Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2052 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2052 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 15854-2011 proposto da:
MINISTERO AFFARI ESTERI C.F. 80213330584, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
lege, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2.013

contro

3138

SARTORI

NICOLETTA

C.F.

SRTNLT62L54L781U,

ABATE

SALVATORE CLAUDIO C. F. BTASVT46A03A494N, CECCOBELLI
ANNA C.F. CCCNNA39S56D964C, JACOPONI TIZIANA C.F.

Data pubblicazione: 30/01/2014

JCPTZN59C69H501Z, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso
lo studio dell’avvocato NASO DOMENICO, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti

D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2010 R.G.N.
7287/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato DE GIOVANNI ENRICO;
udito l’Avvocato DOMENICO NASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 1343/2010 della CORTE

1. Il Ministero degli affari esteri chiede l’annullamento della sentenza della Corte
, d’appello di Roma, che ha confermato l’accoglimento del ricorso di Salvatore
Claudio Abate più altri dipendenti del Ministero dell’istruzione, università e
ricerca (MIUR) appartenenti al personale scolastico, volto al riconoscimento
del loro diritto all’applicazione dei medesimi coefficienti di maggiorazione di
sede in relazione al costo della vita, applicati al personale amministrativo del
Ministero degli affari esteri (MAE).
2. Il ricorso è articolato in tre motivi. Gli intimati si sono difesi con controricorso.
3. L’azione giudiziaria, promossa da personale del MIUR in servizio nelle
istituzioni scolastiche all’estero, è volta alla condanna del MAE alla
corresponsione di un trattamento retributivo basato sui medesimi coefficienti di
maggiorazione previsti per il personale amministrativo del Ministero degli
esteri, previa disapplicazione dei decreti ministeriali che fissano tali
coefficienti.
4. Le sezioni della Corte d’appello di Roma hanno emesso sentenze di segno
diverso.
5. La tesi che, previa disapplicazione dei decreti ministeriali, porta
all’accoglimento della domanda dei ricorrenti non è fondata.
6. La materia è stata riformata da un intervento legislativo, il decreto legislativo
27 febbraio 1998, n. 62, intitolato “Disciplina del trattamento economico dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero a norma
dell’art. 1, commi 138-142 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. In
particolare, l’art. 5 di tale decreto si occupa del trattamento economico del
personale del Ministero degli esteri, servizio diplomatico consolare, mentre
l’art. 27 si occupa del personale del MIUR in servizio nelle istituzioni
scolastiche all’estero.
7. L’art. 5 prevede per il personale del Ministero degli esteri – servizio
diplomatico consolare iquella che definisce “indennità di servizio”.
8. La norma, dopo aver precisato che tale indennità non ha natura retributiva, ma
è destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi
commisurata, afferma che essa tiene conto della “peculiarità” della prestazione
lavorativa all’estero “in relazione alle specifiche esigenze del servizio
diplomatico consolare”.
9. Posta questa premessa il legislatore elenca gli elementi costitutivi della
indennità, che sono due: 1) l’indennità “base” quantificata nella tabella allegata
al decreto legislativo e 2) le “maggiorazioni” relative ai singoli uffici
Ricorso n. 15854.11
Udienza 6 novembre 2013

(vz

Pietro Curzio, est
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Ragioni della decisione

Ricorso n. 15854.11
Udienza 6 novembre 2013

Pietro Curzio, es n
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quantificate “secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
di cui all’art. 172”.
10.Con riferimento alle maggiorazioni, la norma stabilisce che “possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso
ufficio” e detta poi i criteri con i quali il Ministro deve determinare “i
coefficienti di sede”.
11.1 criteri sono i seguenti: a) costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati
dalla Nazioni unite e dall’Unione europea con particolare riferimento al costo
degli alloggi e dei servizi; b) oneri connessi con la vita all’estero, determinati
in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti
dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti
ispettivi; c) corso dei cambi.
12.Questa la disciplina dell’indennità per il personale dei servizi consolari. L’art.
27 del medesimo provvedimento legislativo disciplina invece il trattamento del
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero. In luogo della
indennità di servizio, per questo personale è previsto un “assegno di sede”.
13.Anche con riferimento a tale assegno il legislatore precisa che non ha natura
retributiva e specifica che esso è finalizzato a “sopperire agli oneri derivanti
dal servizio all’estero”.
14.Di seguito la norma elenca gli elementi costitutivi dell’assegno, che sono,
anche in questo caso, un assegno “base” e le “maggiorazioni” relative alle
singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
commissione di cui all’art. 172.
15.1 coefficienti devono essere fissati sulla base del costo della vita, nonché del
corso dei cambi. Le variazioni del costo della vita dovranno essere rileate
“dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell’ONU, del Fondo monetario
internazionale e dell’Unione europea, nonché dalle relazioni dei capi di
rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio
consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici estero, come
pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto tra l’altro, del costo degli
alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi”.
16.La norma aggiunge poi che “agli assegni di sede si applicano le stesse
maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di
ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede”.
17.Dalla comparazione delle due norme, emanate con il medesimo
provvedimento legislativo e quindi concepite unitariamente, si evince che
struttura e funzione delle due indennità sono simili, ma non identiche e quindi

Ricorso n. 15854.11
Udienza 6 novembre 2013
Pietro Curzio, e
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re

il giudice non può omologare i trattamenti che il legislatore ha tenuto distinti,
imponendo, con la disapplicazione dei decreti ministeriali, ai Ministri
competenti a determinare i coefficienti, un’identità di regole che la legge non
prevede.
18.Infatti, al di là di alcuni tratti simili, la normativa diversifica le due voci sotto
molteplici profili e per evidenti ragioni.
19.In primo luogo, per il fatto stesso che siano destinate a dipendenti di Ministeri
diversi che svolgono attività lavorative di contenuto diverso. In secondo luogo,
perché le due voci vengono denominate dal legislatore in modo diverso
(indennità di servizio ed assegno di sede). In terzo luogo, perché pur indicando
una funzione comune (compensare gli oneri derivanti dal servizio all’estero),
solo per l’indennità di servizio del personale del Ministero degli esteri il
legislatore aggiunge che deve essere quantificata tenendo conto della
“peculiarità” della prestazione lavorativa all’estero “in relazione alle specifiche
esigenze del servizio diplomatico consolare”.
20.In questo contesto, unitario, ma articolato in modo differenziato, si colloca la
diversità dei criteri per la fissazione dei coefficienti. A parte la parziale
diversità delle fonti statistiche di riferimento, sono diversi gli oneri della vita
all’estero che il legislatore impone al Ministro di considerare in quanto, in
coerenza con la peculiarità funzionale prima evidenziata, solo per il personale
del servizio consolare del Ministero degli esteri si deve tener conto del tenore
di vita e del decoro (non in generale ma) specificamente connessi agli
“obblighi derivanti dalle funzioni esercitate”.
21.Quando invece il legislatore ha voluto rendere del tutto identici alcuni profili
del trattamento delle due categorie dì dipendenti non ha mancato di farlo
espressamente: si è già visto che l’art. 27, con riferimento alle maggiorazioni
per situazioni di rischio o di disagio, opera una piena assimilazione
dell’assegno di sede del personale scolastico al trattamento del personale di
ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
22.Deve, pertanto, concludersi che le due indennità ed i criteri dettati per la
fissazione dei relativi coefficienti, nella logica del legislatore, pur rispondendo
ad una funzione nel complesso unitaria, presentano differenze che consentono
ai Ministri competenti di effettuare differenziazioni in sede di fissazione dei
coefficienti. Né l’introduzione di queste differenze era preclusa al legislatore
delegato dalla delega contenuta nell’art. 1, commi 138-142, della 1. 23
dicembre 1996, n. 662, che è concepita in modo tale da consentire articolazioni
della disciplina.
23 .Pertanto il ricorso del Ministero degli affari esteri deve essere accolto e quindi
la sentenza deve essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori

accertamenti, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto delle domande degli attori.
24.Le divergenze giurisprudenziali di cui si è dato conto, impongono, in questo
primo intervento nomofilattico, di compensare le spese dell’intero processo.
PQM
rigetta le domande. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

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