Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2052 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 282/2013 proposto da:

COMUNE DI LANZO TORINESE, in persona del Sindaco rappresentato e

difese dagli avv.ti Antonio Ciccia e Gabriele Pirocchi,

elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma via

Farnesina 136;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in Roma piazza Mazzini 8

presso lo studio dell’avv. Eugenio della Valle che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/10/12 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata 1115 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta alla udienza del 02/12/2021 dal

consigliere Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI dell’anno 2004 spedito dal Comune di Lanzo Torinese in relazione ad un terreno, in parte edificabile, del quale il Comune aveva disconosciuto la natura di pertinenza. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto, ritenendo la natura pertinenziale del terreno. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è costituito con controricorso il contribuente.

Con istanza del 14 gennaio 2019 il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Successivamente le parti hanno depositato un atto di rinuncia congiunta al ricorso, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra il contribuente e il Comune.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 2 dicembre il 2021.

In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese come da accordo tra le parti.

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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