Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20523 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20523 Anno 2018
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 22442/2014 proposto da:
Mazzei Luigi Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via T.
Nuvolari n.173, presso lo studio dell’avv. Bizzarro Domenico, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avv. Guglielmelli Giacomo,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Anas S.p.a.;
– intimata –

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Data pubblicazione: 03/08/2018

avverso la sentenza n. 1071/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 25/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTI DI CAUSA
Luigi Giuseppe Mazzei convenne in giudizio l’Anas e ne chiese la
condanna al pagamento dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, avendo stipulato con Gaetano
Mazzei due contratti di fitto di fondi rustici, in data 3 gennaio 1990 e
10 ottobre 1991, aventi ad oggetto terreni espropriati, riportati in
catasto alle partite 845 e 5575, foglio 27, p.11e 36 e 38b in agro di
San Marco Argentano, in provincia di Cosenza.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Cosenza e poi dalla
Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 25 luglio 2013, in
ragione del fatto che l’indennità può essere riconosciuta solo se il
fittavolo coltivi il terreno espropriato da almeno un anno prima della
data del deposito nella segreteria comunale della relazione esplicativa
dell’opera da realizzare, incombente quest’ultimo non confondibile
con la dichiarazione di pubblica utilità e risalendo la predetta
relazione, nella specie, all’8 marzo 1983.
Avverso questa sentenza il Mazzei ha proposto ricorso per
cassazione e depositato memoria; l’Anas non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi, per
avere dato rilievo alla data dell’8.3.1983 (quindi antecedente di molti
anni all’inizio della coltivazione dei terreni, risalente all’anno 1990) in
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05/06/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

cui era stata depositata la relazione esplicativa dell’opera da
realizzare; alla suddetta relazione, tuttavia, non poteva riconoscersi
una efficacia illimitata nel tempo, innestandosi su una procedura
espropriativa iniziata con dichiarazione di pubblica utilità del 30
maggio 1983, che era divenuta inefficace perché non seguita da atti

nuovamente approvato il 30 settembre 1996, implicante dichiarazione
di p.u., e poi 1’11 dicembre 1998, quando egli coltivava i terreni da
più di un anno.
Il ricorso è fondato.
La legge riconosce agli affittuari coltivatori diretti costretti ad
abbandonare il terreno coltivato, in seguito all’espropriazione dello
stesso, un’indennità aggiuntiva a condizione che essi coltivino il
terreno “almeno da un anno prima della data del deposito della
relazione di cui all’art. 10”,

cioè quella “esplicativa dell’opera o

dell’intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle
quali siano individuate le aree da espropriare, dall’elenco dei
proprietari iscritti negli atti catastali, nonché delle planimetrie dei
piani urbanistici vigenti” (artt. 17, comma 2, e 10, comma 1, della
legge n. 865 del 1971, applicabili ratione temporis); dell’avvenuto
deposito della relazione è previsto che il sindaco dia tempestiva
notizia (entro dieci giorni) mediante notifica agli espropriandi e
apposito avviso al pubblico (art. 10, comma 2).
La sentenza impugnata ha fatto riferimento al deposito della
suddetta relazione in data 8 marzo 1983, antecedente di molti anni
all’acquisto dei terreni e all’inizio della coltivazione (nel 1990 e 1991),
e ha ritenuto ciò sufficiente per rigettare la domanda del Mazzei di
pagamento dell’indennità aggiuntiva.

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applicativi consequenziali; infatti, il progetto dell’opera era stato

Tuttavia, non solo, non risulta che del suddetto deposito sia stata
data comunicazione legale agli interessati nella forma prevista dal
citato comma 2 dell’art. 10, ma soprattutto la Corte non ha
considerato che la relazione richiamata dagli artt. 17, comma 2, e 10,
comma 1, della legge n. 865 del 1971 coincide in sostanza con la

da eseguire, dei mezzi per farvi fronte e del termine) che, già negli
artt. 3 ss. e 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, doveva
“accompagnare” la dichiarazione di pubblica utilità.
La Corte di merito, avendo trascurato questa circostanza, è stata
indotta erroneamente a sottovalutare la rilevanza della dichiarazione
di pubblica utilità, quale essenziale atto propulsivo del procedimento
espropriativo nel quale si innesta, in via incidentale, il
subprocedimento concernente la determinazione dell’indennità
aggiuntiva di cui all’art. 17.
Una conferma di questa interpretazione viene, in via sistematica,
dall’art. 42 del dPR 8 giugno 2001, n. 327, che oggi riconosce
l’indennità aggiuntiva a coloro che siano costretti ad abbandonare
l’area coltivata “da almeno un anno prima della data in cui vi è stata
la dichiarazione di pubblica utilità”.
La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto rilevare che la
dichiarazione di pubblica utilità (non interessa se esplicita o implicita
nell’approvazione del progetto dell’opera pubblica), sulla quale si
innestava il procedimento di cui all’art. 17 della legge n. 865 del
1971, era divenuta inefficace per scadenza dei termini di cui all’art.
13 della legge n. 2359 del 1865 (cfr. art. 13, comma 6, dPR n. 327
del 2001) e che ciò aveva determinato il travolgimento della relazione
depositata 1’8 marzo 1983, alla quale non era più possibile fare

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relazione sommaria (indicativa della natura, dello scopo delle opere

riferimento, in quanto strumentale ad un procedimento ormai
caducato.
E’ significativo che la dichiarazione di pubblica utilità sia stata
successivamente rinnovata con una nuova dichiarazione, cui è
strumentale una nuova relazione ex art. 17, comma 2, della legge n.

dell’anno di coltivazione per il riconoscimento dell’indennità
aggiuntiva. Il relativo accertamento è compito del giudice di merito.
La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Catanzaro, per un nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per
le spese.
Roma, 5 giugno 2018.

865 dei 1971, alla quale deve farsi riferimento ai fini del calcolo

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