Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20522 del 12/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 12/10/2016), n.20522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 214/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Vodafone Omnitel N.V., in persona del suo procuratore

T.E., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso

lo Studio dell’Avv. Livia Salvini, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 76/30/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata il 16 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

tottembrp 2036 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Davide De Girolamo, per delega dell’Avv. Livia Salvini,

per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 76/30/10 depositata il 16 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 5/02/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso promosso da Vodafone Omnitel N.V. contro l’avviso n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 9, comma 2, irrogava sanzione amministrativa e chiedeva il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 cit. – in thesi ancora dovuta dagli enti locali intestatari di radiofonia mobile perchè secondo l’Ufficio la detta concessione governativa era stata sostituita “a tutti gli effetti” D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, ex art. 3, comma 2, dal documento attestante “la condizione di abbonato” – e che la contribuente avrebbe perciò dovuto provvedere a riscuotere assieme al canone di abbonamento.

La CTR dopo aver osservato che il ricorso della contribuente avrebbe anche potuto accogliersi perchè le disposizioni circa l’applicabilità della tassa governativa agli enti locali erano obbiettivamente incerte – con la conseguente non punibilità D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 6, comma 2, della mancata riscossione e la “caducazione della obbligazione accessoria relativa al pagamento dei tributi evasi” – riteneva conformemente al primo giudice che l’Ufficio fosse decaduto dalla pretesa perchè la preventiva notifica dell’atto di contestazione di cui al generale procedimento D.Lgs. n. 472, ex artt. 16 e 20, era stata eseguita quando già era trascorso il perentorio termine di anni tre anni stabilito dal D.P.R. n. 641 cit., art. 13, comma 1, con decorrenza “dal giorno nel quale è stata commessa la violazione” coincidente con il “termine di adempimento dell’obbligazione che rimane fissato alla data di emissione della bolletta”.

L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La contribuente resisteva con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale condizionato per due motivi, ulteriormente illustrato da memoria in cui era inoltre eccepito il successivo formarsi di un giudicato esterno favorevole nel merito.

Diritto

1. Con II primo motivo del ricorso principale rubricato “Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, anche in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Ufficio lamentava che la CTR avesse erroneamente ritenuto che il termine di decadenza applicabile fosse quello triennale previsto dal D.P.R. n. 641 cit., art. 13, comma 1, con decorrenza “esclusivamente nel dì di emissione della bolletta”, secondo l’Ufficio invece nella concreta fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione il cit. D.Lgs. n. 472, art. 20, comma 1, che prevedeva il diverso termine di decadenza quinquennale decorrente dal giorno dell’avvenuta violazione, a giudizio dell’Ufficio difatti il termine quinquennale di cui al cit. D.Lgs. n. 472, art. 20, comma 1, poteva essere derogato unicamente in caso di un più lungo termine di accertamento dell’imposta e mentre qui non si trattava di accertamento d’imposta e bensì di non aver provveduto a riscuotere a mezzo bolletta la tassa di concessione governativa assieme al canone di abbonamento.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale rubricato. Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 641 del 1972, artt. 9 e 13; art. 21 Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, D.M. Finanze 3 febbraio 1996, n. 171300 (in G.U. 22/2/1996 n. 44) D.M. Finanze 20 marzo 1991, n. 720900, art. 1 (in G.U. 27/9/1991 n. 227), dei principi generali in materia di illeciti amministrativi fiscali in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, l’Ufficio lamentava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che il termine triennale di decadenza di cui al cit. D.P.R. n. 641, art. 13, comma 1, dovesse essere fatto decorrere “esclusivamente nel dì di emissione della bolletta”, invero secondo l’Ufficio l’illecito cit. D.P.R. n. 641, ex art. 9, comma 2, aveva carattere permanente e la permanenza poteva dirsi cessata soltanto quando l’Amministrazione avesse avuto conoscenza della violazione e cioè quando in ragione dei dd.mm. in esponente al l gennaio la contribuente era tenuta a trasmettere la “rendicontazione” delle “tasse da riscuotere sulla base delle bollette emesse”.

3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

A riguardo deve essere in primo luogo affermato il principio secondo cui in materia di tasse sulle concessioni governative deve essere applicata la speciale disciplina della decadenza di cui al cit. D.P.R. n. 641, art. 13 e non quella prevista in via generale dal cit. D.Lgs. n. 472, art. 20. Una disciplina generale che può all’evidenza trovare applicazione esclusivamente in assenza di disposizioni speciali e pena l’abrogazione di quest’ultime. Un’abrogazione di disposizioni speciali che tuttavia spetta soltanto al legislatore di fare. Un’abrogazione che però non è stata prevista tra quelle espresse di cui al cit. D.Lgs. n. 472, art. 29, comma 1 e che nemmeno rientra tra quelle stabilite per incompatibilità dal D.Lgs. n. 472, art. 29, comma 2 e ciò in quanto la riduzione del termine di decadenza non dà ingresso ad una contraddizione che rende impossibile l’applicazione della regola speciale (seppur in fattispecie diverse, v. Cass. sez. lav. n. 14129 dei 2002; Cass. sez. lav. n. 10053 del 2002). In secondo luogo deve essere rilevato che il cit. D.P.R. n. 472, art. 13, comma 1, stabilisce il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza in quello del “giorno nel quale è stata commessa la violazione”, la quale violazione ai sensi della nota n. i all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 cit. deve essere ravvisata nella mancata riscossione della tassa una riscossione che, ai sensi del combinato disposto D.P.R. n. 641 cit., ex art. 9, comma 2 e nota n. 1 all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 cit., deve avvenire con l’emissione della “bolletta” con la quale congiuntamente al canone di abbonamento deve in effetti essere richiesto anche il pagamento della tassa governativa. E di qui la conseguenza per cui il termine di decadenza deve essere fatto decorrere dal giorno entro cui deve pagarsi la “bolletta” (nella sostanza, seppia partendo da presupposti giuridici poi smentiti da Cass. sez. un. n. 9560 del 2014, v. in questo senso Cass. sez. trib. n. 8825 del 2012).

Infine rimane da evidenziare che i dd.mm. indicati dall’Ufficio che regolano la modalità di versamento non hanno all’evidenza – anche sotto il profilo della complessiva “rendicontazione” dell’ammontare della tassa riscossa – alcuna incidenza sul momento di consumazione della violazione da cui decorre il termine di decadenza. E questo perchè, appunto, la consumazione della violazione coincide con la mancata riscossione della tassa e non con il suo versamento all’erario.

4. Assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, oltrechè il ricorso incidentale condizionato e ogni altra meno liquida dedotta questione.

5. Nel recente manifestarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale in tema di decadenza, oltrechè nella particolarità della vicenda, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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