Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20522 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24447/2016 proposto da:

D.L.G., G.M.T., D.L.V.,

in proprio e nella loro qualità di eredi di

D.L.S.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso

lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO LONGO;

– ricorrenti –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente

della Giunta, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLONNA N.

355, presso ufficio distaccato dell’Avvocatura della Regione

Autonoma F.V.G., rappresentato e difeso dall’avvocato BEATRICE

CROPPO;

– controricorrente –

contro

DIREZIONE CENTRALE DELL’AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 584/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 17 settembre 2015 la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto a 48.310,40 Euro l’ammontare della sanzione amministrativa irrogata a D.L.S.E., con ordinanza-ingiunzione ALP 1995/UD/ACAV/18 della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che l’accertamento della condotta sanzionabile poteva avvenire solo attraverso i rilievi plano – altimetrici e i sondaggi meccanici, che erano stati praticati nel corso di due sopralluoghi effettuati dal personale ispettivo del servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione il 7 e il 14 novembre 2007, verificando in concreto la massa di terreno interessata dallo scavo, sulla base della quale sarebbe stata calcolata la misura della sanzione amministrativa; b) che, pertanto, era tempestiva, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, la contestazione avvenuta con la notifica, in data 30 gennaio 2008, del processo verbale del precedente 24 gennaio; c) che la tesi dell’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito era smentita dal fatto che il limite di 40 centimetri posto per la profondità dello scavo risultava proprio dalla concessione edilizia che era stata rilasciata dal Comune di Vivano.

3. Avverso tale sentenza il D.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il 28 ottobre 2019 è stata depositata, nell’interesse di G.M.T., D.L.G. e D.L.V., in proprio e nella qualità di eredi di D.L.S.E., richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla luce dell’intervenuto decesso, in data 10 gennaio 2019, dell’originario ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, per ragioni di ordine logico, esaminata la questione posta con la memoria appena ricordata dagli eredi dell’originario ricorrente.

Essi sostengono che il principio della intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 7, dovrebbe valere anche in relazione alla posizione degli obbligati solidali, ex art. 6 della stessa legge, in ragione del carattere personale che caratterizzerebbe anche siffatta ipotesi di responsabilità.

Il rilievo è infondato.

E’ esatto che il principio di intrasmissibilità dell’obbligazione sanzionatoria si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all’ambito del diritto punitivo, accentuandone – quindi – la stretta inerenza alla persona del trasgressore (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22082).

Tuttavia, all’interno del sistema dell’illecito amministrativo, la solidarietà svolge una pluralità di funzioni, ossia, per un verso, quella pubblicistica di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione, e, per altro verso, quella di rafforzare il credito in funzione recuperatoria della somma dovuta dall’autore del fatto.

Nel caso della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1 – che viene in rilievo nella presente vicenda – il contenuto della prova liberatoria rivela in misura assolutamente evidente la funzione di garanzia, nella misura in cui non attribuisce rilievo al grado di diligenza con il quale avrebbe potuto essere stata esercitata l’attività di vigilanza sulla condotta dell’autore dell’illecito.

Infatti, ricorre, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di un bene, qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell’illecito contro la sua volontà (v., ad es., Cass. 21 luglio 2006, n. 16798).

Ne consegue che non è sussistente quella stringente correlazione con il principio personalistico tipico del diritto punitivo che giustifica la conseguenza dell’estinzione dell’obbligazione a seguito del decesso del responsabile solidale.

2. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 689 del 1981 cit., art. 14, comma 2.

Si osserva che, già nell’ottobre 2007 – peraltro ad oltre un mese dai primi sopralluoghi -, era stato riscontrato o era riscontrabile il superamento del limite di 40 centimetri di profondità dello scavo, con la conseguenza che doveva ritenersi tardiva la contestazione avvenuta con processo verbale del 24 gennaio 2008, notificato al D.L. il 30 gennaio 2008.

La doglianza è, nel suo complesso, infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981 cit., art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (v., di recente, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 8 agosto 2019, n. 21171).

Il richiamo contenuto in ricorso alle indicazioni di Corte Cost. 17 giugno 1996, n. 198 – che, peraltro, concerne norma diversa da quella che viene in rilievo nel presente procedimento: il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, comma 1 – non conduce affatto a soluzioni diverse. La sentenza appena menzionata, in particolare, non ha mai affermato che il termine per operare la contestazione dovrebbe decorrere da quando la P.A. è “astrattamente” in grado di individuare sia il possibile autore della violazione amministrativa sia la violazione stessa; essa ha precisato, piuttosto, occupandosi delle questioni legate alla identificazione dell’intestatario del veicolo o del titolare delle altre qualità rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada, che la protrazione del termine non può essere rimessa, in ultima analisi, alla discrezionalità dell’amministrazione, con la conseguenza che l’inerzia o le disfunzioni organizzative di quest’ultima verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino.

Ma tali indicazioni sono perfettamente in linea con le conclusioni sopra ricordate della giurisprudenza di questa Corte, che valorizzano le concrete circostanze in cui deve essere operato l’accertamento della violazione, nei suoi profili oggettivi e soggettivi.

In tale cornice di riferimento, il ricorso del tutto assertivamente deduce che la violazione avrebbe potuto essere accertata compiutamente sin dal settembre o ottobre del 2007, in tal modo finendo per sottrarsi ad un confronto specifico con le puntuali indicazioni della sentenza impugnata.

3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 689 del 1981 cit., art. 3, in relazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 23 e 24.

Si rileva che l’attività contestata era stata posta in essere in base ad una concessione edilizia ed era rivolta allo svolgimento di iniziativa agronomica, senza commercializzazione alcuna del materiale estratto, con la conseguenza che, alla luce della unicità del procedimento amministrativo e della non immediata comprensibilità della portata della normativa regionale, doveva essere riconosciuta la sussistenza dell’errore di diritto scusabile.

Premesso che la responsabilità del destinatario dell’originaria ordinanza – ingiunzione è fondata della L. n. 689 del 1981 cit., art. 6, dal momento che l’autore materiale della trasgressione è altro soggetto che materialmente eseguì l’attività estrattiva, si osserva che la doglianza è priva di qualunque fondamento.

La Corte territoriale, come si è sopra visto, ha ritenuto, in termini assorbenti, che il limite dei quaranta centimetri di profondità dello scavo, prescritto dalla L.R. Friuli Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25, art. 12-bis, comma 4, risultava proprio dalla concessione edilizia ed è prescritto a prescindere dagli scopi perseguiti dall’autore della condotta.

A tale rilievo, che investe proprio il contenuto della concessione edilizia, il ricorso non dedica alcuna considerazione.

4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L.R. 18 agosto 1986, n. 35, art. 1, comma 1, in relazione del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, art. 2, nonchè della L.R. n. 35 del 1986 cit., art. 2, comma 1 e art. 18 e della L.R. n. 25 del 1992 cit., art. 12-bis.

Si rileva che l’accertato perseguimento di finalità di miglioramento fondiario, in assenza di prova della commercializzazione della ghiaia estratta, doveva indurre ad escludere la sussistenza dell’illecito contestato.

La critica è infondata.

L’art. 12-bis cit., vigente all’epoca dei fatti (come risultante dall’integrazione del comma 4 disposta dalla L. 18 agosto 2005, n. 25, art. 15), prevedeva testualmente:

“1. I movimenti di terra relativi alla costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di attività estrattive.

2. Analoga esclusione vale per gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

3. Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano con utilizzazione dei materiali per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alla relativa normativa

4. Sono escluse dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, le pratiche che prevedono l’asportazione di materiale litoide grossolano disseminato sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonchè le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore ai quaranta centimetri”.

Appare evidente che il legislatore friulano avesse inteso, con il comma 2, approntare un regime di favore per le movimentazioni di terra che integrassero, come nella specie, miglioramenti fondiari, estendendo a quest’ultimi, se non vi fosse stata utilizzazione dei materiali a scopo industriale o edilizio, l’esenzione, prevista dal comma 1, con riguardo alla applicazione della normativa in materia di attività estrattive. Al contrario, se utilizzazione dei materiali per tali fini vi fosse stata, ai sensi del comma 3, sarebbe tornata applicabile la normativa prevista in tema di attività di cava.

Il comma 4, destinato anch’esso a prevedere uno specifico regime di favore per le attività di minore impatto sull’assetto del territorio, rende inapplicabile, ai casi descritti, la normativa del secondo e del comma 3, specificando che, quale che sia l’utilizzo del materiale estratto, viene meno l’esenzione quando ricorra una modifica dello strato superficiale del terreno superiore ai quaranta centimetri.

Ne discende, alla luce di siffatta ricostruzione normativa, l’infondatezza della tesi svolta nel motivo in esame, dal momento che il limite quantitativo appena indicato risulta superato.

5. In conseguenza, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA