Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2052 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13762-2005 proposto da:

B.R. (OMISSIS), L.A.

(OMISSIS), B.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDI FRATTARELLI VIRGINIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARRONE UBALDO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI 7 SCALA L, presso lo studio dell’avvocato

D’AREZZO ADA, rappresentata e difesa dagli avvocati SALADINO

FRANCESCO, AMALFI FABRIZIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 481/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 30/4/2004, depositata il 21/05/2004, R.G.N.

746/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato UBALDG MARRONE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. ed altri, quali conduttori di un immobile ad uso commerciale, citarono in giudizio la locatrice F. per ottenerne la condanna al risarcimento di danni subiti dalla merce a causa di infiltrazioni d’acqua nell’immobile. Il Tribunale di Palermo respinse la domanda sul presupposto che i danni non erano dipesi dall’omessa manutenzione della cosa locata da parte del locatore, bensì da fatto di terzi (art. 1585 c.c., comma 2). La prima sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo.

Propongono ricorso per cassazione il B. e gli altri, svolgendo tre motivi.

Resiste con controricorso la F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo – con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione – concerne il punto della sentenza in cui s’afferma che la CTU non ha accertato lo stato di degrado dell’immobile, sicchè le infiltrazioni non sono ascrivibili a cattiva manutenzione della cosa locata.

Il motivo è inammissibile, in quanto attraverso di esso i ricorrenti tendono ad un nuovo giudizio del merito della causa, facendo, peraltro, essi riferimento al “travisamento” dei fatti di causa, che costituisce un presupposto del rimedio revocatorio e non di quello cassatorio.

Il secondo motivo – che pure denunzia la violazione di legge ed i vizi della motivazione – è altrettanto inammissibile, in quanto le argomentazioni in esso contenute partono dalla considerazione che quello del quale si discute (lo spazio esterno dal quale sono provenute le infiltrazioni) sia qualificabile come lastrico solare (e che, dunque, la locatrice, insieme con gli altri condomini sia coobbligata alla relativa riparazione). Tuttavia, nella specie, la sentenza impugnata ha escluso, attraverso un accertamento di merito, che vi siano “elementi sufficienti per affermarsi che essa (la terrazza annessa all’appartamento di tal F.L.) costituisca anche lastrico solare”. Aggiungendo, altresì, correttamente la sentenza che l’art. 1126 c.c. trova applicazione nei soli rapporti interni tra condomini, sicchè i conduttori avrebbero dovuto comunque agire contro il proprietario della terrazza (per responsabilità aquiliana dei danni da infiltrazione).

Resta assorbito il terzo motivo che riguarda le spese di causa.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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