Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20518 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29995/2017 proposto da:

D.R.P.T., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI

DELLA COLLETTA, e dall’Avvocato MARCO LORENZANI, presso il cui

studio a Roma, Lungotevere Flaminio 22, elettivamente domicilia per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO PATELMO,

ed elettivamente domiciliata a Roma, piazza di Campitelli 2, presso

lo studio dell’Avvocato FABIO RECH COLFERAI, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 1662/2017 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 24/8/2017;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica

dell’11/2/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale della Repubblica Dott. PEPE Alessandro, il quale ha

concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato MARCO LORENZANI;

sentito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLO PATELMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.R.P.T. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Belluno, M.E. chiedendo la costituzione di servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, sulla strada privata, di proprietà di quest’ultima, che attraversa i mappali (OMISSIS), per poter più facilmente collegare alla via pubblica gli immobili di sua proprietà nel Comune di (OMISSIS), censiti al NCT al f. (OMISSIS), mappali (OMISSIS).

M.E. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 12/5/2016, ha accolto la domanda, costituendo, in favore degli immobili sopra indicati, il diritto di servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, lungo la strada privata che, partendo dalla via pubblica, attraversa gli immobili di proprietà della convenuta, censiti al f. (OMISSIS), mappali (OMISSIS), e determinando la relativa indennità nella somma di Euro 5.000,00.

M.E. ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo due motivi d’impugnazione.

L’attore ha resistito all’appello, chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello ed ha, per l’effetto, rigettato la domanda proposta dall’attore.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato, in fatto, che: – “il fabbricato dell’attore è stato edificato dallo stesso a ridosso di una scarpata, che si sviluppa su tre piani e si compone di un appartamento al piano strada superiore abitato dall’attore (particella (OMISSIS)) con annessi, quali pertinenze, area antistante e posto auto a livello strada superiore, locali di mero servizio al secondo piano sottostrada, da due appartamenti (particelle (OMISSIS)) al primo piano sottostrada con pertinenziali locali di mero servizio al secondo piano sottostrada, nonchè da terreno pertinenziale sempre al piano secondo sottostrada e altro terreno limitrofo, in parte in proprietà ed in parte in uso”; -“l’appartamento al piano strada ha accesso diretto alla via pubblica, mentre i due appartamento al piano sottostrada hanno accesso ciascuno alla via pubblica sovrastante tramite scale esterne”; – “ciascuno degli appartamenti al piano primo sottostrada è collegato alla strada pubblica superiore da una scala esterna, mentre il secondo piano sottostrada è una pertinenza dell’edificio, ad uso locali di servizio, legnaia e deposito, che non abbisogna di mezzi meccanici per essere usufruita, mentre il terreno circostante deve essere sfalciato solo alcune volte all’anno…”; – “… il proprietario ha realizzato il fabbricato senza prevedere un collegamento tra i piano dell’edificio” per cui “le sue porzioni sono raggiungibili solo dall’esterno”; – i due appartamenti al piano primo sottostrada sono destinati all’affitto stagionale; – il fabbricato è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio ed è collegato alla fognatura pubblica; ha ritenuto che, come ben chiarito dal consulente tecnico d’ufficio e come emerge dalla foto e dalle planimetrie, il fondo dell’appellato non è intercluso e che non sussiste un reale bisogno di costituire, in favore dei beni dell’appellato, una servitù di passaggio sulla strada di proprietà dell’appellante. Intanto, ha osservato la corte, per ciò che riguarda la legnaia ed il trasporto della legna ai piani superiori, può essere utilizzato un montacarichi; gli appartamenti, del resto, sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato per cui l’uso della legna non costituisce un mezzo primario ed indispensabile di riscaldamento. Inoltre, per ciò che riguarda il trasporto dell’erba sfalciata, peraltro saltuario, ha corte ha ritenuto che l’appellato può realizzare un percorso interno alla sua proprietà senza impegnare fondi altrui. L’edificio, poi, è collegato alla fognatura pubblica per cui, ha aggiunto la corte, lo spurgo della fossa biologica posta al secondo piano sottostrada costituisce solo una mera eventualità e non una necessità e, comunque, non risulta sia impedito. L’appellato, infine, ha concluso la corte, non ha addotto alcun altra concreta necessità attuale ed immediata per il miglioramento della coltivazione o l’utilizzo dei beni che il consulente tecnico d’ufficio non abbia valutato negativamente con argomenti ben sviluppati e pertinenti.

La corte, quindi, ad integrale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta dall’attore, che ha condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

D.R.P.T., con ricorso notificato il 12/12/2017, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 27/11/2017.

M.E. ha resistito con controricorso notificato il 18.24/1/2018.

Fissata l’udienza in Camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria.

La Corte, con ordinanza in data 1/8/2019, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697 e 1051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione o la falsa applicazione dell’art. 50 del regolamento edilizio del Comune di Vigo di Cadore, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il fondo dell’attore non è intercluso.

1.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, la parte bassa del fondo di proprietà dell’attore, corrispondente al secondo piano sottostrada dell’edificio, alla parte antistante ed ai fondi posti più a valle, risulta inaccessibile, con mezzi meccanici, dalla via pubblica, posta alla quota del piano terra, a causa di un dislivello di 7/9 metri tra le due parti, e che, a fronte dell’inutilizzabilità della scala esterna per le esigenze manifestate dal ricorrente (trasporto della legna, coltivazione del fondo, parcheggio sulla corte e pulizia della vasca biologica), il fondo stesso risulta idealmente diviso in due parti di cui la parte più in basso, accessibile unicamente attraverso la strada di proprietà della convenuta che discendendo dalla pubblica via raggiunge la parte antistante il secondo piano sottostrada, è, in realtà, interclusa.

1.3. In effetti, ha aggiunto il ricorrente, il principio secondo il quale il terreno intercluso dev’essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione, non è applicabile nel caso in cui l’accessibilità non risulta praticabile perchè il dislivello tra la parte superiore del fondo, attraversata dalla strada rotabile comunale, e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all’altra. In tal caso, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno perchè l’ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall’altra, per cui, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, ai sensi dell’art. 1051 c.c., l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo rispetto all’altra, accertando se tale collegamento può essere conseguito senza eccessivo dispendio o disagio. E solo se tale verifica abbia un esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita ove abbia giustificazione nella coltivazione e nel conveniente uso del fondo.

1.4. Nel caso in esame, ha aggiunto il ricorrente, la corte d’appello, in considerazione del marcato dislivello accertato dal consulente tecnico d’ufficio, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti per la costituzione della invocata servitù di passaggio coattivo, avrebbe dovuto accertare se esisteva, in concreto, la possibilità di realizzare, senza un eccessivo dispendio o disagio, un collegamento carrabile tra la parte alta e quella basse del fondo.

1.5. La corte, invece, ha proseguito il ricorrente, ha ritenuto possibile la realizzazione di tale collegamento sul rilievo, da un lato, che il secondo piano sottostrada ed i locali di servizio, legnaia e deposito costituiscono mere pertinenze rispetto ai piani sovrastanti, in ragione della loro funzione di deposito di legna da ardere, e, dall’altro lato, che il trasporto della legna dalla legnaia al resto dell’edificio e, dunque, alla parte alta del fondo, può essere operato utilizzando un montacarichi.

1.6. L’assunto della corte, tuttavia, ha osservato il ricorrente, è illogico dal momento che la servitù è stata richiesta per il trasporto dalla via pubblica alla legnaia e non per il trasporto dalla legnaia ai piani superiori, il quale presuppone necessariamente che la legna da ardere sia già stata trasportata, con l’ausilio di un mezzo meccanico, lungo l’unica via possibile, e cioè, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, la strada di proprietà della convenuta, non esistendo alcun collegamento che, attualmente, lo consenta, e non essendo possibile realizzarne uno nuovo sulla proprietà del ricorrente senza eccessivo dispendio o disagio.

1.7. Ed a fronte di tale accertamento, ha concluso il ricorrente, la costituzione della servitù coattiva può ritenersi consentita in quanto funzionale al conveniente uso del fondo specie quando, nel periodo estivo, si renda necessario provvedere al rifornimento della legna da ardere.

1.8. Nè rileva, ha aggiunto il ricorrente, il fatto, sottolineato dalla corte d’appello, che gli appartamenti sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, posto che, per le basse temperature che si raggiungono in (OMISSIS), l’edificio dell’attore è dotato di camini e canne fumarie collegate a stufe e risulta, quindi, costruito per essere riscaldato anche mediante l’utilizzo di legna da ardere.

1.9. E neppure rileva il fatto, evidenziato nella sentenza impugnata, che per il trasporto dell’erba falciata l’appellato può realizzare un non meglio precisato percorso interno alla sua proprietà, visto che l’erba falciata, prima di essere trasportata fino alla via pubblica, dev’essere, appunto, falciata, e ciò avviene con l’ausilio di una macchina operatrice la quale, per giungere nella parte bassa del fondo, deve necessariamente transitare lungo la stradina di proprietà della M.. La corte, peraltro, pur evidenziando che l’appellata può realizzare un percorso interno alla sua proprietà, non ne indica il tragitto, nè l’area interessata e neppure le opere necessarie per realizzarlo onde consentire una valutazione sulla fattibilità del percorso che, a norma dell’art. 1051 c.c., non deve procurare eccessivo dispendio o disagio al proprietario, tanto più se si considera che il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso ogni possibilità di realizzare un percorso carrabile lungo la proprietà dell’attore e che, allo stato attuale dei luoghi, quando è necessario procedere allo sfalcio dei prati, è necessario transitare lungo la stradina di proprietà della convenuta.

1.10. La corte d’appello, poi, ha proseguito il ricorrente, ha negato che ci sia la necessità della pulizia della vasca biologia, ritenendo che la stessa è solo una mera eventualità poichè l’edificio è collegato alla fognatura pubblica, laddove, in realtà, la tubazione di scarico dell’edificio è unica e prima di immettersi nella fognatura pubblica passa per la vasca biologica la quale, del resto, ad onta di quanto ritenuto dallo consulente tecnico d’ufficio, è imposta dall’art. 50 del regolamento comunale in vigore. L’accesso dei mezzi alla corte antistante il secondo piano sottostrada per la pulizia della vasca è, infine, sicuramente impedito, come ammesso dalla stessa appellante, e sorprende, dunque, l’affermazione contraria della corte lì dove la stessa, in violazione delle norme sull’onere della prova (art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.), ha sostenuto che il passaggio di mezzo per la pulizia della vasca non risulta mai essere stato impedito.

1.11. La corte d’appello, infine, non ha esaminato la richiesta di utilizzazione di un parcheggio sulla corte adiacente il secondo piano sottostrada la cui area si estende fino alla confinante strada di proprietà della convenuta, omettendo di svolgere le verifiche necessarie nei casi in cui vi sia un dislivello che divide una parte del fondo dall’altra.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il fondo dell’attore non è intercluso.

2.1. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che, in realtà, la consulenza tecnica d’ufficio aveva escluso che, per l’attore, al fine di raggiungere la parte bassa del suo fondo, vi fossero percorsi idonei al passaggio di mezzi meccanici per il trasporto della legna da ardere, per la coltivazione dei fondi e per lo spurgo della vasca biologica, alternativi rispetto alla stradina di proprietà della convenuta. La corte, infatti, pur fondando le proprie argomentazioni sulla consulenza tecnica d’ufficio, ne ha travisato le conclusioni omettendo di esaminare il fatto storico che è alla base della relazione peritale, cioè la presenza di un dislivello di 7/9 metri tra la parte alta del fondo, servita dalla strada comunale, e la parte bassa, inaccessibile ai mezzi meccanici, che impedisce la realizzazione di un collegamento carraio tra la parte alta e quella bassa del fondo all’interno della proprietà dell’attore. Si tratta di un fatto che risulta dagli atti processuali e che risulta essere stato oggetto di discussione tra le parti e che è decisivo poichè la corte d’appello, se lo avesse esaminato, non avrebbe considerato il fondo unitariamente, conformandosi alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e cioè che l’attore, allo stato attuale dei luoghi, necessita di transitare lungo la stradina di proprietà della convenuta.

2.3. La stessa conclusione vale per la possibilità di realizzare un collegamento tra la parte bassa e quella alta del fondo. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che, per il trasporto dell’erba sfalciata, l’appellato possa realizzare un percorso all’interno della sua proprietà, laddove, in realtà, il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che la conformazione dei luoghi non consente di realizzare quel collegamento necessario al trasporto del fieno. La corte, quindi, ha omesso di esaminare un fatto, e cioè l’impossibilità di realizzare agevolmente un percorso viario a servizio della coltivazione e l’uso conveniente del fondo, oggettivamente rilevato dal consulente ed oggetto di discussione tra le parti nonchè decisivo perchè, se esaminato, avrebbe convinto il giudice dell’interclusione del fondo.

2.4. Anche con riguardo agli scarichi, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di esaminare un fatto, e cioè la presenza effettiva e necessaria, in forza dell’art. 50 del regolamento comunale, della vasca biologica lungo il percorso delle tubature degli scarichi diretti alla fognatura pubblica, che rende necessaria la sua pulizia mediante l’accesso di mezzi meccanici alla corte antistante il secondo piano sottostata, attualmente impedito, pur trattandosi di fatti decisivi che, se debitamente conosciuti, avrebbero indotto a dichiarare lo stato di interclusione della parte bassa del fondo dell’attore.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e artt. 2697 e 1051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza per vizio logico della motivazione, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il secondo piano sottostrada non è intercluso trattandosi di pertinenza che non abbisogna di mezzi meccanici per essere usufruita e che i fondi posti più in basso hanno bisogno di un collegamento carraio alla via pubblica in quanto vengono sfalciati solo alcune volte all’anno.

3.2. Si tratta, tuttavia, ha osservato il ricorrente, di affermazioni costituenti un’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge (art. 132 c.p.c., n. 4) ovvero quale vizio di nullità della sentenza. La corte, infatti, ha ritenuto che la prova della non interclusione del secondo piano sottostrada sta nel fatto che, per il trasporto della legna ai piani superiori, può essere utilizzato un montacarichi senza considerare che la richiesta di servitù verte sulla necessità del trasporto dei carichi di legna da ardere dalla via pubblica, esistente sulla parte alta del fondo, alla legnaia, che si trova nella parte bassa del fondo.

3.3. Nè, ha aggiunto il ricorrente, il fatto che i prati a valle del secondo piano sottostrada siano falciati due o tre volte all’anno impedisce che, per la loro coltivazione, possa venir costituita una servitù di passo carraio, che si caratterizza proprio per l’esercizio discontinuo.

3.4. La corte di merito, inoltre, ha proseguito il ricorrente, a fronte di una consulenza tecnica d’ufficio che ha escluso tassativamente la possibilità tecnica di realizzare un percorso all’interno della proprietà dell’appellato, ha ritenuto che la parte appellata potesse realizzare un percorso che la corte stessa non è in grado di individuare. Nello stesso modo, ha aggiunto il ricorrente, è incomprensibile l’affermazione del giudice di merito secondo la quale l’accesso lungo la strada della convenuta fino alla corte antistante al secondo piano sottostrada, ove interrata la vasca biologica, risulta non essere impedito pur in mancanza di riscontri probatori ed in presenza di un sicuro impedimenti all’accesso all’area su cui la vasca è interrata, ammesso dalla stessa convenuta.

3.5. La motivazione resa dalla corte d’appello, quindi, ha concluso il ricorrente, è palesemente incoerente sotto il profilo della sua irriducibile contraddittorietà rispetto alle risultanze processuali.

4.1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono infondati.

4.2. La corte d’appello, invero, ha accertato, in fatto, che: “il fabbricato dell’attore è stato edificato dallo stesso a ridosso di una scarpata, che si sviluppa su tre piani e si compone di un appartamento al piano strada superiore abitato dall’attore…, da due appartamenti… al primo piano sottostrada con pertinenziali locali di mero servizio al secondo piano sottostrada, nonchè da terreno pertinenziale sempre al piano secondo sottostrada…”; – il proprietario ha realizzato il fabbricato “senza prevedere un collegamento tra i piano dell’edificio” per cui “le sue porzioni sono raggiungibili solo dall’esterno”; – “ciascuno degli appartamenti al piano primo sottostrada è collegato alla strada pubblica superiore da una scala esterna, mentre il secondo piano sottostrada è una pertinenza dell’edificio, ad uso locali di servizio, legnaia e deposito, che non abbisogna di mezzi meccanici per essere usufruita”; – “il terreno circostante deve essere sfalciato solo alcune volte all’anno…”; – il fabbricato è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio ed è collegato alla fognatura pubblica.

4.3. La corte, quindi, dopo aver rilevato che: – i due appartamenti al piano sottostrada hanno accesso ciascuno alla via pubblica sovrastante tramite scale esterne; – il trasporto della legna ai piani superiori può essere operato utilizzando un montacarichi; – il trasporto dell’erba sfalciata, peraltro saltuario, può essere svolto dall’appellato attraverso un percorso interno alla sua proprietà senza impegnare fondi altrui; – lo spurgo della fossa biologica posta al secondo piano sottostrada costituisce solo una mera eventualità e, comunque, non risulta sia impedita; ha ritenuto che il fondo dell’appellato non è intercluso e che non sussiste un reale bisogno di costituire, in favore dei beni dell’appellato, una servitù di passaggio sulla strada di proprietà dell’appellante tanto più che l’appellato non ha addotto alcun altra concreta necessità attuale ed immediata per il miglioramento della coltivazione o l’utilizzo dei beni.

4.4. La sentenza impugnata, per come esposta, si sottrae alle censure formulate dal ricorrente. Il giudice di merito, infatti, con una motivazione nient’affatto apparente nè contraddittoria o perplessa, pur a fronte del dislivello tra l’appartamento al piano strada (che ha accesso diretto alla via pubblica), i due appartamenti al primo piano sottostrada ed i locali di mero servizio collocati, al pari del terreno pertinenziale, al secondo piano sottostrada, ha, in sostanza, ritenuto che non sussistesse un’effettiva interclusione dei due piani sottostrada rispetto alla strada pubblica: e lo ha escluso in ragione, per un verso, dell’accertato collegamento (costituito dalla scala esterna) esistente tra l’appartamento al piano superiore (che ha accesso diretto alla via pubblica) ed i locali posti ai due piani sottostanti, e, per altro verso, del collegamento (realizzabile, evidentemente, senza eccessivo dispendio o disagio) tra il locale adibito a legnaia ed i piani superiori (costituito da un montacarichi, utilizzabile sia per portare la legna dalla strada pubblica al locale adibito al suo deposito, sia per portare poi la legna da tale locale agli appartamenti sovrastanti quando sopraggiunge la relativa necessità).

4.5. La corte d’appello, così ragionando, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “la indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perchè un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio” (Cass. n. 1258 del 1995).

4.6. In linea di principio, infatti, per verificare la sussistenza dell’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell’art. 1051 c.c., il fondo dev’essere considerato unitariamente e non per parti separate: non si ha, dunque, interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, risolvendosi altrimenti la costituzione del passaggio coattivo nell’imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante (Cass. n. 22834 del 2009). L’assunto, secondo il quale il terreno debba essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione, vale, in effetti, solo a condizione che, dal punto di vista morfologico, il fondo dominante abbia una conformazione tale da ritenere che ciascuna parte del fondo (qualunque sia la relativa destinazione economica) sia facilmente accessibile l’una dall’altra. In tal caso, invero, ove il fondo non fosse considerato unitariamente, ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui, dettato da prevalenti ragioni di comodità, visto che il passaggio dall’una parte all’altra del terreno non sarebbe ostacolata da alcunchè. Quando, al contrario, il dislivello fra la parte superiore del fondo, che ha accesso sulla via pubblica, e la parte sottostante del fondo rende tale parte oggettivamente non facilmente accessibile all’altra, la considerazione unitaria del fondo non può che venir meno perchè l’ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall’altra, cioè lo divide idealmente in due parti distinte. In siffatta ipotesi, pertanto, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all’altra (nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale), accertando, in particolare, se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio: e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano avuto – a differenza del caso di specie – esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita (Cass. n. 18372 del 2004; conf. di recente, Cass. n. 55 del 2018, la quale ha ritenuto che lì dove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento, rappresentato, nel caso di specie, da una scalinata in muratura, tra la parte a valle che ha accesso alla via pubblica e quella residua a monte, tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante).

4.7. La fattispecie così delineata è, del resto, riconducibile alla seconda parte dell’art. 1051 c.c., comma 1, il quale impone al richiedente di dimostrare la necessità della costituzione della servitù per le esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo (Cass. n. 18372 del 2004, in motiv.): ciò che la sentenza impugnata ha evidentemente escluso. La corte d’appello, infatti, lì dove ha ritenuto che il trasporto (peraltro saltuario) dell’erba sfalciata può essere realizzato attraverso un percorso interno alla proprietà dell’attore e che, in ragione del collegamento tra l’edificio e la rete fognaria pubblica, lo spurgo della fossa biologica posta al secondo piano sottostrada costituisce solo una mera eventualità, ha, in tal modo, inequivocamente escluso che l’attore, come imposto dall’art. 1051 c.c., comma 1, abbia dimostrato che l’invocata servitù di passaggio rispondesse ad una concreta, attuale ed immediata necessità per il miglioramento della coltivazione o l’utilizzo dei beni.

4.8. Si tratta, peraltro, di valutazioni che, tanto sotto il primo (punto 4.6.), quanto sotto il secondo (punto 4.7.) profilo, involgono apprezzamenti in fatto che, in quanto tali, sono censurabili in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis (Cass. n. 55 del 2018, in motiv.). Ed è noto, a quest’ultimo proposito, che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), l’art. 360, n. 5 cit. consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia (insussistente, come visto, Ric. 2017 n. 29995- Sez. 2 – PU 11 febbraio 2020 nella specie) si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Pertanto, al di fuori dell’inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 23940 del 2017, in motiv.). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza ma il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). Nel caso di specie, al contrario, il ricorrente non ha specificamente dedotto quali sono stati i fatti storici che la corte d’appello, benchè decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe del tutto omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

4.9. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce, in effetti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha escluso, in fatto, tanto la sussistenza della dedotta interclusione, quanto la necessità del passaggio al fine di utilizzare, secondo la rispettiva destinazione economica, i locali ed il fondo collocati al secondo piano sottostrada. Ed è noto che l’esistenza dell’interclusione assoluta (per totale assenza di una uscita sulla via pubblica: art. 1051 c.c., comma 1) o relativa (per insufficiente ampiezza del passaggio esistente: art. 1051 c.c., comma 3), come anche l’inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria e l’impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.), costituiscono oggetto di accertamento del giudice di merito che, se correttamente motivato, è sottratto ad ogni sindacato da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 1508 del 2006).

4.10. D’altra parte, ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l’accertamento dell’interclusione di un fondo va eseguito con riferimento al fondo nel suo complesso e quindi senza tener conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro) non sia raggiungibile con mezzi meccanici (Cass. n. 6674 del 1988; Cass. n. 24367 del 2018). In particolare, l’interclusione relativa, per la costituzione della servitù di passaggio coattivo, può pur essere configurata quando dipenda, come accertato nel caso in esame, dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, ma, in siffatta ipotesi, occorre dimostrare che il proprietario, il quale abbia operato la trasformazione dei luoghi che ha determinato l’interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi, il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l’interesse del proprietario del fondo per il quale è chiesto il passaggio coattivo (Cass. n. 3018 del 1994; Cass. n. 24367 del 2018, in motiv.). Nel caso di specie, non risulta dalla sentenza impugnata che l’attore avesse dedotto in giudizio che l’edificio, da lui stesso realizzato (essendo risultato dalla consulenza tecnica d’ufficio che “il fabbricato dell’attore è stato edificato dallo stesso…”) in termini che avevano determinate la dedotta interclusione, era funzionale, per come costruito, ad una utilizzazione del fondo più conveniente rispetto a possibili alternative edificatorie che non avrebbero determinato tale interclusione: nè, del resto, il ricorrente ha lamentato, ai fini previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di tale fatto da parte della corte d’appello.

4.11. La valutazione operata dalla corte d’appello si sottrae, inoltre, alle censure svolte dal ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra pero nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie”(Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.).

4.12. E neppure può venire in rilievo l’invocata violazione del precetto previsto dall’art. 2697 c.c., in materia di onere della prova e relativa distribuzione, essendo noto che la violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi – nella specie neppure invocata – in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 13395 del 2018).

4.13. Nè, infine, rileva il fatto che la sentenza impugnata non ha esaminato la questione relativa all’utilizzazione quale parcheggio della corte adiacente il secondo piano sottostrada. Secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004), in effetti, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto. Il ricorrente, infatti, non ha riprodotto, in ricorso, il testo dell’atto del giudizio di merito in cui aveva dedotto la questione.

5.1. Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo, il ricorrente, denunciando, rispettivamente, la violazione o la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, commi 1 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza per difetto di motivazione e la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannato al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 3.777,0, oltre alle spese generali ed al contributo unificato.

5.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte, senza indicare i motivi di una liquidazione che eccede i limiti massimi fissati dal D.M. n. 55 del 2014, ha liquidato una somma notevolmente superiore rispetto al valore massimo che la stessa poteva discrezionalmente determinare senza una specifica motivazione.

5.3. La tariffa prevista dal D.M. n. 55 cit., infatti, per lo scaglione che va da 0,01 a 1.100,00, determinato in base alla dichiarazione del valore del procedimento operata dalla stessa appellante, stabilisce, per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale, un valore medio pari, rispettivamente, ad Euro 240,00, Euro 200,00 ed Euro 135,00, suscettibile di aumento discrezionale fino all’80% o fino ad un terzo.

6. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. Il valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato, infatti, ha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto vincolante in ordine alla determinazione del thema decidendum (Cass. n. 9195 del 2017; Cass. n. 33457 del 2019, in motiv.).

7. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, è infondato.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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