Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20522 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20522 Anno 2018
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

sul ricorso 17237/2014 proposto da:
Laila Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale, n. 5697,
presso lo studio dell’avvocato Ferabecoli Gabriele (Studio Legale
Battista), rappresentata e difesa dagli avvocati Bosco Aristodenno,
D’Andria Gennaro, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
– intimata 1

2.c-;

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Data pubblicazione: 03/08/2018

avverso la sentenza n. 2671/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2018 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 13 maggio 2013 la Corte d’appello di
Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da Laila Immobiliare
s.r.I., assuntore del concordato fallimentare della Icrovam s.n.c. di
Felice e Vincenzo Merola di Giuseppe (d’ora innanzi Icrovam), avverso
la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte
nei confronti dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), al
fine di ottenere la condanna di quest’ultima alla restituzione della
somma di euro 401.211,28, oltre accessori, versata dalla Icrovam
alla Agea, per il tramite di Milano Assicurazioni s.p.a. e della R.A.S.
s.p.a.
Al fine di intendere la portata della controversia, la Corte d’appello ha
puntualizzato: a) che l’Aima (oggi Agea), ritenendo che per alcune
annate la Icrovam avesse percepito indebitamente i contributi
comunitari previsti in favore degli imprenditori del settore oleario,
aveva, con due ordinanze, ingiunto alla società di pagare quanto
dovuto a titolo di sanzioni amministrative; b) che, nelle more dei
giudizi dì opposizione promossi dalla Icrovam, l’Aima aveva eRcussn
le polizze fideiussorie prestate dalla società; c) che, in epoca
successiva alla escussione delle polizze e al fallimento della Icrovam, i

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

due procedimenti indicati si erano conclusi con l’accoglimento delle
opposizioni e l’annullamento delle ingiunzioni; d) che la curatela del
fallimento della Icrovam aveva quindi citato in giudizio l’Agea, al fine
di ottenere la somma versata in favore delle garanti, a seguito
dell’esercizio del diritto di regresso; e) che nel corso del giudizio era

Laila Immobiliare s.r.l. quale assuntore; f) che il giudice delegato
aveva dato atto della integrale esecuzione del concordato.
2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che
il pagamento eseguito dalla Icrovam, per il tramite delle garanti,
poteva essere considerato indebito solo se fosse stata raggiunta la
prova che la società avesse avuto diritto alla corresponsione degli
aiuti comunitari; b) che la curatela fallimentare, per dimostrare tale
presupposto, si era affidata alle sentenze n. 193 e 194 del 19 aprile
2001, con le quali il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva
accolto le opposizioni proposte contro le due ordinanze ingiunzione
dell’Aima; c) che tali sentenze non avevano ad oggetto il tema
relativo alla esistenza o non del diritto della Icrovam alla
corresponsione dei contributi comunitari; d) che, in ogni caso, sempre
in atti era presente la sentenza di secondo grado, passata in
giudicato, che aveva deciso proprio sulla questione dell’esistenza del
diritto della Icrovam alla corresponsione dei contributi comunitari e
che aveva accertato l’inesistenza del diritto, in epoca successiva alle
sentenze n. 193 e 194 del 2001, in tal modo prevalendo
sull’eventuale giudicato contrario che si fosse voluto derivare da
queste ultime.
3.

Avverso tale sentenza la Laila Immobiliare s.r.l. ha proposto

ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Procuratore generale ha

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stato omologato il concordato fallimentare della Icrovam, proposto da

depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria ai
sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.

probatorio aveva per oggetto non il diritto di ricevere gli aiuti, ma
l’inesistenza del diritto vantato dall’Amministrazione di pretenderne la
restituzione; b) che l’accoglimento delle opposizioni alle ordinanze
ingiunzione emesse dall’Aima aveva appunto fatto venire meno la
causa del pagamento.
La doglianza è fondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, proposta
domanda di ripetizione di indebito, l’attore ha l’onere di provare
l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali
compiute in favore del convenuto, anche se, evidentemente, solo con
riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio,
costituendo una prova diabolica esigere dall’attore la dimostrazione
dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e
accipiens (v. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha agito per ottenere
l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dei contributi,
ma, a fronte della pretesa restitutoria esercitata dall’Aima (oggi,
Agea) nei confronti dei garanti, basata sul carattere indebito della
percezione, aveva, una volta dimostrata l’infondatezza di tale profilo,
richiesto, a propria volta, la restituzione di quanto versato dai
garanti.

2033 e 2697 cod. civ., rilevando: a) che, nel caso di specie, l’onere

Così delimitato l’oggetto del giudizio, è esatta l’affermazione che
l’onere dimostrativo aveva per contenuto l’inesistenza delle causali
restitutorie fatte valere dall’Agea.
2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione del giudicato, rilevando: a)

successivo giudicato ricordato dalla sentenza impugnata, la Corte
d’appello di Roma, chiamata a decidere sul diritto della Icrovam alla
percezione dei contributi Aima anche in relazione a periodi interessati
dal presente procedimento, aveva ritenuto che l’accoglimento delle
opposizioni alle ordinanze ingiunzione sopra menzionate avesse fatto
venir meno l’interesse della Icrovam a coltivare la domanda e aveva,
in conseguenza, dichiarato cessata la materia del contendere; b) che
il rigetto pronunciato dalla medesima sentenza riguardava la distinta
domanda della Icrovam finalizzata a conseguire i contributi, non
riscossi, relativi al periodo decorrente dall’ottobre 1993; c) che, in
ogni caso, la sentenza che dichiari la cessazione della materia del
contendere è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di cosa
giudicata.
La doglianza è fondata.
Innanzi tutto, è esatto che la pronuncia che dichiara la cessazione
della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed
è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere
in giudizio (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1695).
Ma soprattutto, nel caso di specie, è esatto che la seconda decisione
interpreta la portata dell L due sentenze del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel senso opposto a quello colto dalla sentenza
impugnata, ossia ritenendo che esse abbiano accertato l’insussistenza
del diritto alla ripetizione dei contributi erogati.
4

che, con la sentenza n. 2444 del 30 maggio 2005, ossia con il

3. Con il terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che la ricorrente
non avesse dimostrato il fondamento della propria pretesa,
nonostante la produzione delle sentenze, passate in giudicato, con le

opposizioni alle ordinanze ingiunzione, aveva necessariamente
affrontato anche la questione della sussistenza o non del diritto di
credito della Icrovam.
La doglianza è fondata per quanto di ragione.
Ricostruito l’onere probatorio nei termini puntualizzati nell’esame del
primo motivo, appare evidente che non è conducente la
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel procedimento di
opposizione ad ordinanza ingiunzione per indebita percezione di aiuti
comunitari, deve escludersi l’efficacia vincolante del giudicato
formatosi nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla
corresponsione di tali contributi, giacché tra i due giudizi non sussiste
alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, tendendo il primo,
diversamente dal secondo, ad accertare la liceità o illiceità del
comportamento del soggetto privato e non la fondatezza o meno
della richiesta contributiva (Cass. 16 febbraio 2016, n. 2967, sulla
scia di Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6523).
Nella specie, infatti, non si discute del diritto alla corresponsione, ma
dell’inesistenza del fondamento della pretesa restitutoria dell’Agea.
4. Ne segue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio per
nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

5

quali il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’accogliere le

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di
Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/05/2018

Il Presidente

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