Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20519 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20519 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: TRICOMI LAURA

sul ricorso 25202/2014 proposto da:
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
G. Puccini n.10, presso lo studio dell’avvocato Ferri Mario, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Monti Federico F.,
Parazzini Luca, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
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R.G.N. 25202/2014
Cons. est. Laura Tricorni

Data pubblicazione: 03/08/2018

Fasten S.r.l., già Schneider Italiana s.r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, Fastenfin S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, e Furgada Enrico, personalmente e
nella qualità di legale rappresentante delle suddette società,

studio dell’avvocato
dall’avvocato

Grassi Paolo, rappresentati e difesi

Cimino Aldo, giusta procura a margine del

controricorso;
-controricorrenti avverso la sentenza n. 1058/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, pubblicata il 13/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:
A seguito di procedura monitoria la Banca Popolare Commercio e
Industria SPA (ora UBI Banca SPA,

di seguito la banca) otteneva

l’emissione di decreto ingiuntivo per l’importo di €.3.507.490,32= a
titolo di scoperto di conto corrente, avverso il quale proponevano
distinte opposizioni, poi riunite, la debitrice principale Fasten SRL e i
due fideiussori Fastefin SRL ed Enrico Furgada, eccependo da un lato
l’intervenuta compensazione con dei controcrediti futuri vantati nei
confronti della banca e dell’altro l’illegittima capitalizzazione
trimestrale degli interessi applicata sui conti correnti, chiedendo in
riconvenzionale la restituzione dell’indebito percepito dalla Banca.

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R.G.N. 25202/2014
Cons. est. Laura Tricorni

elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Avezzana n.8, presso lo

In primo grado veniva respinta l’eccezione di compensazione;
veniva invece ritenuta fondata la domanda riconvenzionale di indebito
formulata con riferimento alla capitalizzazione trimestrale; sulla
scorta della CTU, veniva rideterminato il credito della banca nella
minor somma di C. 1.915.240,34=, sulla considerazione che le

banca e che quest’ultima non aveva provato la maggior richiesta di
cui al decreto.
La decisione del tribunale veniva impugnata sia dalla banca che
dai debitori: entrambi i gravami erano respinti dalla Corte di appello
di Milano con la sentenza in epigrafe indicata.
Tra l’altro, la banca lamentava che non era stato accertato e
computato il credito relativo alla seconda tranche della fideiussione
versata a favore della Locafit, oggetto della procedura monitoria e
non contestata dai debitori, né in primo, né in secondo grado.
La banca ricorre con quattro mezzi assistiti da memoria ex
art.378 cod. proc. civ. per la cassazione della sentenza della Corte
milanese; la debitrice principale Fasten SRL ed i due fideiussori,
Fastefin SRL ed Enrico Furgada, resistono con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. L’eccezione circa la irregolarità della procura speciale sollevata
dai controricorrenti è infondata: l’indicazione di un numero di ricorso
non corrispondente a quello assunto in Cassazione è evidente frutto
di un refuso.
2.1. Con il primo motivo la banca lamenta l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
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R.G.N. 25202/2014
Cons. est. Laura Tricorni

operazioni peritali si erano svolte senza alcuna contestazione della

Premesso che il credito della banca, per la sorte capitale,
riguardava, tra l’altro, il rimborso delle somme pagate dalla banca,
quale fideiussore di Fastefin, a favore della società Locafit, la banca
lamenta che non sia stato riconosciuto parte di detto credito, quanto
meno in linea capitale, e segnatamente l’importo di €.1.453.554,27=,

corrisposto dalla banca il 17/10/2003 e addebitato sul conto crediti in
sofferenza intestato a Fasten n. 820770/7117345/01/005,
corrispondente al c/c ordinario 17435/1/5, credito azionato anch’esso
con il decreto ingiuntivo.
La banca rimarca che la pretesa creditoria, quanto alla sorta
capitale, non era stata contestata dagli opponenti, e che l’assenso
prestato dalla banca alla CTU, i cui conteggi avevano portato alla
determinazione della somma oggetto della odierna critica, non aveva
riguardato l’importo di cui si discute, atteso che la consulenza,
conseguente alle ragioni sollevate dagli opponenti, non aveva preso
in considerazione la somma in questione (corrisposta nell’ottobre
2003 ed a quella data girata a sofferenza), ma i saldi debitori alla
data del 05/12/2002 corrispondente al passaggio a sofferenza.
2.2. Il secondo motivo riguarda la medesima questione
denunciata come omessa esposizione delle ragion di fatto e di diritto
della decisione ex art.132, primo comma, n.4, cod. proc. civ..
2.3. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo.
2.4. Invero, la Corte di appello non ha risposto al motivo di
appello, atteso che ha omesso di illustrare le ragioni della minore
quantificazione del credito da rimborso della fideiussione sul piano
della sorta capitale, posto che le contestazioni mosse dai debitori non
riguardavano la sorta capitale, ma alcune voci accessorie in relazione
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Cons. est. Lauro Tricorni

dovuto per la seconda tranche di escussione della fideiussione Locafit,

alle quali era stata disposta la CTU e ciò non consente di
comprendere la ratio della decisione.
Inoltre non viene precisato quale arco temporale abbia preso in
considerazione la CTU (se fino al 17/10/2003 o solo fino al
05/12/2002) con riferimento alle somme dovute per sorta capitale.

vizio motivazionale, che come omessa esposizione della motivazione,
il mancato riconoscimento della esatta misura degli interessi
convenzionali sulle somme dovute dalla data di rispettiva
maturazione, deducendo anche la ultrapetizione sulla considerazione
che tali decorrenze non erano state oggetto di contestazione da parte
dei debitori, è fondato e va accolto.
La motivazione sul punto è apparente giacché si sostanzia nel
richiamo, meramente assertivo, della pronuncia di primo grado,
secondo la quale la banca non aveva fornito chiare indicazioni circa le
modalità di decorrenza degli interessi.
4. Il quarto motivo concerne il mancato riconoscimento della
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul conto corrente
17345 acceso in epoca successiva all’entrata n vigore della delibera
CICR 09/0/2002, motivato dalla Corte di appello con il fatto che il
conto in questione era solo passivo.
Il motivo è inammissibile perché privo di specificità, atteso che
non precisa da dove si possa ricavare la data di accensione del conto,
non riporta l’esatto tenore della clausola e sostanzialmente sollecita
una rivalutazione di fatto, inammissibile in sede di legittimità.
5. In conclusione vanno accolti i motivi secondo, assorbito il
primo, e terzo del ricorso, inammissibile il quarto motivo; la decisione
impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di
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Cons. est. Laura Tricorni

3. Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia sia come

Milano in diversa composizione per il riesame e per la statuizione
sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie i motivi secondo, assorbito il primo, e terzo del

ricorso, inammissibile il quarto motivo;

appello di Milano in diversa composizione per il riesame e per la
statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 23 maggio 2018.

– Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di

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