Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20522 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.29/08/2017),  n. 20522

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12989/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALFREDO DI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5/7,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLO PARISELLA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 829/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata l’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 829/2014, depositata l’11 novembre 2014, con la quale – in parziale riforma della sentenza di prime cure – il M. è stato condannato al pagamento, in favore di G.M., della somma di Euro 8.750,00, portata dall’assegno bancario n. (OMISSIS), emesso in data 31 ottobre 2007, tratto sul Monte dei Paschi di Siena, filiale di (OMISSIS);

l’intimato G.M. non si è costituito nel presente giudizio.

Considerato che:

la Corte d’appello ha accertato che, nel costituirsi in primo grado nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore G. aveva allegato che “gli assegni costituivano il corrispettivo di forniture e posa in opera di cemento armato” (p. 1), e che “l’integrazione documentale effettuata al momento della costituzione dalla ditta opposta”, con la produzione delle fatture relative alla fornitura e posa in opera, da parte del G., di alcuni manufatti in favore del M., “è idonea a ritenere fondata la prospettata consegna degli assegni come mezzo di pagamento, smentendo, in tal modo l’assunto del ricorrente, secondo il quale l’azione proposta con la domanda di ingiunzione sarebbe da qualificarsi come cambiaria e non causale;

Ritenuto che:

il primo motivo di ricorso, con il quale – deducendo la violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. ed il vizio di motivazione – il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non abbia ritenuto la competenza del Tribunale di Pescara, luogo in cui era sorta l’obbligazione e luogo di residenza del M., sia infondato;

invero, una volta accertato dalla Corte territoriale, sulla base delle fatture prodotte dall’opposto, che gli assegni in discussione erano stati consegnati come mezzi di pagamento, ne discenda, ai fini della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c., che la modalità di pagamento del prezzo mediante assegno bancario tratto su un istituto bancario non incide sul “forum destinatae solutionis”, ulteriore criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice adito, qualora tale modalità non sia prevista – come nel caso di specie – come esclusiva, ma come facoltà concessa al debitore, nel quale caso non comporta deroga alle disposizioni dell’art. 1182 c.c., comma 3 e art. 1498 c.c., comma 3 (Cass. 08/06/1983, n. 3943; Cass. 05/06/1984, n. 3404; Cass. 11/03/1995, n. 2864);

il secondo motivo di ricorso, con il quale – deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e artt. 112,115 e 116 c.p.c. – il ricorrente si duole del fatto che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto che l’assegno bancario n. (OMISSIS) del 31 ottobre 2007 fosse stato emesso a titolo di pagamento di due fatture allegate agli atti, laddove, dalla dichiarazione sottoscritta dal preteso creditore G.M., si evincerebbe che l’assegno di Euro 8.750,00 era stato emesso, non in adempimento di un rapporto sottostante, bensì come assegno di favore, per consentire al favorito di procurarsi contante attraverso operazioni di sconto, sia da reputarsi inammissibile;

invero, dall’esame della sentenza di appello non si evinca in alcun modo che la questione relativa alla natura di assegno di favore del titolo suindicato – che il M. assume avere dedotto in primo grado, in sede di opposizione al provvedimento monitorio (p. 10) – sia stata, poi, riproposta dal medesimo nel giudizio di seconde cure, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., sicchè tale questione deve intendersi rinunciata e non può essere proposta nuovamente in cassazione (Cass. 20/01/2017, n. 1584);

Ritenuto che:

pertanto, il ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato nel presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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