Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20522 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al. n. 27000 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2007, proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sante

Vandi n. 69, presso il Dr. Annicchiarico, rappresentato e difeso, per

procura a margine del ricorso, dall’avv. FRANCO ORLANDO da

Grottaglie;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FRAGAGNANO, in persona del sindaco p.t. autorizzato a stare

in giudizio da Delib. G.M. 26 novembre 2007, n. 182 ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via del Viminale n. 43, presso lo studio

dell’avv. CESARA Ettore, con l’avv. Antonio Pancallo da Taranto, che

rappresenta e difende l’ente locale, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 210/05, del 9

giugno – 20 luglio 2006.

Udita, all’udienza del 21 giugno 2011, la relazione del Consigliere

Dr. Fabrizio Forte.

Udito il P.M., Dr. PATRONE Ignazio, che conclude per la

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al Comune di Fragagnano il 17 – 18 ottobre 2007, B.A. ha richiesto la cassazione della sentenza di cui in epigrafe della Corte d’appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), che aveva rigettato l’opposizione del ricorrente alla stima della indennità di espropriazione di un’area di mq. 791, per la quale l’espropriante ente locale controricorrente aveva offerto L. 7.981.990. oltre alla somma di L. 18.530.000 in corrispettivo del soprassuolo.

Ad avviso della Corte di merito, il c.t.u., al quale era stato chiesto di rispondere alle repliche dell’ente locale all’opposizione, non aveva dato alcuna risposta, così impedendo un sindacato sull’offerta dell’espropriante, avendo in sostanza fatto riferimento solamente ad un unico atto relativo ad un’area simile a quella espropriata per la comparazione dei prezzi, così rendendo inattendibile la proposta di valutazione del valore venale dell’area dello stesso consulente.

Avendo l’opponente accettato come congrua l’indennità per il soprassuolo, la Corte ha quindi esteso tale accettazione anche all’offerta per l’area espropriata, ritenendola sufficiente e giusta, come provava anche l’accettazione di quanto offerto ad altri trentasette espropriati per aree analoghe.

Dalla, lettura di una missiva del B. che sembrava costituire accettazione dell’indennità, la Corte ha dedotto che la domanda dello stesso fosse infondata, compensando le spese di causa e lasciando a carico dell’opponente quelle per il c.t.u..

Al ricorso che precede replica, con controricorso notificato il 27 novembre 2007, il Comune di Fragagnano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso del B. censura la sentenza n. 210 del 2006 della Corte d’appello di Lecce per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere contraddittoria e insufficiente la motivazione sul punto decisivo della determinazione dell’indennità di espropriazione.

Il B. aveva contestato la congruità dell’offerta ricevuta essendo erronea l’affermazione della natura agricola dell’area espropriata, e nega in ricorso che la risposta incompleta del c.t.u.

potesse impedire una rideterminazione congrua dell’indennità.

Il giudizio negativo della corte di merito sulla relazione del c.t.u.

avrebbe imposto un rinnovo della nomina e nessun rilievo avevano l’accettazione dell’indennità per il soprassuolo e quella dagli altri espropriati, di quanto ad essi offerto, per essersi tale proposta determinata con criterio analogo a quella con cui fu liquidata la somma per cui vi era stata, opposizione del B., che nega che la sua lettera, con riserva di impugnazione dell’offerta, potesse valere come accentazione dell’indennizzo.

2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi della seconda, parte dell’art. 366 bis c.p.c., norma processuale applicabile ratione temporis anche dopo che è stata abrogata e per i ricorsi proposti fino alla data della sua abrogazione, per il principio tempus regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119).

Il motivo denuncia carenze motivazionali, ma è privo della sintesi conclusiva, con la chiara indicazione dei fatti rilevanti che rendono contraddittoria la sentenza e delle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata è inidonea a dare ragione della decisione, per cui si assume omessa e/o insufficiente, in ordine alla determinazione del valore delle aree qualificate agricole (S.U. 14 ottobre 2008, n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589 e ord. 26 febbraio 2009 n. 4589).

2. In conclusione il ricorso è inammissibile e il ricorrente per la soccombenza, dovrà corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 (milliesettecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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