Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20520 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8819/2008 proposto da:

C.B. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato IASONNA STEFANIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati RIANNA Arturo, MATTERA LUIGI,

FERRARO ERMANNO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA GRANI S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 826/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RITA SCOPA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 14.1.2004 ha condannato C.B. – rimasto contumace – al risarcimento del danno per atti di mala gestio in favore della curatela del fallimento della s.r.l. Grani, rigettando la domanda proposta nei confronti di altri convenuti.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata (depositata il 20.3.2007) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto tardivamente da C.B. il 21.10.2005, dopo un anno e nove mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, rilevando che la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (perchè eseguita nei confronti del coniuge separato dell’appellante anzichè presso la residenza effettiva di quest’ultimo in (OMISSIS)) non rendeva ammissibile l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 2, in difetto della prova della mancata conoscenza della pendenza del processo, dovendosi, altresì, presumere che il coniuge separato avesse portato a conoscenza della notifica l’appellante, anche perchè abitante in paese limitrofo.

Infine, l’appellante non aveva fornito la prova della data di effettiva conoscenza della sentenza al fine di verificare la tempestività dell’impugnazione.

Contro la predetta sentenza C.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo illustrato con memoria.

Non ha svolto difese la curatela intimata.

2.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., e segg., artt. 159, 160, 161, 294 e 327 c.p.c., art. 2696 c.c., art. 2727 c.c., e segg., e artt. 99, 112 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. Formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: se “in presenza di un atto di citazione notificato in un luogo nel quale, come documentato dalla parte, quest’ultima non risulta essere più effettivamente residente, dimorante e domiciliata, alla data di notifica dell’atto stesso, grava, sulla parte che assume comunque essersi verificata una pretesa conoscenza della parte convenuta in giudizio, con una notifica effettuata in tal modo, della pendenza del giudizio stesso, l’onere di fornire la prova di tale assunta e – si ripete -contestata conoscenza del giudizio”.

Deduce di avere dimostrato documentalmente di essere stato autorizzato a vivere separatamente dalla moglie sin 19.10.2000 e l’atto di citazione è stato notificato successivamente a tale data presso la moglie. Incombeva sulla controparte l’onere di provare la conoscenza della pendenza del processo da parte del ricorrente.

Deduce di avere acquisito conoscenza del processo soltanto a seguito di notificazione a fini esecutivi della sentenza il 23.9.2005. Si tratterebbe di inesistenza giuridica della notificazione che da sola renderebbe ammissibile l’impugnazione tardiva.

3.- Il ricorso è infondato.

Infatti la sentenza impugnata è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo;

se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell’atto” (Sez. 3, n. 18243/2008; cfr. Sez. Un., n. 14570/2007).

Nella concreta fattispecie la notificazione dell’atto di citazione era nulla e non inesistente (v., per un’ipotesi di notificazione al coniuge separato, peraltro residente all’estero, presso l’altro coniuge, Sez. 2^, n. 6595/2006).

Invero, l’ipotesi dell’inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale cioè da impedire che possa essere sussunta nel modulo legale della figura, mentre si ha mera nullità allorchè la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario medesimo (Sez. 1^, n. 3191/1984, fattispecie nella quale è stata ritenuta nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita mediante consegna alla madre del destinatario, nella casa di abitazione della medesima, della quale egli era comproprietario e nella quale aveva in precedenza abitato. Conff.

2056/81; 1670/77). Pertanto, il ricorrente aveva l’onere di provare – contro la presunzione di conoscenza derivante dalla notificazione nulla (Sez. 3, n. 18243/2008) – di avere ignorato l’esistenza del processo. Prova che il giudice del merito ha ritenuto non fornita.

Peraltro, anche l’altra ratio decidendi è corretta perchè lo stesso ricorrente ammette nel ricorso (pag. 7) di non avere dedotto e provato la data di effettiva conoscenza della sentenza impugnata, essendosi limitato a produrre copia della sentenza notificata in forma esecutiva.

Il ricorso deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata curatela.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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