottobre 2007, il Comune di Gallipoli ha chiesto la cassazione della sentenza di cui in epigrafe della Corte d’appello di Lecce del 14 luglio 2006, che ha accolto la domanda proposta con citazione notificata il 4 luglio 2001, da S.L., di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di un terreno di proprietà di questo di mq. 995, dapprima occupato e poi espropriato con decreto del 5 giugno 2001, ordinando all’ente locale il deposito delle due indennità liquidate rispettivamente in Euro 59.994,00 e in Euro 4.711,92, condannando lo stesso comune alle spese di causa.

Al ricorso che precede, di tre motivi del Comune di Gallipoli, replica con controricorso notificato il 12 novembre 2007, il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è tempestivo, anche se notificato oltre il termine di un anno e 46 giorni dell’art. 327 c.p.c., cioè in data 19 ottobre 2007, contro la sentenza che è stata pubblicata il 14 luglio 2006, in quanto nel computo del termine per l’impugnazione deve tenersi conto che si sono avuti due periodi feriali, dal 1 agosto al 15 settembre degli anni 2006 e 2007, con la conseguenza che il ricorso doveva notificarsi entro un anno e 92 giorni dal deposito della sentenza impugnata (sul punto cfr., da ultimo, Cass. 29 settembre 2009 n. 20817).

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 e dell’art. 2964 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo avuto il S. conoscenza dell’indennità in data 2 marzo 2001, con la nota della Cassa Depositi e prestiti del 21 marzo 2001 che gli comunicava le somme a lui spettanti per detto titolo.

2.2. Il secondo motivo censura la sentenza deduce la omessa motivazione della sentenza sulla richiesta di giuramento decisorio, in ordine alla recezione della nota di cui al primo motivo e della quietanza della Cassa Depositi e prestiti, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell’art. 2736 c.c..

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce carenze motivazionali sulla quantificazione dell’indennità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell’art. 116 c.p.c..

I tre motivi di ricorso non sono conclusi da quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

3.1. Il primo motivo di ricorso è privo di quesito e quindi è inammissibile ai sensi dell’artt. 366 bis c.p.c, norma processuale applicabile ratione temporis anche dopo che è stata abrogata e per i ricorsi notificati fino alla data della sua abrogazione per il principio tempus regit actum (Cass, 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119). E’ precluso anche il secondo motivo di ricorso, che in ordine alla violazione di legge che deduce non indica 1’errore di diritto della decisione impugnata nè formula il principio da applicare in luogo di quello erroneo adottato dai giudici di merito (Cass. 21 febbraio 2011 n. 4146, ord. 19 febbraio 2009 n. 4044 e S.U. 9 luglio 2008 n. 18759).

Il secondo e terzo motivo del ricorso denunciano anche carenze motivazionali, oltre che violazioni di legge, e non solo non sono conclusi da due distinti quesiti (Cass. 9 giugno 2010 n. 13868), ma sono privi della sintesi conclusiva, con la chiara indicazione dei fatti rilevanti che rendono immotivata la sentenza e delle ragioni per le quali la motivazione di questa è inidonea a dare conto della decisione, per cui la stessa si assume omessa e/o insufficiente in ordine al rigetto del giuramento decisorio e all’accoglimento della domanda dell’impresa (S.U. 14 ottobre 2008 n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589 e ord. 26 febbraio 2009 n. 4589).

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente, per la soccombenza, dovrà corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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