Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2052 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2052 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 29006-2016 proposto da:
LIUZZI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX
SETTEMBRE n.1, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VITALI,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNELLA ORSINI;

– ricorrente contro
AUTOTRASPORTI SAVINI TRASPORTI INTERNAZIONALI
MARCO SAVINI ;

– intimato avverso la sentenza n. 338/2016 del TRIBUNALE di FERMO,
depositata il 20/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.

Data pubblicazione: 26/01/2018

Rilevato che:
1. la controversia concerne la pretesa creditoria azionata dall’ingiungente
Trasportatore Marco Savini con sede a Foligno nei confronti di Liuzzi Michele
tramite notifica del decreto ingiuntivo n. 526/12 emesso dal Giudice di Pace di
Fermo, contenente intimazione al pagamento della fattura N. 85 del 31 marzo
2012 per trasporto merci eseguito in suo favore dalla Romania all’Italia.

notificato il 28 dicembre 2012, incardinando giudizio ove chiedeva la revoca del
decreto opposto. A sostegno dell’opposizione l’ingiunto deduceva che il
contratto di trasporto era stato stipulato tra la società rumena BUY PELLET
SRL, della quale era il legale rappresentante, ed il Trasportatore Savini senza
oneri di pagamento a carico del destinatario, come comprovato dalle lettere di
vettura del 7 marzo 2012 recanti: il timbro della Società rumena come mittente
della spedizione; il timbro del Trasportatore Savini Marco, l’indicazione del
destinatario, Liuzzi Michele, senza oneri di pagamento del prezzo di trasporto a
suo carico; che era, pertanto, insussistente il credito azionato verso l’ingiunto in
proprio essendo egli solo il destinatario della merce, che la pretesa creditoria era
fondata sulla fattura n. 85/12 unilateralmente predisposta dal trasportatore,
contestata dal destinatario e da questi restituita ed era in contrasto con le stesse
lettere di vettura allegate, priva dell’indicazione del prezzo e dell’obbligo di
pagamento a carico del destinatario. L’opponente chiedeva revocarsi il decreto
anche per inammissibilità per violazione degli artt. 633 comma 1, n°1 e 634
comma 2, c.p.c. e 2702 c.c. per carenza di prova scritta, essendo lo stesso
fondato solo sulla fattura n. 85/12, priva delle scritture contabili autenticate.
Il convenuto opposto, regolarmente costituitosi insisteva sulla fondatezza della
pretesa creditoria basata sulla fattura e sulle lettere di vettura.
Il Giudice di Pace di Fermo con la sentenza n. 44/2015, ritenuta non provata la
fondatezza del credito azionato con la procedura monitoria opposta, revocava il
decreto ingiuntivo.

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L’ingiunto, odierno ricorrente, proponeva opposizione con atto di citazione

La sentenza veniva corretta per errore materiale il 25 giugno 2015 dal Giudice
di Pace, come segue “condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite”.
Proponeva appello il Trasportatore Marco Savini.
2. Il Tribunale in sede di appello, con la sentenza n. 338 del 20 maggio 2016
accoglieva l’appello e respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo di cui
dichiarava la esecutorietà. Condannava Liuzzi Michele alle spese del doppio

3. Avverso tale pronuncia Michele Liuzzi propone ricorso in cassazione con 3
motivi illustrati da memoria.

3.1. Gli intimati Autotrasporti Savini Trasporti Internazionali e Marco Savini
non svolgono attività difensiva.

Considerato che:
4. a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa
il Collegio, con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui
perviene la detta proposta.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 100
c.p.c., agli artt. 633 e 634 c.p.c., all’art. 116 c.p.c. ed agli altri articoli 2702, 2697,
1684 primo comma, c.c.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione
di norme di diritto ed omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3-5 c.p.c. in relazione all’art. 645 II°
c. c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2727 cc per avvenuta violazione del
divieto di praesumptio de praesumpto, rapportato agli artt. 1683 e 1634 1comma, cc.
Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi
dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 132 comma 2 n°4 c.p.c..
Con i tre motivi lamenta che il giudice del merito abbia accolto l’appello sulla
base di risultanze probatorie insufficienti a provare il fondamento della pretesa
creditoria dell’ingiungente ed idonee invece a comprovare la fondatezza delle
eccezioni e difese proposte dall’opponente.
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grado di giudizio.

5. I motivi che possono essere esaminati insieme sono tutti inammissibili.
La sentenza impugnata con congrua e logica motivazione scevra da qualsivoglia
vizio logico giuridico, ha valutato tutti i passaggi e le registrazioni della
contabilità della ditta di autotrasporti ed ha ritenuto che la registrazione della
fattura nella contabilità della ditta individuale, il cui legale rappresentante ha
ordinato quei viaggi, fornendo quei dati fiscali è piena prova di chi fu il cliente.

scritture contabili della ditta di autotrasporti che prevalgono sul fatto che
l’imprenditore non ha dimostrato una analoga registrazione per la ditta rumena
di cui è rappresentante. Orbene la critica svolta dal ricorso congiuntam iie
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tutti e tre i motivi non censura tale motivazione acendosi carico ei suoi
passaggi, là dove essi si concludono, appunto, con l’argomentazione sulla
valenza delle scritture contabili. La sentenza impugnata non ha considerato
prova la fattura, ha fatto riferimento alla “registrazione” da parte del
commercialista ed all’assenza di risultanze nella contabilità circa il rapporto con
la società rumena.
Il primo motivo, dunque, quanto alla censura di violazione dell’art. 634 c.p.c. è
privo di pertinenza con la motivazione.
Inoltre, quanto all’evocazione del 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. non rispetta i
criteri indicati da Cass. sez. un. n. 16598 del 2016. Anche il secondo motivo
non centra la ratio decidendi della sentenza ed evoca male l’art. 116 c.p.c.
Il terzo, stante la presenza di una motivazione intellegibile, è privo di
fondamento.
In ogni caso, i tre motivi, sarebbero anche inammissibili perché il ricorrente pur
denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede in realtà a
questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non
censurabili in questa sede, in manifesta violazione dei limiti assegnati da Cass.
4

Il giudice del merito, quindi, fonda la propria decisione sulla valenza delle

Sez. Un. nn. 8053-8054 del 2014 al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e al controllo della
motivazione sulla questio facti.

6. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività
difensiva non occorre disporre sulle spese.

P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente

it~, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

,a

norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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