Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20520 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20520 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 26151/2014 proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio
Emanuele IIn.326, presso lo studio dell’avvocato Scognamiglio
Renato, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato

Scognamiglio Claudio, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 03/08/2018

Carraresi Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma
n.2, presso lo studio dell’avvocato Capuano Aldo, che lo rappresenta
e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –

FIRENZE, depositata il 12/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che la Corte di
Cassazione accolga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

FATTI DI CAUSA
Vittorio Carraresi convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., al fine di ottenere la
declaratoria di nullità, ovvero di annullamento, ovvero l’accertamento
della responsabilità per inadempimento della convenuta, in relazione
ad un ordine di acquisto, del luglio 2000, di obbligazioni argentine ed
all’omessa informativa circa l’elevatissimo rischio dell’investimento
proposto e sull’adeguatezza dello stesso, con conseguente condanna
dell’intermediario alla restituzione della somma investita, oltre ad
interessi, rivalutazione monetaria, ovvero, in ogni caso, al
risarcimento del danno provocato all’attore, a titolo di responsabilità
contrattuale o extracontrattuale.
Il giudice di primo grado, con sentenza del 10.9.07- dopo aver
affermato nella parte motiva che l’accertato «grave inadempimento»
della Banca agli obblighi informativi verso il cliente non era sufficiente
ad integrare la nullità o l’annullamento del contratto, ma giustificava,
2

avverso la sentenza n. 1386/2014 della CORTE D’APPELLO di

semmai, la risoluzione

«tanto del contratto quadro, quanto del

contratto di commissione per l’acquisto del titolo obbligazionario»,
sulla quale, tuttavia, «in

difetto di domanda”,

non sì poteva

provvedere – dichiarò poi in dispositivo la nullità dell’ordine di acquisto
e condannò la convenuta, stante il venir meno del negozio di
trasferimento della proprietà dei bond, a restituire all’attore l’intero

La sentenza, appellata dalla soccombente, è stata dichiarata nulla
dalla Corte di Appello di Firenze per contraddittorietà intrinseca tra la
motivazione ed il dispositivo; nel merito il giudice d’appello ha
accertato l’inadempimento colpevole della Banca nel dare corso
all’operazione di investimento, ha dichiarato risolto il contratto di
acquisto di obbligazioni argentine e, per l’effetto, condannato la Banca
Monte dei Paschi di Siena alla restituzione al cliente del capitale
investito, oltre agli interessi legali dalla data dell’ordine (12 luglio
2000) fino al saldo.
Avverso tale pronuncia, pubblicata il 15.4.014, propone ricorso per
cassazione, con quattro motivi, la Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. Vittorio Carraresi resiste con controricorso.
Il PG ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato
memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e

falsa applicazione degli artt. 1418, 1453 c.c., nonché dell’art. 112
c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c., e la nullità della
sentenza e del procedimento ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., poiché la
Corte d’appello, se, da un lato, ha escluso che il vizio funzionale
dell’inadempimento potesse comportare la nullità del contratto ovvero
dell’ordine di acquisto per cui si controverte, dall’altro lato, ha
2.

corrispettivo versato per l’acquisto.

dichiarato la risoluzione di quest’ultimo, anche in assenza di una
specifica domanda di parte (mai proposta in questi termini dal
Carraresi, nell’atto di citazione in primo grado); 2) con il secondo
motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n.
415/1996, dell’art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché degli artt. 1711
e 1453 c.c., 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.,

n. 4 c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe errato in ordine alla
qualificazione degli ordini di acquisto in chiave negoziale,
conseguentemente ritenendoli suscettibili di essere caducati in virtù
dell’istituto della risoluzione del contratto, la quale, peraltro, non è
mai stata chiesta ex adverso nemmeno con riferimento al contratto
quadro principale; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa
applicazione delle norme in materia di adempimento degli obblighi
informativi ex artt. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 e 28 del Regolamento
Consob n. 11522/1998, nonché degli artt. 2730 ss., in materia dì
confessione, 246 c.p.c., in materia di incapacità a testimoniare, in
relazione all’art. 360, co.1, n 3 c.p.c.; 4) in via subordinata, con il
quarto motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme in
materia di obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto
di acquisto di obbligazioni argentine ex artt. 1453-1458 c.c., in
relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.
2.

Il primo motivo è fondato, anche se per ragioni di diritto diverse

da quelle dedotte dalla ricorrente.
Va infatti rilevato che, al di là della questione concernente l’esatta
individuazione delle domande proposte da Carraresi in primo grado,
nel costituirsi nel giudizio di gravame l’attore/appellato si è limitato a
richiedere il rigetto dell’appello, ma non ha riproposto le domande
avanzate in atto di citazione e non esaminate dal primo giudice.

4

nonché la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, co. 1,

Ne consegue che la corte d’appello, dichiarata la nullità della sentenza
di primo grado, avrebbe dovuto limitarsi a valutare nel merito se fosse
o meno fondata la domanda di nullità sulla quale il tribunale aveva
pronunciato, ma non poteva decidere sulle ulteriori domande
formulate nell’atto di citazione, e non accolte dal primo giudice, che
Carraresi non aveva espressamente riproposto in appello, le quali, ai

Il richiamo generico, contenuto nella comparsa di costituzione e
risposta di Carraresi in appello, «a quanto già espresso negli scritti
difensivi in primo grado» non era infatti sufficiente a manifestare la
volontà dell’appellato di sottoporre nuovamente al giudice del
gravame tutte le domande che non avevano formato oggetto della
sentenza di primo grado (Cass. 7728/1986;Cass. 15003/2004; Cass.
9233/2006; Cass. S.U. 25248/2008; Cass. 10796/2009; Cass.
23925/2010; in tema ed in motivazione, anche Cass. S.U.
11799/2017).
3. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ai sensi
dell’art. 382 c.p.c., in quanto il giudizio sulle domande di risoluzione e
di risarcimento del danno non poteva essere proseguito.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, e
cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna Vittorio Carraresi
a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di appello e del presente
giudizio di legittimità, liquidate, rispettivamente, in complessivi C
4.000,00 ed in complessivi C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi,

sensi dell’art. 346 c.p.c., dovevano intendersi rinunciate.

oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario del 15°/0 ed accessori
di legge.

Così deciso, in Roma, il 23 maggio 2018.

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