Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20521 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 650/2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE TORRISI, ROSARIO

PIZZINO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/06/2017 r.g.n. 202/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROSARIO PIZZINO;

udito l’Avvocato SALVATORE TORRISI;

udito l’Avvocato DORIANA CONSERVA per delega verbale Avvocati:

FABRIZIO DAVERIO, MASSIMO LOTTI, SALVATORE FLORIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catania ha respinto il gravame di C.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da Unicredit s.p.a. in data 26 maggio 2010.

2. La Corte territoriale, preso atto che tutte le questioni disattese dal Tribunale erano state riproposte dalla Banca vittoriosa in primo grado ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ha poi ritenuto che i fatti riportati alla lettera A della contestazione disciplinare (inoltro e diramazione, in violazione della circolare C10024H, che attribuiva l’operatività con l’estero alla competenza del centro estero di riferimento, di quattro messaggi Swift, a sua sottoscrizione, in data 28.11.2008, 1 dicembre 2008, 28 gennaio 2010, 28 gennaio 2010 indirizzati a filiali di altre banche e relativi alla disponibilità fondi per l’ammontare di due miliardi di SD per conto di un cliente brasiliano) non si esaurivano, come ritenuto dal Tribunale, nella mera violazione di disposizioni contenute nella circolare (la (OMISSIS)) ma riguardavano anche l’inserimento nei messaggi inviati in nome e per conto della banca di dichiarazioni false e comunque non verificate, idonee ad ingenerare nell’interlocutore, provenendo dalla banca, l’affidamento sulla solvibilità del cliente. Ha poi sottolineato che l’esposizione della banca a danni reputazionali non era stata meramente potenziale atteso che la stessa era stata costretta a chiarire, ad investitori che l’avevano contattata, di non poter assumere alcuna responsabilità sulla reale solvenza di un depositante e sulla validità ed autenticità della documentazione dallo stesso depositata presso la Filiale di Adrano del Banco di Sicilia, così rettificando le informazioni contenute nel messaggio inviato a firma del C. alla JP Morgan di (OMISSIS). Ha soggiunto che ad una diversa conclusione non conduceva il fatto, allegato dal ricorrente a sua difesa, che l’unica referenza del credito nel settore internazionale era il SKR (Safe Keeping Receipt) atteso che proprio nel messaggio Swift indirizzato alla JP Morgan e nella successiva lettera del 30.1.2010 era riportato un numero di SKR sotto il quale a suo dire il titolo brasiliano era stato preso in consegna dal Banco di Sicilia. Nell’evidenziare che la traduzione giurata del documento, prodotta in appello, non collimava con il tenore testuale della lettera del 30 gennaio 2010 e che, in ogni caso, nel settore bancario l’attestazione dell’esistenza di una custodia titoli presuppone necessariamente una formale presa in consegna (contabilizzazione e stipula di un contratto di custodia formale) non essendo ipotizzabile una custodia informale, ha ritenuto che l’aver riposto i bond in un armadio blindato senza contabilizzarli tra i valori di terzi nei conti di appoggio, senza farne cenno alle funzioni superiori e disattendendo le disposizioni antiriciclaggio, costituiva una grossolana violazione dei basilari doveri di un dipendente bancario della cui rilevanza il dipendente aveva dimostrato di essere ben consapevole, dandone atto in giudizio con dichiarazioni aventi valore confessorio. Ha evidenziato poi che la circostanza che non ne fosse derivato un danno alla Banca, non escludeva perciò l’esistenza della giusta causa di licenziamento atteso che la condotta era idonea a concretare un dubbio circa il corretto futuro adempimento della prestazione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.M. articolando tre motivi ai quali resiste con controricorso la Unicredit s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1, della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, dell’art. 2119 c.c., art. 1324 c.c., comma 1, artt. 1368 e 1369, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, nel valutare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal C. e violato le disposizioni denunciate in tema di interpretazione. Il giudice di merito, a fronte di dichiarazioni oggettivamente vere contenute nel messaggio informativo del 28 gennaio 2010 indirizzato alla JP Morgan di (OMISSIS) – attestante, alla data della trasmissione del messaggio e per conto del titolare di conto D.O.P., la possibilità di fornire tramite Letra do Tesouro Nacional n. (OMISSIS) e secondo la valutazione fattane dalla fondazione (OMISSIS), fondi per un valore di due miliardi di USD – avrebbe dovuto chiarire sulla base di quale opzione ermeneutica era pervenuto al convincimento della falsità delle dichiarazioni riportate. Allo stesso modo la Corte, nell’interpretare la lettera del 30 gennaio 2010 – indirizzata al D.O. e ritenuta idonea a costituire referenza ed a minare la credibilità dell’Istituto – si era discostata dai canoni legali di interpretazione e, utilizzando argomentazioni illogiche ed insufficienti, ne aveva travisato il contenuto ritenendo che dalla stessa si evincesse l’attestazione di un deposito titoli in conto laddove invece essa attestava che i titoli erano in custodia nel suo interesse. Sottolinea ancora che la sentenza addentrandosi in aspetti che avrebbero richiesto specifiche cognizioni tecniche o di esperienza non rientranti nel notorio avrebbe travisato poi il senso dell’acronimo SKR (Safe Keeping Receipt) e contraddittoriamente avrebbe attribuito al messaggio SWIFT il valore di referenza bancaria potenzialmente idonea a recare pregiudizio all’Istituto. Conclude affermando che, proprio applicando la disciplina sull’autenticità dei titoli esteri, emerge incontroverso che gli addebiti finiscono per degradare ad una mera mancata trasmissione dei titoli all’Ufficio Estero, che solo è chiamato ad asseverarne l’autenticità, violazione della quale sarebbe stato necessario verificare la proporzionalità rispetto alla massima sanzione irrogata.

5. La censura è infondata e non si confronta con l’articolata motivazione della sentenza che, muovendo dal contenuto dei messaggi richiamati nella contestazione di addebito, ne individua il significato e ne sottolinea l’idoneità a determinare un ingannevole convincimento circa l’esistenza di una solvibilità del cliente anche nei confronti di utenti esterni non senza verificare che, in concreto, si era ingenerato l’affidamento e ne era stata chiesta conferma.

5.1. La sentenza di appello non si è limitata, infatti, ad affermare la falsità delle dichiarazioni contenute nel messaggio ma ha verificato che l’ispezione, e poi la contestazione degli addebiti, aveva preso spunto da una richiesta inviata via e mail direttamente all’amministratore delegato della banca per chiedere conto del bond emesso dalla banca brasiliana e del messaggio inviato dall’agenzia del Banco di Sicilia alla corrispondente estera JP Morgan circa il valore di due miliardi di USD che aveva quindi richiesto alla Direzione di precisare di non poter assumere responsabilità circa la solvenza del depositante D.O.P..

5.2. Andando ben oltre una interpretazione meramente letterale del messaggio e della successiva lettera inviata al D.O. dal C. la Corte si è preoccupata di verificare in tutti i suoi articolati profili la contestazione approfondendo l’idoneità lesiva della condotta, anche sotto il profilo della lesione del prestigio e dell’affidabilità della Banca, e ne ha accertato la oggettiva gravità.

5.3. Nessuna violazione dei canoni di interpretazione si è verificata e la censura cerca di scardinare la ricostruzione dei fatti pretendendo di affermare che alle dichiarazioni contenute nel messaggio del 28 gennaio 2010 e nella comunicazione inviata al D.O. avrebbe dovuto attribuirsi un significato diverso e dunque non erano false quando l’impianto argomentativo della decisione impugnata si sorregge sulla potenzialità lesiva delle note a firma del C. e ne verifica l’idoneità e la concreta effettività. In tal modo la censura mira, nella sostanza, ad una diversa valutazione dei fatti non consentita a questo giudice.

6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che erroneamente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 123 c.p.c., la Corte territoriale avrebbe omesso di nominare un traduttore che accertasse il significato corretto da attribuire alla traduzione giurata della lettera 30.1.2010 e così era incorsa in un’errata valutazione della fonte di prova. Sostiene il ricorrente che ove il giudice intenda attribuire ad un documento, oggetto di traduzione giurata, un diverso significato è tenuto a nominare un traduttore d’ufficio.

7. La censura è infondata.

7.1. Occorre premettere che se la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio lo stesso non può dirsi per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 c.p.c., di cui si può fare a meno allorchè si tratta di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che da parte dei difensori (cfr. Cass. 17/06/2015 n. 12525, 12/03/2013n. 6093). Pertanto la nomina di un traduttore, ai sensi dell’art. 123 c.p.c., costituisce per il giudice una facoltà discrezionale esercitatile in relazione alle difficoltà di comprensione del testo in lingua straniera ed il mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 19/09/2003 n. 13898, 12/03/2013 n. 6093, 19/05/1990 n. 4537). Orbene nel caso di specie la Corte ha dato come prima ipotesi una lettura tecnica del termine utilizzato nella lettera del 30.1.2010 ritenendo che la stessa attestasse un avvenuto deposito dei titoli ma ha poi verificato che, comunque, anche attribuendo all’espressione on deposit il significato di in custodia non mutavano i termini dell’addebito contestato nè la sua gravità.

8. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 228 e 229 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che erronamente il giudice di appello ha attribuito natura confessoria piena alla nota del 24.2.2010 ed alla memoria del 1.3.2010 le quali, invece, hanno ad oggetto opinioni e giudizi e non fatti. Rammenta poi che nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili (come sono quelli che attengono al rapporto di lavoro) le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione ma sono solo elementi che possono essere valutati insieme ad altri ai fine della formazione del convincimento del giudice. Sottolinea poi che la confessione non può ricomprendere una qualificazione giuridica di un fatto essendo questa riservata al giudice ed inoltre che nella valutazione complessiva si sarebbe dovuto tenere conto dell’esito del giudizio penale conclusosi in data 22.11.2017 con l’assoluzione perchè il fatto non sussiste.

9. La censura è infondata.

9.1. Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte, e che va qui confermato quello secondo cui l’interpretazione, fatta dal giudice del merito, del carattere confessorio delle dichiarazioni rese dalle parti non è soggetta a sindacato di legittimità a condizione che, come nella specie è avvenuto, la pronuncia sia sorretta da una motivazione immune da vizi logici (cfr. Cass. 12/06/1985 n. 3524 e successivamente quanto alla sindacabilità tra le altre, Cass. 04/04/2003 n. 5330, Cass. 11/12/2003 n. 18987 e Cass. 24/01/2019 n. 2048). Nella specie la Corte di merito ha ritenuto ulteriormente confermata la legittimità del licenziamento irrogato valutando nel complesso del contesto probatorio acquisito anche le dichiarazioni rese dal C. che confermavano quanto già era risultato dimostrato e rivelavano la consapevolezza della contrarietà alle regole della condotta posta in essere e che aveva poi detrminato la Banca ad irrogargli il licenziamento.

10. Da ultimo, con riguardo all’intervenuta assoluzione del C. in sede penale dai reati di cui all’art. 61 c.p., n. 2, artt. 453 e 458 c.p., (concorso in e messa in circolazione di titoli contraffatti) e dell’art. 61 c.p., nn. 7 e 11, artt. 110,56 e 640 c.p.(truffa aggravata), si osserva in primo luogo che il deposito della sentenza, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in prossimità dell’udienza di discussione unitamente al certificato dei carichi pendenti ed al certificato del casellario giudiziale, è inammissibile. A norma dell’art. 372 c.p.c., nel giudizio di cassazione è ammessa la produzione dei soli documenti che, non prodotti nei precedenti gradi del processo, riguardino la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso. Si è tuttavia chiarito che l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti, perciò, può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c., per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384 c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni (cfr. Cass. Sez. U 16/06/2006 n. 13916). E tuttavia, come già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. 13/06/2016 n. 12108) tale principio non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza o insussistenza dei fatti. In tali casi il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione o negazione di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità. Ne consegue che va in questi casi ritenuta l’inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (cfr. anche Cass. 19/11/2010 n. 23483 e 17/11/2011n. 24135).

10.1. Nel caso in esame la produzione è inammissibile per molteplici ragioni. In primo luogo perchè la sentenza era stata già depositata quando è stato proposto il ricorso per cassazione (sentenza divenuta esecutiva il 23.2.2018 ma depositata il 4 dicembre 2017 e comunicata al C. il successivo 8 dicembre e dunque prima che il ricorso per cassazione fosse avviato per la notifica l’11 dicembre). Inoltre la stessa viene invocata proprio al fine di dimostrare l’effettiva insussistenza dei fatti trattandosi di questioni di merito non deducibili in sede di legittimità.

11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1, bis del citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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