Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20520 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/07/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25998/2017 proposto da:

RED BULL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORIN COSTANTINO 45, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GUIDO MOTTI, ANGELO ZAMBELLI,

ALBERTO TESTI;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STATILIO

OTTATO 8, presso lo studio dell’avvocato DANIELA MARIA SEDDIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MINIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 588/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/07/2017 R.G.N. 1180/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANGELO ZAMBELLI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO DE SANTIS per delega verbale Avvocato

GIUSEPPE MINIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Agrigento decidendo sul ricorso proposto da M.S. nei confronti della Red Bull s.r.l. dichiarò l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Red Bull s.r.l. in data 18.5.2010, dispose la reintegrazione del M. nel posto di lavoro con le mansioni in precedenza occupate, condannò la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite ed al pagamento della somma di Euro 5.711,43 in relazione allo straordinario accertato in quattro ore settimanali dal 1.1.2006 al 31.12.2008. Rigettò la domanda di risarcimento del danno connessa al comportamento mobbizzante lamentato dal M. e quella volta al riconoscimento dell’inquadramento nel 2 livello del ccnl del terziario.

2. La Corte di appello di Palermo investita del gravame principale della Red Bull s.r.l. ed incidentale del M. confermò la sentenza osservando che condivisibilmente il Tribunale aveva qualificato come trasferimento la modificazione dell’ambito territoriale nel quale il M., promotore commerciale, era tenuto a proporre la vendita di prodotti o servizi per conto della società. Del pari ha ritenuto che correttamente il Tribunale aveva accertato che la variazione organizzativa non era risultata sorretta da alcuna ragione tecnica e/o produttiva. Ha ritenuto perciò che il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione era legittimo, ai sensi dell’art. 1460 c.c. e che era ingiustificato il recesso motivato da tale inadempimento. Con riguardo al lavoro straordinario ha poi accertato che l’istruttoria svolta aveva confermato che nel periodo in esame (2006-2008) era stato necessario un maggior orario per coprire tutti i punti vendita assegnati ed ha ritenuto congrua la quantificazione del compenso avuto riguardo ad una media settimanale e tenuto conto di tutti adempimenti richiesti.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Red Bull s.r.l. che articola cinque motivi ai quali resiste con controricorso M.S.. La Red Bull s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di merito aveva ricondotto alla fattispecie del trasferimento quella che, in realtà, era una mera variazione di punti vendita assegnati aventi le medesime caratteristiche e situati nelle medesime province di (OMISSIS). Evidenzia la società che al M., promotore commerciale della Red Bull s.r.l., non era stato indicato un itinerario da seguire ma piuttosto era stata assegnata una zona ed, in quell’ambito, dei clienti e che perciò la modifica, nella medesima zona, dei clienti da contattare non costituiva un trasferimento. Evidenzia che tale circostanza non era stata contestata dal lavoratore che non aveva mai impugnato il preteso trasferimento e dunque erroneamente la Corte aveva ritenuto configurabile una violazione dell’art. 2103 c.c..

5. Il motivo è fondato.

5.1. Va premesso che non si ravvisano nella censura i profili di inammissibilità denunciati. Nel motivo di ricorso è riprodotta, nella sua parte essenziale, la direttiva con la quale è stata disposta la riorganizzazione dei punti vendita da visitare ed il documento (e-mail del 15 aprile 2010 inviata dal Dott. C. al M.) è allegato al ricorso al documento 5. Inoltre non è contestato tra le parti che l’area geografica nei quali i punti vendita si trovavano restava quella delle province di (OMISSIS). Ne dà atto la sentenza a pag. 3 ed anche il M. lo conferma a pag. 9 del suo controricorso.

5.2. Si tratta allora di stabilire se, ferma l’area geografica complessiva in cui deve svolgersi la prestazione lavorativa, la modifica della clientela nei confronti della quale il lavoratore deve svolgere la sua attività di promozione e vendita del prodotto integri o meno un trasferimento ai sensi dell’art. 2103 comma 1 c.c..

5.3. Ritiene in proposito il Collegio che rientra evidentemente nell’esercizio del potere datoriale individuare le strategie di vendita dei prodotti e scegliere i destinatari dell’attività promozionale da svolgere indirizzando i suoi dipendenti verso la clientela che presenta maggiori spazi di miglioramento.

5.4. Sotto altro aspetto va poi rammentato che quando la prestazione lavorativa sia resa in un’area geografica definita in termini generali l’unità produttiva dalla quale, a norma dell’art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro non può essere trasferito ad altra unità se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, va individuata in ogni articolazione autonoma dell’impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa del quale è elemento organizzativo (Cass. 06/08/1996 n. 7196).

5.5. Questa Corte con riguardo all’attività dei lavoratori c.d. piazzisti ha ritenuto che l’unità produttiva o il luogo di lavoro, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2103 c.c. e che, ai sensi della L. 20 maggio 1970,n. 300, art. 35, deve essere individuata in qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, avente sotto il profilo funzionale idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa stessa, della quale quindi costituisce elemento organizzativo. Si è perciò ritenuto che tale dovesse intendersi la zona da visitare o l’itinerario da compiere per eseguire la prestazione lavorativa (cfr. Cass. 06/08/1996 n. 7196) e più in generale l’ambito territoriale entro il quale la prestazione dedotta in contratto deve essere effettuata (Cass. 09/01/1984 n. 157 e Cass. 22/05/1979 n. 2970).

5.6. Si è precisato che “l’art. 2103, tende invece a due distinti fini: a) nel caso di spostamento del lavoratore all’interno dello stesso complesso aziendale, oppure entro un ambito geografico ristretto (ad es. nel territorio del medesimo comune), esso protegge il lavoratore contro eventuali lesioni della sua dignità professionale (art. 2087 c.c.), cagionate da un trasferimento immotivato: questo però è ravvisabile non in qualsiasi, anche insignificante, spostamento, ma solo nel passaggio da una ad altra “unità produttiva”, identificabile ex art. 35 cit.; b) nel caso di spostamento territoriale, esso tutela i lavoratori contro i disagi abitativi, familiari e personali dovuti al cambio di residenza; in tale ipotesi l’unita produttiva non è necessariamente quella di cui all’art. 35 cit., ma può essere identificata con qualunque sede aziendale, senza requisiti dimensionali. Più precisamente essa va individuata in qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, avente sotto il profilo funzionale idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa stessa, della quale è elemento organizzativo”. Si è quindi rilevato che per i piazzisti questa è costituita dalla zona da visitare. Vale a dire dal territorio in cui debbono essere eseguite le prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 2970 del 1979 cit.).

5.7. Più recentemente nel rammentare che la finalità principale della norma di cui all’art. 2103 c.c., è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l’insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, si è ribadito che le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un’altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale (cfr. Cass. 30/09/2014 n. 20600, 29/07/2003n. 11660).

5.8. E’ dunque necessario in un caso come quello in esame in cui l’area geografica in cui la prestazione resa viene svolta è rimasta identica ma sono mutati i destinatari della prestazione verificare se in questo modo si è verificata quella modifica sostanziale della modalità di svolgimento della prestazione anche in relazione ad itinerari più faticosi ed impervi da percorrere o da località più difficili da raggiungere di tal che la prestazione ne è risultata sostanzialmente modificata.

5.9. La Corte territoriale ha dato per scontato che la modifica dell’itinerario costituisse un vero e proprio trasferimento senza contestualizzare la circostanza con riguardo alla incontroversa identità dell’area geografica in cui i nuovi clienti si trovavano così trascurando di verificare se la modifica, avvenuta nel medesimo e ben definito ambito geografico, comportasse una sostanziale alterazione delle modalità con le quali la prestazione doveva essere resa.

6. Dall’accoglimento di tale motivo resta assorbito l’esame delle censure articolate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso che investono la necessaria valutazione comparativa tra le condotte inadempienti delle parti ai fini dell’applicazione dell’art. 1460 c.c. e della comparazione della gravità dell’inadempimento con le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dipendente.

7. E’ inammissibile, invece, il quarto motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla prova del lavoro straordinario. Sostiene la ricorrente che la Corte ha tratto il convincimento dello svolgimento dello straordinario da dichiarazioni generiche senza considerare che era risultato provato un orario elastico ed una autonomia organizzativa dei lavoratori che nel rispetto delle otto ore potevano organizzarne la distribuzione giornaliera ed i percorsi. Tuttavia la Corte di merito ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto provato lo straordinario ed ha ancorato la sua decisione ad una ricostruzione dei fatti risultanti dall’istruttoria espletata chiarendo le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioi di alcuni testi rispetto ad altri.

7.1. Nessuna inversione dell’onere della prova è ravvisabile in tale ricostruzione atteso che la decisione è basata su prove offerte dal lavoratore su cui gravava l’onere di dimostrare lo straordinario mentre, come è noto, il loro apprezzamento ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito e la valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.

8. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta che resta assorbito l’esame del quinto motivo che attiene alle conseguenze economiche dell’illegittimità del recesso.

9. In conclusione deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito l’esame del secondo, del terzo e del quinto motivo, rigettato il quarto. Quindi la sentenza, cassata in relazione al motivo accolto, deve essere rinviata alla Corte di appello di Palermo che in diversa composizione verificherà se in concreto la modifica della clientela da visitare nel medesimo contesto geografico integra o meno un trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c.. Alla Corte del rinvio è poi rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il quarto, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello i Palermo in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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