Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20521 del 29/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20521 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 4583-2011 proposto da:
MARANELLA LUCIA MRNLCU31D58C517A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO CARLEO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DIVINANGELO D’ALESIO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Direttore della Direzione Prestazioni, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI LA PECCERELLA, che 1o rappresenta e difende

Data pubblicazione: 29/09/2014

unitamente all’avvocato EMILIA FAVATA gisuta procura in calce al
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 266/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 25/02/2010, depositata il 23/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA
BLASUTTO.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio,
preso atto dell’assenza di memorie delle parti.
La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 266/2010,
riformando la pronuncia di primo grado, respingeva la domanda
proposta da Lucia Maranella diretta al riconoscimento della rendita ai
superstiti per la morte del coniuge, Orazio Di Marco, avvenuta il
2.12.2003 per arresto cardio-circolatorio. La Corte territoriale, in
adesione alle conclusioni espresse dal C.t.u. medico-legale nominato in
grado di appello, escludeva l’esistenza di nesso causale o concausale tra
la silicosi di cui era affetto il Di Marco e il decesso.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Lucia Maranella
che, con unico motivo, censura la pronuncia per vizio di motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n 5 c.p.c.).
Nel riferire che non erano stati riscontrati “elementi né a supporto
della broncopneumopatia cronica ostruttiva, né dell’insufficienza
respiratoria, né del cuore polmonare, né addirittura della silicosi
stessa….”, la Corte aveva contraddetto un dato pacifico in giudizio,
ossia che il Di Marco fosse affetto da silicosi da oltre 40 anni,
Ric. 2011 n. 04583 sez. ML – ud. 08-07-2014
-2-

A

circostanza non contestata neppure dall’Inail; inoltre, la sentenza aveva
omesso di esaminare il certificato necrologico, il quale aveva attestato,
quale causa iniziale del decesso del Di Marco, la broncopneumopatia
cronica silicotica, quale causa intermedia l’infarto miocardico acuto e
quale causa terminale l’arresto cardiocircolatorio in BPCO post-

L’Inail resiste con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Quanto alla mancata considerazione del referto necrologico e alle
attestazioni medico-legali ivi contenute, deve osservarsi che il vizio,
denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato
adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile
in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la
cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali
dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la
formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito
la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in
un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con
riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cass. n.
1652 del 2012). La giurisprudenza di questa Corte è del tutto
consolidata al riguardo (cfr. ex multis, Cass. n. 569 del 2011; n. 8654
del 2008, 9988 del 2009, n. 15796 del 2004).
Nella specie, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso
in relazione alla diagnosi operata dal C.t.u., cui la Corte di merito ha
prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, le
censure espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale
e così in ordine alla erroneità e alla contraddittorietà della decisione
della Corte territoriale che ha fatto propria quella valutazione. A ciò
aggiungasi che la ricorrente non ha riportato interamente in ricorso il
Ric. 2011 n. 04583 sez. ML – ud. 08-07-2014
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silicosi.

contenuto della relazione di consulenza tecnica, con violazione del
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 n. 6
c.p.c.).
In merito alla inadeguata o contraddittoria considerazione
dell’incidenza della silicosi, il motivo è altresì privo di attinenza al

conclusioni espresse dal C.t.u., circa le ragioni che avevano portato ad
escludere la derivazione causale (o concausale) dell’ exitus dalla silicosi.
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di
specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile
alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, numero 4,
cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile
anche d’ufficio (Cass. n. 21490 del 7 novembre 2005, 9 ottobre 1998 n.
9995, 26 marzo 2010 n. 7375).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, non
sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
per l’esonero dal pagamento delle spese processuali, in relazione alla
necessaria indicazione, fin dall’atto introduttivo del giudizio,
dell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma (ex multis,
Cass. 10875/2009; Cass. 17197/2010; Cass. 13367/2011). Poiché non
risulta riprodotto dal ricorrente l’atto introduttivo del giudizio (cfr.
Cass. S.U. 22726 del 2011, sull’onere del ricorrente per cassazione di
riprodurre atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte), non vi
sono elementi per potere ritenere comprovati i presupposti per
l’esonero dal pagamento delle spese processuali. Peraltro, non risulta
neppure allegato dal ricorrente, in ossequio al principio di
Ric. 2011 n. 04583 sez. ML – ud. 08-07-2014
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decisum, avendo la sentenza specificamente motivato, sintetizzando le

autosufficienza del ricorso per cassazione, di avere assolto nel ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado l’onere autocertificativo di cui
all’art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento

competenze, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie nella
misura del 15 per cento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2014
Il Presidente

delle spese, pari ad Euro 100,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per

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