Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20519 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12751/2008 proposto da:

SECURITY SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso l’avvocato LUCENTE Alfredo, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

NUOVA AUTOVOX S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN

LIQUIDAZIONE, in persona dei Commissari liquidatori pro tempore,,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GOLDONI,47, presso

l’avvocato PUCCI Fabio, che la rappresenta e difende, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, A.M.A. S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 13285/2008 proposto da:

AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE ROMA S.P.A. (C.F./S.P.A. (OMISSIS)),

in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso l’avvocato GRECO

VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PALOPOLI ALFREDO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.F., MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SECURITY

SERVICES S.R.L., NUOVA AUTOVOX S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 16128/2008 proposto da:

SECURITY SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso l’avvocato LUCENTE ALFREDO, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

A.M.A.-AZIENDA MUNICIPALE AUTONOMA S.P.A., NUOVA AUTOVOX S.P.A. IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimati –

sul ricorso 16817/2008 proposto da:

AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE, in persona

dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso l’avvocato GRECO VINCENZO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALOPOLI ALFREDO,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SECURITY SERVICES S.R.L., C.F., NUOVA AUTOVOX SPA,

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4302/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la controricorrente Nuova Autovox, l’Avvocato LUIGIA

LAZZARO, per delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale Azienda

Municipale Roma, gli Avvocati PALOPOLI e GRECO che hanno chiesto il

rigetto dei ricorsi;

udito, per il controricorrente al ricorso incidentale Ministero,

l’Avvocato Gen. dello Stato DE GIOVANNI ENRICO che ha chiesto il

rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principiale, rigetto del ricorso AMA e

inammissibilità del secondo ricorso Security.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 24.7.03, il Tribunale di Roma ha respinto le domande avanzate dalla Security Services s.r.l. e da C. F. nei confronti dell’AMA -Azienda Municipale Ambiente di Roma- s.p.a., della Nuova Autovox s.p.a. in A.S. e dell'(allora) Ministero dell’Industria e Commercio (oggi Ministero delle Attività Produttive), volte ad ottenere declaratoria di nullità del contratto con il quale la Nuova Autovox in A.S. aveva ceduto ad AMA il proprio complesso aziendale; che, in parziale accoglimento del gravame proposto dai soccombenti contro la decisione, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22.10.07, ha liquidato in un minore importo le spese del giudizio di primo grado poste a carico degli stessi;

che con separati ricorsi, l’uno notificato l’8.5.08 e l’altro il 9.5.08, l’Azienda Municipale Ambiente di Roma – AMA s.p.a da un lato e la Security Services s.r.l., e C.F. dall’altro, hanno chiesto la cassazione della predetta sentenza;

che ciascuna delle predette parti ha inoltre resistito al ricorso dell’altra con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale;

che la Nuova Autovox s.p.a. in A.S. ed il Ministero delle Attività Produttive hanno depositato controricorsi per resistere, rispettivamente, al ricorso principale ed a quello incidentale della Security Service e del C.;

che i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso in cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa; che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, per soddisfare il requisito in questione non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (cfr. da ultimo, fra molte, Cass., nn. 10288/09, 7460/09, 2831/09, 15808/08); che, nella specie, nè il ricorso proposto dall’AMA s.p.a. nè quello proposto dalla Security Service s.r.l. rispondono all’esigenza di consentire l’immediata percezione del contenuto della sentenza impugnata necessario alla comprensione delle censure che le sono rivolte;

che, infatti, entrambi i ricorsi si limitano ad indicare la tipologia del giudizio e le conclusioni in esso precisate, ma non riassumono, quantomeno nelle sue linee essenziali, la vicenda processuale a partire dal primo grado, non accennano ai fatti costitutivi delle pretese azionate (così che, ad es., non è dato comprendere sotto quale profilo la Security Service ed il C. in proprio avessero interesse ad agire) e quali siano state le difese svolte da ciascun convenuto per contrastarle, non individuano i fatti controversi nè danno conto delle ragioni della decisione: in definitiva, non consentono di identificare in alcun modo le questioni dibattute ed, in conseguenza, di verificare se vi sia rispondenza fra queste ed i motivi di impugnazione;

che i ricorsi principali vanno pertanto dichiarati inammissibili per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3;

che, per la medesima ragione, vanno dichiarati inammissibili anche i ricorsi incidentali (peraltro tardivi) dell’AMA s.p.a. e della Security Service s.r.l. e del C.;

che l’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese fra le parti ricorrenti;

che la Security Service s.p.a. ed il C. vanno invece condannati a pagare le spese sostenute dai controricorrenti Ministero delle Attività Produttive e Nuova Autovox s.p.a. in A.S., che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; condanna la Security Service s.r.l. e C.F. a pagare al Ministero delle Attività Produttive ed alla Nuova Autovox s.p.a. in A.S., le spese processuali, che liquida in favore di ciascuna delle predette parti resistenti in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre per Nuova Autovox spese generali ed accessori di legge, e per il Ministero oltre spese presentate in debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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