Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20522 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24631/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE FEO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 469/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/10/2012 r.g.n. 964/2009;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

G.G., ex militare dell’aeronautica dal 23.9.1979 al 31.8.1996, già iscritto al relativo Fondo Inpdap, trasferitosi alle dipendenze di compagnia di volo privata ed iscritto al Fondo Volo Inps, avendo invocato nel mese di ottobre del 1996 la ricongiunzione presso quest’ultimo Fondo dei periodi di contribuzione maturati nel Fondo Inpdap, chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Verona (ricorso del 12.6.2007) il riconoscimento del diritto a che nell’onere previsto per la ricongiunzione fossero calcolati in detrazione gli interessi L. n. 29 del 1979, ex art. 2, comma 2;

accolta la domanda, con conseguente condanna dell’Inps ad adeguare l’importo rateale dovuto dal G. a titolo di ricongiunzione, la Corte d’appello di Venezia (sentenza del 26.10.2012), investita dall’impugnazione dell’istituto di previdenza, ha rigettato il gravame dopo aver rilevato che era infondata la tesi dell’appellante secondo cui per la ricongiunzione sarebbe stata necessaria la previa costituzione di una posizione assicurativa presso l’ente stesso ai sensi della L. n. 322 del 1958, da effettuarsi d’ufficio, in cui avrebbero dovuto essere trasferiti i contributi, senza aggravio di interessi, restando questi a carico dell’assicurato che aveva richiesto la ricongiunzione;

ha ritenuto, infatti, la Corte di merito che correttamente il primo giudice aveva applicato alla fattispecie la norma di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, per effetto della quale la gestione o le gestioni interessate trasferivano a quella in cui operava la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro competenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50%;

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, cui resiste G.G. con controricorso, illustrato da memoria; il P.G. conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. 2 aprile 1958, n. 322, articolo unico e della L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, l’Inps evidenzia che il quesito di diritto che la Corte d’appello di Venezia era chiamata a risolvere era il seguente: – Se il dipendente civile o militare dello Stato cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio e che successivamente abbia instaurato un rapporto di lavoro privato, al fine di valorizzare la contribuzione versata dal datore di lavoro pubblico possa utilizzare l’istituto della costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti del Fondo previdenza dei lavoratori subordinati istituito presso l’Inps oppure se possa avvalersi dell’istituto della ricongiunzione;

2. l’Inps, nel contestare la decisione della Corte di merito, che ha avvalorato l’applicazione nella fattispecie della L. n. 29 del 1979, sulla ricongiunzione, assume, invece, che la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo di previdenza dei lavoratori subordinati presso l’Inps avviene “ope legis” al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge e si sostanzia nel passaggio dei contributi dalla forma sostitutiva di previdenza all’Inps, senza interessi;

3. quindi, secondo l’Inps, la ricongiunzione di cui alla L. n. 29 del 1979, opererebbe solo allorquando la contribuzione accreditata presso la previdenza obbligatoria sostitutiva sarebbe di per sè sola sufficiente per il riconoscimento del diritto a pensione;

4. il ricorso è fondato;

invero, la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa;

5. a differenza della normale ricongiunzione – che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio nè i requisiti anagrafici nè quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale;

6. inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici);

7. l’indicata facoltà, completamente gratuita per l’interessato, regolata dalla L. n. 322 del 1958, art. 1, è stata poi abrogata a far data dal 31 luglio 2010 dalla L. n. 122 del 2010, art. 12;

8. a seguito del predetto intervento normativo per quanto riguarda gli iscritti presso i fondi esclusivi dell’AGO (ovvero i dipendenti pubblici) la regola della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps trova ancora applicazione, pertanto, con esclusivo riguardo alle seguenti situazioni: 1) per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS (per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera d’ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010; 2) per gli altri dipendenti pubblici, iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG (per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera soltanto su domanda), per le cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 luglio 2010, ancorchè sia presentata domanda di costituzione successivamente al 30 luglio 2010 (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 238; Circ. Inps 120/2013); 3) per i lavoratori iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d’ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010;

9. l’indicato intervento normativo ha comportato, con riguardo ai cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010, l’impossibilità di trasferire la contribuzione nel FPLD al di fuori delle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1) con la conseguenza che il loro trasferimento, per effetto della L. n. 122 de3l 2010, è divenuto, di regola, anch’esso sempre oneroso. In alternativa alla ricongiunzione questi lavoratori possono avvalersi anche della totalizzazione (gratuita) o del nuovo cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 240 e segg., modificato recentemente dalla L. n. 232/2016 (questi ultimi due istituti, tuttavia, non trasferiscono fisicamente la contribuzione da una gestione all’altra);

10. l’intervento normativo del 2010 ha disposto l’abolizione, oltre della norma generale prevista dalla L. n. 322 del 1958, anche delle norme speciali che regolavano la costituzione gratuita della posizione assicurativa nel Fpld ai sensi dal D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 14 e della L. n. 1450 del 1956, art. 28, in favore, rispettivamente, degli iscritti ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici. Contestualmente all’abrogazione delle suddette norme, la L. n. 122 del 2010, art. 12, commi 12-octies e 12-nonies, ha introdotto però la facoltà, sempre a partire dal 1 luglio 2010, di costituire la predetta posizione assicurativa a titolo oneroso nel FPLD mediante il versamento di un onere determinato nella stessa misura dovuta per la ricongiunzione dei periodi assicurativi nell’AGO. Pertanto i lavoratori iscritti presso i soppressi fondi elettrici e telefonici il cui rapporto di lavoro risulti cessato dopo il 30 luglio 2010 possono trasferire i contributi al FPLD sia con la ricongiunzione, sia con la costituzione della posizione assicurativa sostenendo, in entrambi i casi, il relativo onere. Mentre per chi risulta cessato entro il 30 luglio 2010 il trasferimento della posizione assicurativa continua ad avvenire a titolo gratuito (ed opera d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati ovvero ancora all’atto della liquidazione della pensione; messaggio Inps n. 20476/2011);

11. in sostanza, nella fattispecie lo specifico quadro normativo di riferimento risulta essere il seguente:

a) L. 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), art. 2: “In alternativa all’esercizio della facoltà di cui all’art. 1, comma 1, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E’ comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall’INPS. Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali;

b) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa): “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. L’importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall’indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l’eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. Ove non spetti l’indennità suddetta, l’intero onere è assunto dallo Stato. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli artt. 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità per una volta tanto, l’eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti l’intero onere è ripartito nella stessa proporzione. Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma della L. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 40,concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 52” (Articolo abrogato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122);

c) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 125 (Contributi): “I contributi da versare all’istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta. Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto. In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidita, la vecchiaia e i superstiti”;

d) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 126 (Casi di esclusione): “Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione: a) che abbiano titolo all’assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti; b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria dell’istituto nazionale della previdenza sociale”;

e) L. 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza), articolo unico: “In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto”;

12. è, quindi, chiaro che per quel che concerne la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) dell’Inps da Casse Pensionistiche Gestioni Pubbliche, con l’entrata in vigore della L. n. 122del 2010 (31 luglio 2010) vengono abrogate la L. 2 aprile 1958, n. 322 e le ulteriori disposizioni (L. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 40,D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124,L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 21 comma 4 e art. 40, comma 3) che consentivano la costituzione della Posizione Assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) dell’Inps;

13. con questa prestazione, conosciuta anche come “Ricongiunzione in uscita”, il dipendente pubblico che cessava dal servizio senza il diritto a pensione poteva costituire una posizione contributiva presso il F.P.L.D. dell’Inps, e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici (L. n. 322 del 1958); l’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa comporta la possibilità per l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro;

14. gli effetti della detta abrogazione sono direttamente correlati alla data di entrata in vigore della L. n. 122 del 2010 (31 luglio 2010) e dipendono dalla disciplina applicabile in virtù della cassa di iscrizione dei soggetti interessati:

a. per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS dell’Inps Gestione Dipendenti Pubblici (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d’ufficio);

b. per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010, viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell’Inps;

c. per quelle intervenute a partire dal 31 luglio 2010 l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici riconosce, a domanda, al raggiungimento del requisito anagrafico e in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi, il diritto al trattamento pensionistico;

15. nella fattispecie G.G., al momento della domanda di ricongiunzione (ottobre 1996), anteriore al 2010, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza e non poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base alla norma sopra richiamata, per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione nei suoi confronti della L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973, ricadendo la sua posizione contributiva nell’ambito di previsione di queste ultime disposizioni normative disciplinanti la costituzione della posizione assicurativa;

in particolare, per quel che riguarda la causa di esclusione di cui alla lett. b) del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 126, invocata dal controricorrente, si osserva che la stessa non ricorre nella fattispecie in quanto tale norma prevede che non si faccia luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione col servizio precedente, situazione, questa, non riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal Fondo Inpdap al Fondo Volo Inps rappresentò il frutto di una libera scelta del G. di lasciare l’aeronautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea;

16. in definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto della domanda;

17. la particolarità della questione trattata e la complessità delle disposizioni normative applicabili inducono questa Corte a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese dell’intero processo compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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