Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20521 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2267/2016 proposto da:

ISVITUR SPA, IN LUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CASTELLANI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

PLAISANT;

– controricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 330/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 22 settembre 2011 il Tribunale di Tempio Pausania: a) ha dichiarato che la Isvitur s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (d’ora innanzi, la Isvitur) è proprietaria dell’immobile sito in (OMISSIS), contraddistinto con la sigla GP. 1. 8; b) ha condannato M.P. al pagamento, in favore della Isvitur, dell’indennità di occupazione e delle spese condominiali; c) ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione del medesimo bene, formulata da A.P.S., chiamato in causa dal M.; d) ha condannato il medesimo A. a tenere indenne il M. da quanto quest’ultimo era stato condannato a pagare alla Isvitur.

2. Con sentenza depositata il 20 luglio 2015 la Corte d’appello di Cagliari, in totale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato tutte le domande formulate dalla Isvitur e la domanda riconvenzionale dell’ A., compensando le spese del primo e del secondo grado del giudizio tra la Isvitur e l’ A. e condannando la prima al pagamento delle spese di lite nei confronti del M..

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la Isvitur non avesse assolto l’onere probatorio gravante su chi agisca in rivendica e che anche la pretesa dell’ A. fosse sfornita di dimostrazione.

3. Avverso tale sentenza la Isvitur ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso l’ A. e il M.. In data 25 ottobre 2018 è stato depositato dalla Isvitur atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dal M. e dal suo difensore, con il quale la società dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, per effetto della transazione intervenuta con la controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che, sebbene l’atto di rinuncia depositato in data 25 ottobre 2018 indichi l’ A. come parte intimata non costituita, quest’ultimo, ricevuto il ricorso in data 11 gennaio 2016, ha notificato controricorso alla Isvitur in data 17-22 febbraio 2016, provvedendo successivamente al suo deposito in cancelleria.

In tale contesto deve prendersi atto che difetta la notifica o la comunicazione di cui all’art. 390 c.p.c., comma 3, nei confronti dell’ A..

Ne discende che, nei confronti del M., il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 390 c.p.c., comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, senza pronuncia alla spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

Nel rapporto con l’ A., va ribadito, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità, che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (v., ad es., Cass. 21 giugno 2016, n. 12743). In relazione al rapporto con l’ A., le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, in base al principio di causalità.

2. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dalla ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta” (v., ad es., la citata Cass. 12743 del 2016).

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità con riguardo al rapporto tra la ricorrente e M.P.; dichiara inammissibile nel resto il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di A.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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